REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

     TITOLO V                                                                   
     L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO                                            
          Art. 11                                                               
Compiti dell'Agenzia                                                            
1. L'Agenzia svolge funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio               
nelle materie di cui all'art. 2 del DLgs 469/97. In particolare                 
esercita compiti di:                                                            
a) supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed              
alla valutazione delle politiche regionali del lavoro;                          
b) elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi,                  
criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il             
lavoro;                                                                         
c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;                
d) gestione del "Sistema Informativo Lavoro" di cui all'art. 11 del             
DLgs 469/97 e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo           
l'omogeneita' degli standard informativi e il collegamento con il               
sistema informativo nazionale, nonche', anche mediante convenzione,             
con altri sistemi informativi e in particolare con quelli delle                 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;                     
e) qualificazione dei servizi, in particolare attraverso interventi             
di supporto tecnico e metodologico, anche finalizzati alla formazione           
degli operatori da parte delle strutture formative operanti sul                 
mercato, nonche' interventi di promozione delle attivita' e di                  
documentazione.                                                                 
2. L'Agenzia progetta altresi' iniziative dirette alla                          
semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione            
del mercato del lavoro.                                                         
3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni                 
relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del                  
lavoro, della formazione e dell'istruzione, l'Agenzia svolge funzioni           
di osservatorio del mercato del lavoro, in primo luogo raccogliendo             
ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal Sistema                 
Informativo Lavoro e garantendo la loro articolazione su base                   
provinciale e subprovinciale. L'Agenzia, sulla base delle esigenze di           
programmazione regionale, svolge attivita' finalizzate a:                       
a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;                 
b) monitorare le forme contrattuali di lavoro e in particolare i                
lavori atipici, gli orari e le condizioni retributive;                          
c) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione            
dei dati e delle informazioni;                                                  
d) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o                
particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;                           
e) predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del               
mercato del lavoro.                                                             
4. Al fine di realizzare le attivita' di cui al comma 3, l'Agenzia              
coordina le proprie attivita' e si raccorda con le iniziative poste             
in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni              
socio-economiche sul mercato del lavoro e di norma stipula accordi di           
collaborazione e convenzioni con Universita' degli Studi, Camere di             
Commercio e qualificati organismi di ricerca pubblici e privati. A              
tale fine l'Agenzia svolge inoltre attivita' di studio, ricerca,                
monitoraggio a supporto della Regione per le funzioni dei Comitati di           
coordinamento previsti dall'art. 27 del DLgs n. 626 del 19 settembre            
1994.                                                                           
5. La Giunta regionale puo' realizzare, avvalendosi dell'Agenzia,               
iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle                  
finalita' della presente legge. La Giunta regionale puo', altresi',             
avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento di attivita' di parti di              
istruttoria nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione               
professionale e le attivita' cofinanziate dai fondi provenienti dalla           
Unione Europea.                                                                 
6. L'Agenzia puo' esercitare, previa intesa con la Provincia, compiti           
di assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di tale Ente. La           
Provincia puo' altresi' avvalersi dell'Agenzia per la realizzazione             
di attivita' istruttorie e di verifica nell'ambito di procedimenti              
concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di            
apposita convenzione.                                                           
7. Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97            
l'Agenzia puo' svolgere, anche a titolo oneroso, attivita' per i                
soggetti privati e pubblici che ne facciano richiesta, purche' non              
connesse alle istruttorie di cui ai commi 5 e 6.                                
8. L'Agenzia puo' svolgere le attivita' e i servizi gia' dell'Agenzia           
regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna attinenti alle funzioni             
conferite alle Regioni dal DLgs 469/97.                                         
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota all'art. 2,           
e' riportato alla nota 4) dell'art. 9.                                          
2) Il testo dell'art. 11 del DLgs 469/97, e' riportato alla nota                
all'art. 2.                                                                     
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 27 del DLgs n. 626 del 19 settembre 1994                  
concernente Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,                  
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e                    
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della                 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e' il seguente:                      
"Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento                                  
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno             
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la                
Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri del Lavoro e della           
Previdenza sociale e della Sanita', previa deliberazione del                    
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi              
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e           
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita' di           
interventi ed il necessario raccordo con la Commissione consultiva              
permanente.                                                                     
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, convocate per i                
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI,               
dell'UPI e dell'UNICEM.".                                                       
Comma 7                                                                         
4) Il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,           
citato alla nota all'art. 2, e' riportato alla nota 2) dell'art. 10.            
Comma 8                                                                         
5) Il DLgs 469/97 e' citato alla nota all'art. 2.                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina