REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

      TITOLO II                                                                 
      INTERVENTI DELLA REGIONE ED                                               
      ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI                                               
          Art. 3                                                                
Indirizzi e piani di attivita'                                                  
delle politiche per il lavoro                                                   
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,                  
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le                   
politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in               
particolare, le modalita' di integrazione fra le medesime e tra                 
queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi                   
individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento, il            
quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonche' i criteri              
per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono                 
essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste            
per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli                   
indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R.            
24 luglio 1979, n. 19.                                                          
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal DLgs              
469/97, approva il piano annuale delle attivita' delle politiche per            
il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare,            
i tempi, le risorse finanziarie e le modalita' di monitoraggio e                
verifica, nonche' le direttive relative alla realizzazione delle                
iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del             
DLgs 469/97.                                                                    
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma primo dell'art. 4 della L.R. 24 luglio 1979, n.           
19 concernente Riordino, programmazione e deleghe della formazione              
alle professioni, e' il seguente:                                               
"Art. 4 - Programmazione delle attivita'                                        
Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di             
cui all'articolo precedente, la Giunta regionale, sentito il Comitato           
tecnico-scientifico per la formazione professionale di cui all'art.             
17 della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio                
regionale:                                                                      
- gli indirizzi programmatici ed il piano poliennale;                           
- i criteri generali cui dovranno corrispondere i piani elaborati               
dagli Enti delegati.                                                            
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota           
all'art. 2, e' il seguente:                                                     
"Art. 2 - Funzioni e compiti conferiti                                          
omissis                                                                         
2. Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di           
politica attiva del lavoro e in particolare:                                    
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare           
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di              
lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;                         
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi                        
all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;                   
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire                
l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con                     
particolare riferimento  ai soggetti destinatari di riserva di cui              
all'articolo  25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;                            
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al               
reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento                   
lavorativo di categorie svantaggiate;                                           
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di             
orientamento e borse di lavoro;                                                 
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili            
ai sensi delle normative in materia;                                            
g) compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori                
previa analisi tecnica.                                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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