REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI                                                    
          Art.  1 - Finalita' e obiettivi                                       
          Art.  2 - Azioni e strumenti TITOLO II - INTERVENTI DELLA             
REGIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI                                          
          Art.  3 - Indirizzi e piani di attivita' delle politiche              
per il lavoro                                                                   
          Art.  4 - Attribuzione di funzioni e compiti alle Province            
          Art.  5 - Vigilanza e potere sostitutivo TITOLO III -                 
ORGANISMI DI INDIRIZZO E MODALITA' DI CONCERTAZIONE                             
          Art.  6 - Commissione regionale tripartita                            
          Art.  7 - Comitato di coordinamento interistituzionale                
TITOLO IV - SERVIZI AL LAVORO                                                   
          Art.  8 - Centri per l'impiego                                        
          Art.  9 - Criteri e modalita' di gestione dei servizi                 
TITOLO V - L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO                                      
          Art.  10 - Istituzione dell'Agenzia                                   
          Art.  11 - Compiti dell'Agenzia                                       
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI                                                 
          Art.  12 - Trasferimento del personale                                
          Art.  13 - Norma transitoria e prima applicazione                     
          Art.  14 - Norma finanziaria                                          
          Art.  15 - Abrogazioni                                                
          TITOLO I                                                              
          PRINCIPI GENERALI                                                     
          Art. 1                                                                
Finalita' e obiettivi                                                           
1.  La Regione, in attuazione del DLgs del 23 dicembre 1997, n. 469             
"Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali            
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge           
15 marzo 1997, n. 59", promuove e coordina iniziative con l'obiettivo           
di:                                                                             
a) favorire i processi di crescita della professionalita' dei                   
cittadini e lo sviluppo del sistema imprenditoriale;                            
b) ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto                  
limitativi delle pari opportunita' dei cittadini nell'inserimento nel           
mondo del lavoro;                                                               
c) realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro, delle            
politiche formative e dell'istruzione nonche' degli strumenti di                
gestione del mercato del lavoro.                                                
2.  Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione               
assicurando la concertazione con le parti sociali, favorendo la                 
collaborazione tra pubblico e privato nel rispetto delle regole della           
concorrenza e del mercato, ricercando la razionalizzazione degli                
interventi e la semplificazione normativa ed amministrativa, in                 
particolare attraverso la realizzazione di:                                     
a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;                               
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;                               
c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.              
NOTA ALL'ART.2                                                                  
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 concernente             
Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in           
materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15           
marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                                               
"Art. 11 - Sistema informativo lavoro                                           
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde           
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del DLgs 12              
febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e' improntata ai                  
principi di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n . 675.                           
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative,             
delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed            
ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.                                      
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di                    
indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente             
unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e            
delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete                
unitaria della pubblica Amministrazione. Il Ministero del Lavoro e              
della Previdenza sociale, le Regioni, gli Enti locali, nonche'                  
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro            
ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di                  
scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita sono stabilite                 
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica Amministrazione.           
4.  Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti                  
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno              
facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di             
rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero           
del Lavoro e della Previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le                   
tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal              
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sono determinati               
annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella           
pubblica Amministrazione, con decreto del Ministro del Lavoro e della           
Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del                 
Bilancio e della Programmazione economica. I proventi realizzati ai             
sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello            
Stato per essere assegnati, con decreto del Ministero del Tesoro, del           
Bilancio e della Programmazione  economica, ad apposita unita'                  
previsionale dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e               
della Previdenza sociale.                                                       
5. Le Regioni e gli Enti locali possono stipulare convenzioni, anche            
a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle           
banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di              
accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le            
Regioni e  gli Enti locali sottopongono al parere preventivo del                
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale uno schema di                   
convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e            
formazione professionale della Camera di Commercio e di altri enti              
funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire                
mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli              
organismi rappresentativi  nazionali. Le medesime modalita' si                  
applicano ai collegamenti tra il SIL ed il Registro delle imprese               
delle Camere di Commercio  secondo quanto previsto dal DPR 7 dicembre           
1995, n. 581.                                                                   
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono              
esercitate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale nel              
rispetto di quanto stabilito dal DLgs 28 agosto 1997, n. 281.                   
7. Sono attribuite alle Regioni le attivita' di conduzione e di                 
manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative                  
regionali e locali.                                                             
Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da               
parte del livello nazionale del SIL, le Regioni e gli Enti locali               
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La              
gestione e l'implementazione del SIL da parte delle Regioni e degli             
Enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi           
soggetti e il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,                  
previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.                            
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL             
ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei            
sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e'                    
istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato DLgs 281/97, un           
organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del Lavoro e            
della Previdenza sociale, le Regioni e le Amministrazioni locali in             
materia di SIL.                                                                 
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 28 agosto 1997, n. 281,            
la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al               
comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e della              
Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del                 
Bilancio e della Programmazione economica.                                      
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto             
del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ed hanno natura              
obbligatoria  e vincolante nei confronti dei destinatari.".                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina