REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

     TITOLO IV                                                                  
     SERVIZI AL LAVORO                                                          
          Art. 8                                                                
Centri per l'impiego                                                            
1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione di cui             
all'art. 3 le Province istituiscono proprie strutture denominate                
Centri per l'impiego. L'istituzione dei Centri per l'impiego i cui              
bacini siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra             
le Province territorialmente competenti e d'intesa con la Regione.              
2. Attraverso tali strutture le Province erogano:                               
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1             
dell'art. 2 del DLgs 469/97 in materia di collocamento;                         
b) servizi di informazione, di consulenza individuale anche                     
orientativa per l'autoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori, nonche'            
informazioni su incentivi e agevolazioni alle imprese e sulle                   
opportunita' formative finalizzate alla qualificazione della domanda            
e dell'offerta di lavoro, anche in relazione alle esigenze espresse             
dalle imprese;                                                                  
c) i servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione            
ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DLgs 469/97.                                  
3. Gli Enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei                 
Centri per l'impiego per le attivita' di preselezione dei candidati             
nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso               
all'impiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalita'              
utilizzate per la preselezione a favore delle imprese private.                  
4. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi dei servizi           
sulla base degli atti di programmazione di cui all'art. 3.                      
5. Il monitoraggio dei servizi di cui al comma 2 e' effettuato                  
dall'Agenzia regionale per il lavoro sulla base della lettera d) del            
comma 1, dell'art. 4 del DLgs 469/97.                                           
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 2 del DLgs n. 469 del 1997, citato            
alla nota all'art. 2, e' riportato alla nota 1) dell'art. 4.                    
2) Il testo del comma 2 dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota           
all'art. 2, e' riportato alla nota 2) dell'art. 3.                              
Comma 5                                                                         
3) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,           
citato alla nota all'art. 2, e' il seguente:                                    
"Art. 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per                
l'impiego                                                                       
1.  L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle           
funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono             
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i                  
servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche            
formative con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data             
di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti                   
principi e criteri direttivi:                                                   
omissis                                                                         
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio              
nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura             
regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia                       
patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al                    
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle           
attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce             
il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui                    
all'articolo 11;                                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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