REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

     TITOLO III                                                                 
     ORGANISMI DI INDIRIZZO                                                     
     E MODALITA' DI CONCERTAZIONE                                               
          Art. 6                                                                
Commissione regionale tripartita                                                
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede                   
concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle           
linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di           
competenza regionale.                                                           
2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, nonche' sul piano di           
attivita' dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui all'art. 11,                
viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La                   
Commissione esprime in particolare parere in merito ai criteri per              
l'erogazione, la definizione degli standard qualitativi, il                     
monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. La                     
Commissione puo' formulare proposte sulle modalita' di collaborazione           
fra soggetti pubblici e privati, sull'integrazione fra politiche del            
lavoro e della formazione e sull'integrazione con l'istruzione. Tali            
pareri sono corredati del parere di conformita' ai principi della               
legislazione di parita' espresso dal consigliere di cui alla Legge 10           
aprile 1991, n. 125.                                                            
3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da            
parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione                    
territoriale dei Centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto            
dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97.                       
4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art.            
4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale tra cui             
le funzioni in materia di mobilita', cassa integrazione, contratti di           
formazione lavoro, gia' di competenza della Commissione regionale per           
l'impiego. La deroga non opera per le funzioni di carattere                     
amministrativo individuate in apposito elenco approvato con                     
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e                 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La            
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale costituisce condizione di                
efficacia dell'elenco. Acquisito il parere della Commissione, la                
Giunta regionale adotta altresi' indirizzi relativi all'esercizio da            
parte delle Province delle funzioni individuate in tale elenco.                 
5. La Commissione e' composta da:                                               
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la                
presiede;                                                                       
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali            
dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;                        
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori           
di lavoro piu' rappresentative a livello regionale;                             
d) il consigliere di parita' di cui alla Legge 125/91.                          
6. Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione                 
istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 9, apposite              
sottocommissioni garantendo la pariteticita' delle rappresentanze di            
cui alle lettere b) e c) del comma 5.                                           
7. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui           
al comma 5 viene altresi' designato un numero di componenti supplenti           
pari a quello degli effettivi.                                                  
8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa                      
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore                 
competente, costituisce la Commissione nominando i componenti                   
effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute.           
La Commissione dura in carica tre anni.                                         
9. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito              
regolamento approvato dalla Commissione stessa.                                 
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La Legge 10 aprile 1991, n. 125 concerne Azioni positive per la              
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.                              
Comma 3                                                                         
2) Il testo della lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,           
citato alla nota all'art. 2, e' il seguente:                                    
"Art. 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per                
l'impiego                                                                       
1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle            
funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono             
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i                  
servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche            
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data            
di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti                   
principi e criteri direttivi:                                                   
omissis                                                                         
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di            
bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte           
salve motivate esigenze socio-geografiche;                                      
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
3) La Legge n. 125 del 1991 e' citata alla nota 1) del presente                 
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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