LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO II
INTERVENTI DELLA REGIONE ED
ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI
Art. 3
Indirizzi e piani di attivita'
delle politiche per il lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le
politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in
particolare, le modalita' di integrazione fra le medesime e tra
queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi
individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento, il
quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonche' i criteri
per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono
essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste
per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli
indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R.
24 luglio 1979, n. 19.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal DLgs
469/97, approva il piano annuale delle attivita' delle politiche per
il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare,
i tempi, le risorse finanziarie e le modalita' di monitoraggio e
verifica, nonche' le direttive relative alla realizzazione delle
iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del
DLgs 469/97.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo del comma primo dell'art. 4 della L.R. 24 luglio 1979, n.
19 concernente Riordino, programmazione e deleghe della formazione
alle professioni, e' il seguente:
"Art. 4 - Programmazione delle attivita'
Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di
cui all'articolo precedente, la Giunta regionale, sentito il Comitato
tecnico-scientifico per la formazione professionale di cui all'art.
17 della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio
regionale:
- gli indirizzi programmatici ed il piano poliennale;
- i criteri generali cui dovranno corrispondere i piani elaborati
dagli Enti delegati.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 2 del DLgs 469/97, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni e compiti conferiti
omissis
2. Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di
politica attiva del lavoro e in particolare:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi
all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire
l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con
particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui
all'articolo 25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al
reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili
ai sensi delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori
previa analisi tecnica.
omissis".