REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

     TITOLO VI                                                                  
     DISPOSIZIONI FINALI                                                        
          Art. 12                                                               
Trasferimento del personale                                                     
1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del Presidente              
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 7 del DLgs               
469/97 e' trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni                     
attribuite sulla base della presente legge.                                     
2. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali                 
maggiormente rappresentative, definisce d'intesa con le Province le             
quote di personale statale da assegnare alle medesime. Le Province,             
previa intesa sui criteri con le organizzazioni sindacali                       
maggiormente rappresentative, definiscono le assegnazioni del                   
personale da trasferire alle medesime da parte dello Stato. La                  
Regione puo' assegnare all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro personale ad           
essa trasferito dallo Stato.                                                    
3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la            
salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di                   
destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante              
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma           
1 dell'art. 7 del DLgs 469/97.                                                  
4. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del           
comma 1 dell'art. 7 del DLgs 469/97, fino alla scadenza del relativo            
contratto, puo' essere assegnato all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e            
puo' prestare la propria attivita' presso le Province sulla base                
degli accordi di cui al comma 2.                                                
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 6 dell'art. 7 del DLgs 469/97, citato alla nota           
all'art. 2, e' il seguente:                                                     
"Art. 7 - Personale                                                             
omissis                                                                         
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,            
da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata                
Legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine           
previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei             
beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in                       
considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna             
Regione ai sensi dell'articolo 4.                                               
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 7 del DLgs 469/97, citato alla nota           
all'art. 2, e' il seguente:                                                     
"Art. 7 - Personale                                                             
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da                    
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 15 marzo           
1997, n. 59 entro centoventi giorni dalla data di entrata del                   
presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali              
maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei           
beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire,            
ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle           
modalita' e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale           
effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e della                
Previdenza sociale - Settore Politiche del lavoro, quale risultante             
al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio alla medesima              
data presso le agenzie per l'impiego e' disposta secondo i seguenti             
criteri:                                                                        
a) trasferimento alle Regioni di tutto il personale in servizio                 
presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto                
privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;                   
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero              
del Lavoro e della Previdenza sociale, in servizio presso le                    
Direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore Politiche del            
lavoro e presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il              
collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.                      
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
3) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs 469/97,           
citato alla nota all'art. 2, e' riportato alla nota 2) del presente             
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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