REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

     TITOLO VI                                                                  
     DISPOSIZIONI FINALI                                                        
          Art. 13                                                               
Norma transitoria e prima applicazione                                          
1. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione             
provvede a costituire la Commissione regionale tripartita ed il                 
Comitato interistituzionale di coordinamento.                                   
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6 ed             
il Comitato di cui all'art. 7, provvede a definire, entro due mesi              
dagli adempimenti di cui al comma 1, i criteri per l'individuazione             
dei bacini territoriali dei Centri per l'impiego.                               
3. Entro due mesi dalla definizione dei criteri di cui al comma 2 le            
Province, nel rispetto dei criteri medesimi, costituiscono i Centri             
per l'impiego di propria competenza.                                            
4. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione             
provvede alla nomina del Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro           
ed all'adozione dei provvedimenti necessari all'operativita' della              
medesima.                                                                       
5. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Regione              
provvede altresi' all'adozione dei provvedimenti relativi ad ogni               
altro obbligo in essa previsto ed in particolare degli atti di cui              
all'art. 3.                                                                     
6. L'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 469/97 decorre dalla           
data di costituzione dei Centri per l'impiego successivamente al                
trasferimento dei beni e delle risorse previsto dall'art. 7 del                 
decreto legislativo stesso.                                                     
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 6                                                                         
1) Il DLgs 469/97 e' citato alla nota all'art. 2.                               
2) Il testo dell'art. 7 del DLgs 469/97, citato alla nota all'art. 2,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 7 - Personale                                                             
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da                    
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 15 marzo           
1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore            
del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni                    
sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via              
generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane  e strumentali             
da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in                 
corso, nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento; la                 
ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del                  
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Settore Politiche             
del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale           
 in servizio alla medesima data presso le agenzie  per l'impiego e'             
disposta secondo i seguenti criteri:                                            
a) trasferimento alle Regioni di tutto il personale in servizio                 
presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto                
privato fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;                    
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero              
del Lavoro e della Previdenza sociale, in servizio presso le                    
Direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore Politiche del            
lavoro e presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il              
collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.                      
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la                 
percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane              
nei ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e'                
stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante               
richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni                     
dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di                      
equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in                   
servizio presso le Regioni e gli Enti locali.                                   
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate            
su base regionale e possono  subire una oscillazione non superiore al           
5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.                         
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o            
inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del Lavoro           
e della Previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta               
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma            
2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorita'                
stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le                        
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.                          
5. Al personale statale trasferito e' comunque garantito il                     
mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale            
medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento                        
previdenziale  previgente.                                                      
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,            
da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata                
Legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine           
previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei             
beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in                       
considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna             
Regione ai sensi dell'articolo 4.                                               
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi             
informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle Regioni             
previo consenso di tutte le arti contraenti.                                    
8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente            
legge, valutata nel limite massimo  delle spese effettivamente                  
sostenute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale                   
nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti,            
sono trasferite alle Regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti              
nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di                     
previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per             
l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998,                      
l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilita' sopra                       
determinate, corrisponde alle Regioni, per il tramite dei propri                
funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalita' in              
ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento           
delle funzioni  stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da                    
trasferire, determinati nei limiti e con le modalita' indicate per              
l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di                 
bilancio, nelle apposite unita' previsionali di base dello stato di             
previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale da               
istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del Tesoro, del                 
Bilancio e della Programmazione  economica, su proposta del Ministro            
del Lavoro e della Previdenza sociale.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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