LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO IV
SERVIZI AL LAVORO
Art. 8
Centri per l'impiego
1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione di cui
all'art. 3 le Province istituiscono proprie strutture denominate
Centri per l'impiego. L'istituzione dei Centri per l'impiego i cui
bacini siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra
le Province territorialmente competenti e d'intesa con la Regione.
2. Attraverso tali strutture le Province erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1
dell'art. 2 del DLgs 469/97 in materia di collocamento;
b) servizi di informazione, di consulenza individuale anche
orientativa per l'autoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori, nonche'
informazioni su incentivi e agevolazioni alle imprese e sulle
opportunita' formative finalizzate alla qualificazione della domanda
e dell'offerta di lavoro, anche in relazione alle esigenze espresse
dalle imprese;
c) i servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione
ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DLgs 469/97.
3. Gli Enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei
Centri per l'impiego per le attivita' di preselezione dei candidati
nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso
all'impiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalita'
utilizzate per la preselezione a favore delle imprese private.
4. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi dei servizi
sulla base degli atti di programmazione di cui all'art. 3.
5. Il monitoraggio dei servizi di cui al comma 2 e' effettuato
dall'Agenzia regionale per il lavoro sulla base della lettera d) del
comma 1, dell'art. 4 del DLgs 469/97.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo del comma 1 dell'art. 2 del DLgs n. 469 del 1997, citato
alla nota all'art. 2, e' riportato alla nota 1) dell'art. 4.
2) Il testo del comma 2 dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' riportato alla nota 2) dell'art. 3.
Comma 5
3) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,
citato alla nota all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i
servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
omissis
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio
nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura
regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia
patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle
attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce
il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'articolo 11;
omissis".