REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

     TITOLO VI                                                                  
     DISPOSIZIONI FINALI                                                        
          Art. 14                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione fa fronte nel modo seguente:                                            
a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della           
Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8                 
dell'art. 7 del DLgs 469/97;                                                    
b) mediante istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio              
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' a norma           
di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 8 dell'art. 7 del DLgs 469/97, citato alla nota           
all'art. 2, e' riportato alla nota 2) dell'art. 13.                             
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente            
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna e' il seguente:                                                  
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono  attivita' o interventi a carattere            
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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