REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

      TITOLO II                                                                 
      INTERVENTI DELLA REGIONE ED                                               
      ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI                                               
          Art. 5                                                                
Vigilanza e potere sostitutivo                                                  
1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle            
funzioni attribuite alle Province.                                              
2. In caso di persistente inattivita' delle Province in relazione               
alle funzioni di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito           
il parere del Comitato di coordinamento interistituzionale, invita              
l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il           
quale provvede l'Amministrazione della Regione.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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