LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO II
INTERVENTI DELLA REGIONE ED
ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI
Art. 5
Vigilanza e potere sostitutivo
1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle
funzioni attribuite alle Province.
2. In caso di persistente inattivita' delle Province in relazione
alle funzioni di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito
il parere del Comitato di coordinamento interistituzionale, invita
l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il
quale provvede l'Amministrazione della Regione.