LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO IV
SERVIZI AL LAVORO
Art. 9
Criteri e modalita' di gestione dei servizi
1. Le Province informano l'esercizio delle funzioni dei Centri per
l'impiego ai seguenti criteri direttivi:
a) favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare
dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
b) favorire l'acquisizione di personale da parte delle imprese e la
qualificazione delle risorse umane;
c) assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 8, al
fine di migliorarne la qualita', fatte salve le previsioni dell'art.
10 del DLgs 469/97, le Province possono stipulare convenzioni con
qualificate strutture pubbliche e private. Tali convenzioni,
stipulate previo l'espletamento di procedure concorsuali,
disciplinano le modalita' di collaborazione fra i Centri per
l'impiego ed i soggetti affidatari, sulla base degli standard
regionali di cui al comma 4 dell'art. 8.
3. I servizi forniti sulla base delle convenzioni di cui al comma 2
si configurano come servizi di interesse pubblico.
4. Le Province istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, una Commissione di concertazione presieduta dal
Presidente della Provincia o da suo delegato, costituita garantendo
la pariteticita' delle parti sociali piu' rappresentative e la
presenza del consigliere di parita'.
5. La Commissione esercita funzioni di concertazione relativamente:
a) alle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della
formazione di competenza provinciale;
b) all'attivita' dei servizi attribuiti ai sensi della presente
legge;
c) alle funzioni di competenza degli organi collegiali di cui al
comma 2 dell'art. 6 del DLgs 469/97;
d) alle funzioni gia' di competenza della Commissione regionale per
l'impiego, attribuite alle Province, ai sensi della lett. c) del
comma 1 dell'art. 4.
6. Al fine di garantire il rispetto delle specificita' e delle
normative relative al mercato del lavoro agricolo le funzioni gia' di
competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la
manodopera agricola possono essere esercitate dalle Province previa
acquisizione del parere di apposita sottocommissione da istituirsi
nell'ambito della Commissione di concertazione di cui al comma 5.
7. Le competenze gia' della Commissione provinciale per il
collocamento obbligatorio sono attribuite alle Province ed esercitate
sulla base del comma 3 dell'art. 6 del DLgs 469/97.
8. Le Province, nel rispetto degli atti di indirizzo programmatici
regionali di cui all'art. 3, e nel rispetto degli standard di cui al
comma 4 dell'art. 8, possono stipulare convenzioni con gli Enti
locali per l'esercizio delle attivita' dei servizi per il lavoro,
nonche' per lo svolgimento di servizi di informazione e dei compiti
amministrativi relativi alle funzioni di cui all'art. 2 del DLgs
469/97.
9. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del DLgs
469/97 e agli ulteriori compiti e funzioni attribuiti alle Province
dalla presente legge, le Province possono promuovere apposite
Conferenze dei Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
con i Comuni e le Comunita' Montane inserite nel bacino territoriale
di riferimento di ciascun Centro per l'impiego.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 2
1) Il testo dell'art. 10 del DLgs 469/97, citato alla nota all'art.
2, e' il seguente:
"Art. 10 - Attivita' di mediazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge 15
marzo 1997, n. 59 il presente articolo definisce le modalita'
necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo'
essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa'
cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200
milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale
esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta
giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e puo' essere
successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale
termine, la domanda si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che le trasmette
entro trenta giorni alle Regioni territorialmente competenti per
acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla
trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti,
puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo
rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i
dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro
disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita';
c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa
richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione di
manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e' comprovata
da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla
gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del
personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di
rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio
adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione,
selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni.
Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge
24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per
delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono
essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965,
n. 575, o della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970, n.
300 alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla Legge 10 aprile 1991,
n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento
dell'attivita' di mediazione e' vietata ogni pratica discriminatoria
basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla
cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione
politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni
avviene sulla base dei principi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di mediazione
deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione indica gli
estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte
le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo
stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
determina, con decreto, i criteri e le modalita':
a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita';
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesti delle Regioni,
in caso di non corretto andamento dell'attivita' svolta, con
particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni
di cui ai commi 8 e 10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di
manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione
le disposizioni contenute nella Legge 29 aprile 1949, n. 264 e
successive modificazioni ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2
puo' essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 12.".
Comma 5
2) Il testo del comma 2 dell'art. 6 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 6 - Soppressione di organi collegiali
omissis
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di
cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le
relative funzioni e competenze sono trasferite alla Provincia:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
omissis".
Comma 7
3) Il testo del comma 3 dell'art. 6 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 6 - Soppressione di organi collegiali
omissis
3. La Provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia'
svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce
all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti
designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un
ispettore medico del lavoro.".
Comma 8
4) Il testo dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota all'art. 2,
e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni e compiti conferiti
1. Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista
nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli Enti pubblici e nella pubblica
Amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le
Amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degl Enti
pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento
all'occupazione femminile.
2. Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di
politica attiva del lavoro e in particolare:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi
all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire
l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con
particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui
all'articolo 25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al
reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili
ai sensi delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori
previa analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei relativi
provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al
comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali
pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le Regioni interessate.
4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle
funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli
conferiti.".
Comma 9
5) Il testo del comma 2 dell'art. 4 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego
omissis
2. Le Province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli
altri Enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla
individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi
connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
omissis".
6) La Legge 7 agosto 1990, n. 241 concerne Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.