REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

      TITOLO II                                                                 
      INTERVENTI DELLA REGIONE ED                                               
      ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI                                               
          Art. 4                                                                
Attribuzione di funzioni e compiti alle Province                                
1. Sono attribuite alle Province le funzioni di programmazione e                
gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro. In                    
particolare sono attribuite:                                                    
a) le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del DLgs              
469/97;                                                                         
b) la realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni ed ai               
compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla                
Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DLgs 469/97;                       
c) le funzioni di competenza della Commissione regionale per                    
l'impiego, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6.                 
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1                 
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla                
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma                 
triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani                
annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti                 
sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono              
luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma primo             
dell'art. 18 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19.                                  
3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei programmi provinciali           
con gli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3.                  
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota           
all'art. 2, e' il seguente:                                                     
"Art. 2 - Funzioni e compiti conferiti                                          
1. Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al             
collocamento e in particolare:                                                  
a) collocamento ordinario;                                                      
b) collocamento agricolo;                                                       
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista                   
nazionale;                                                                      
d) collocamento obbligatorio;                                                   
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;             
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;                                     
h) collocamento dei lavoratori domestici;                                       
i) avviamento a selezione negli Enti pubblici e nella pubblica                  
Amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le                          
Amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli Enti           
pubblici;                                                                       
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;                   
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare              
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento                
all'occupazione femminile.                                                      
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota           
all'art. 2, e' riportato alla nota 2) dell'art. 3.                              
Comma 2                                                                         
3) Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 18 della L.R.            
24 luglio 1979, n. 19 citata alla nota 1) dell'art. 3, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 18 - Deleghe alla Provincia                                               
Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino             
del sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non               
sara' definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle                
Province ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni                     
amministrative concernenti:                                                     
omissis                                                                         
b) la formulazione ed approvazione di programmi  poliennali e dei               
piani annuali in ordine alle attivita' di formazione professionale              
secondo quanto disposto dall'articolo 4;                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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