LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte nel modo seguente:
a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8
dell'art. 7 del DLgs 469/97;
b) mediante istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' a norma
di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo del comma 8 dell'art. 7 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' riportato alla nota 2) dell'art. 13.
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".