LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO V
L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO
Art. 11
Compiti dell'Agenzia
1. L'Agenzia svolge funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio
nelle materie di cui all'art. 2 del DLgs 469/97. In particolare
esercita compiti di:
a) supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed
alla valutazione delle politiche regionali del lavoro;
b) elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi,
criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il
lavoro;
c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
d) gestione del "Sistema Informativo Lavoro" di cui all'art. 11 del
DLgs 469/97 e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo
l'omogeneita' degli standard informativi e il collegamento con il
sistema informativo nazionale, nonche', anche mediante convenzione,
con altri sistemi informativi e in particolare con quelli delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
e) qualificazione dei servizi, in particolare attraverso interventi
di supporto tecnico e metodologico, anche finalizzati alla formazione
degli operatori da parte delle strutture formative operanti sul
mercato, nonche' interventi di promozione delle attivita' e di
documentazione.
2. L'Agenzia progetta altresi' iniziative dirette alla
semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione
del mercato del lavoro.
3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni
relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del
lavoro, della formazione e dell'istruzione, l'Agenzia svolge funzioni
di osservatorio del mercato del lavoro, in primo luogo raccogliendo
ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal Sistema
Informativo Lavoro e garantendo la loro articolazione su base
provinciale e subprovinciale. L'Agenzia, sulla base delle esigenze di
programmazione regionale, svolge attivita' finalizzate a:
a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;
b) monitorare le forme contrattuali di lavoro e in particolare i
lavori atipici, gli orari e le condizioni retributive;
c) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione
dei dati e delle informazioni;
d) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o
particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;
e) predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del
mercato del lavoro.
4. Al fine di realizzare le attivita' di cui al comma 3, l'Agenzia
coordina le proprie attivita' e si raccorda con le iniziative poste
in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni
socio-economiche sul mercato del lavoro e di norma stipula accordi di
collaborazione e convenzioni con Universita' degli Studi, Camere di
Commercio e qualificati organismi di ricerca pubblici e privati. A
tale fine l'Agenzia svolge inoltre attivita' di studio, ricerca,
monitoraggio a supporto della Regione per le funzioni dei Comitati di
coordinamento previsti dall'art. 27 del DLgs n. 626 del 19 settembre
1994.
5. La Giunta regionale puo' realizzare, avvalendosi dell'Agenzia,
iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle
finalita' della presente legge. La Giunta regionale puo', altresi',
avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento di attivita' di parti di
istruttoria nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione
professionale e le attivita' cofinanziate dai fondi provenienti dalla
Unione Europea.
6. L'Agenzia puo' esercitare, previa intesa con la Provincia, compiti
di assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di tale Ente. La
Provincia puo' altresi' avvalersi dell'Agenzia per la realizzazione
di attivita' istruttorie e di verifica nell'ambito di procedimenti
concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di
apposita convenzione.
7. Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97
l'Agenzia puo' svolgere, anche a titolo oneroso, attivita' per i
soggetti privati e pubblici che ne facciano richiesta, purche' non
connesse alle istruttorie di cui ai commi 5 e 6.
8. L'Agenzia puo' svolgere le attivita' e i servizi gia' dell'Agenzia
regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna attinenti alle funzioni
conferite alle Regioni dal DLgs 469/97.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota all'art. 2,
e' riportato alla nota 4) dell'art. 9.
2) Il testo dell'art. 11 del DLgs 469/97, e' riportato alla nota
all'art. 2.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 27 del DLgs n. 626 del 19 settembre 1994
concernente Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e' il seguente:
"Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri del Lavoro e della
Previdenza sociale e della Sanita', previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita' di
interventi ed il necessario raccordo con la Commissione consultiva
permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, convocate per i
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM.".
Comma 7
4) Il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,
citato alla nota all'art. 2, e' riportato alla nota 2) dell'art. 10.
Comma 8
5) Il DLgs 469/97 e' citato alla nota all'art. 2.