LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Norma transitoria e prima applicazione
1. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione
provvede a costituire la Commissione regionale tripartita ed il
Comitato interistituzionale di coordinamento.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6 ed
il Comitato di cui all'art. 7, provvede a definire, entro due mesi
dagli adempimenti di cui al comma 1, i criteri per l'individuazione
dei bacini territoriali dei Centri per l'impiego.
3. Entro due mesi dalla definizione dei criteri di cui al comma 2 le
Province, nel rispetto dei criteri medesimi, costituiscono i Centri
per l'impiego di propria competenza.
4. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione
provvede alla nomina del Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro
ed all'adozione dei provvedimenti necessari all'operativita' della
medesima.
5. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Regione
provvede altresi' all'adozione dei provvedimenti relativi ad ogni
altro obbligo in essa previsto ed in particolare degli atti di cui
all'art. 3.
6. L'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 469/97 decorre dalla
data di costituzione dei Centri per l'impiego successivamente al
trasferimento dei beni e delle risorse previsto dall'art. 7 del
decreto legislativo stesso.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 6
1) Il DLgs 469/97 e' citato alla nota all'art. 2.
2) Il testo dell'art. 7 del DLgs 469/97, citato alla nota all'art. 2,
e' il seguente:
"Art. 7 - Personale
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 15 marzo
1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via
generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali
da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
corso, nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento; la
ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Settore Politiche
del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale
in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e'
disposta secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle Regioni di tutto il personale in servizio
presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto
privato fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, in servizio presso le
Direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore Politiche del
lavoro e presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la
percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane
nei ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e'
stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante
richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni
dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di
equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in
servizio presso le Regioni e gli Enti locali.
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate
su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al
5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o
inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma
2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorita'
stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Al personale statale trasferito e' comunque garantito il
mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale
medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata
Legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei
beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in
considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna
Regione ai sensi dell'articolo 4.
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi
informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle Regioni
previo consenso di tutte le arti contraenti.
8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente
legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente
sostenute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti,
sono trasferite alle Regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti
nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per
l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998,
l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilita' sopra
determinate, corrisponde alle Regioni, per il tramite dei propri
funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalita' in
ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento
delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da
trasferire, determinati nei limiti e con le modalita' indicate per
l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di
bilancio, nelle apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale da
istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, su proposta del Ministro
del Lavoro e della Previdenza sociale.".