LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO II
INTERVENTI DELLA REGIONE ED
ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI
Art. 4
Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
1. Sono attribuite alle Province le funzioni di programmazione e
gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro. In
particolare sono attribuite:
a) le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del DLgs
469/97;
b) la realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni ed ai
compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla
Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DLgs 469/97;
c) le funzioni di competenza della Commissione regionale per
l'impiego, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6.
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma
triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani
annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti
sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono
luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma primo
dell'art. 18 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei programmi provinciali
con gli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni e compiti conferiti
1. Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista
nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli Enti pubblici e nella pubblica
Amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le
Amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli Enti
pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento
all'occupazione femminile.
omissis".
2) Il testo del comma 2 dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' riportato alla nota 2) dell'art. 3.
Comma 2
3) Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 18 della L.R.
24 luglio 1979, n. 19 citata alla nota 1) dell'art. 3, e' il
seguente:
"Art. 18 - Deleghe alla Provincia
Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino
del sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non
sara' definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle
Province ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni
amministrative concernenti:
omissis
b) la formulazione ed approvazione di programmi poliennali e dei
piani annuali in ordine alle attivita' di formazione professionale
secondo quanto disposto dall'articolo 4;
omissis".