LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 2
Azioni e strumenti
1. La Regione per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1
promuove in particolare:
a) interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro e
l'occupazione in particolare di soggetti in condizione di svantaggio
personale e sociale;
b) interventi diretti a realizzare un sistema integrato di
orientamento ed a favorire transizioni consapevoli nel lavoro;
c) progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire
l'incontro domanda e offerta di lavoro;
d) tirocini e borse lavoro per favorire l'inserimento nel lavoro;
e) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili e di
pubblica utilita';
f) il sistema informativo lavoro, ai sensi dell'art. 11 del DLgs
469/97;
g) analisi, studi ed il monitoraggio dei servizi regionali per il
lavoro.
2. Alla Regione spettano l'indirizzo, la programmazione, il
coordinamento e la valutazione delle attivita' di cui al comma l.
Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi
nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la Unione Europea.