LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
Trasferimento del personale
1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 7 del DLgs
469/97 e' trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni
attribuite sulla base della presente legge.
2. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, definisce d'intesa con le Province le
quote di personale statale da assegnare alle medesime. Le Province,
previa intesa sui criteri con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, definiscono le assegnazioni del
personale da trasferire alle medesime da parte dello Stato. La
Regione puo' assegnare all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro personale ad
essa trasferito dallo Stato.
3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la
salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di
destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1 dell'art. 7 del DLgs 469/97.
4. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del
comma 1 dell'art. 7 del DLgs 469/97, fino alla scadenza del relativo
contratto, puo' essere assegnato all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e
puo' prestare la propria attivita' presso le Province sulla base
degli accordi di cui al comma 2.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo del comma 6 dell'art. 7 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 7 - Personale
omissis
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata
Legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei
beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in
considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna
Regione ai sensi dell'articolo 4.
omissis".
Comma 3
2) Il testo del comma 1 dell'art. 7 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 7 - Personale
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 15 marzo
1997, n. 59 entro centoventi giorni dalla data di entrata del
presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei
beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire,
ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle
modalita' e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale
effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale - Settore Politiche del lavoro, quale risultante
al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio alla medesima
data presso le agenzie per l'impiego e' disposta secondo i seguenti
criteri:
a) trasferimento alle Regioni di tutto il personale in servizio
presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto
privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, in servizio presso le
Direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore Politiche del
lavoro e presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
omissis".
Comma 4
3) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs 469/97,
citato alla nota all'art. 2, e' riportato alla nota 2) del presente
articolo.