LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO III
ORGANISMI DI INDIRIZZO
E MODALITA' DI CONCERTAZIONE
Art. 6
Commissione regionale tripartita
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede
concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle
linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di
competenza regionale.
2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, nonche' sul piano di
attivita' dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui all'art. 11,
viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La
Commissione esprime in particolare parere in merito ai criteri per
l'erogazione, la definizione degli standard qualitativi, il
monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. La
Commissione puo' formulare proposte sulle modalita' di collaborazione
fra soggetti pubblici e privati, sull'integrazione fra politiche del
lavoro e della formazione e sull'integrazione con l'istruzione. Tali
pareri sono corredati del parere di conformita' ai principi della
legislazione di parita' espresso dal consigliere di cui alla Legge 10
aprile 1991, n. 125.
3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da
parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione
territoriale dei Centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto
dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97.
4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art.
4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale tra cui
le funzioni in materia di mobilita', cassa integrazione, contratti di
formazione lavoro, gia' di competenza della Commissione regionale per
l'impiego. La deroga non opera per le funzioni di carattere
amministrativo individuate in apposito elenco approvato con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale costituisce condizione di
efficacia dell'elenco. Acquisito il parere della Commissione, la
Giunta regionale adotta altresi' indirizzi relativi all'esercizio da
parte delle Province delle funzioni individuate in tale elenco.
5. La Commissione e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la
presiede;
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori
di lavoro piu' rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parita' di cui alla Legge 125/91.
6. Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione
istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 9, apposite
sottocommissioni garantendo la pariteticita' delle rappresentanze di
cui alle lettere b) e c) del comma 5.
7. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui
al comma 5 viene altresi' designato un numero di componenti supplenti
pari a quello degli effettivi.
8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente, costituisce la Commissione nominando i componenti
effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute.
La Commissione dura in carica tre anni.
9. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito
regolamento approvato dalla Commissione stessa.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 2
1) La Legge 10 aprile 1991, n. 125 concerne Azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.
Comma 3
2) Il testo della lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,
citato alla nota all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i
servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
omissis
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di
bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte
salve motivate esigenze socio-geografiche;
omissis".
Comma 5
3) La Legge n. 125 del 1991 e' citata alla nota 1) del presente
articolo.