LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalita' e obiettivi
Art. 2 - Azioni e strumenti TITOLO II - INTERVENTI DELLA
REGIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI
Art. 3 - Indirizzi e piani di attivita' delle politiche
per il lavoro
Art. 4 - Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
Art. 5 - Vigilanza e potere sostitutivo TITOLO III -
ORGANISMI DI INDIRIZZO E MODALITA' DI CONCERTAZIONE
Art. 6 - Commissione regionale tripartita
Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale
TITOLO IV - SERVIZI AL LAVORO
Art. 8 - Centri per l'impiego
Art. 9 - Criteri e modalita' di gestione dei servizi
TITOLO V - L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO
Art. 10 - Istituzione dell'Agenzia
Art. 11 - Compiti dell'Agenzia
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 - Trasferimento del personale
Art. 13 - Norma transitoria e prima applicazione
Art. 14 - Norma finanziaria
Art. 15 - Abrogazioni
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. La Regione, in attuazione del DLgs del 23 dicembre 1997, n. 469
"Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge
15 marzo 1997, n. 59", promuove e coordina iniziative con l'obiettivo
di:
a) favorire i processi di crescita della professionalita' dei
cittadini e lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
b) ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto
limitativi delle pari opportunita' dei cittadini nell'inserimento nel
mondo del lavoro;
c) realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro, delle
politiche formative e dell'istruzione nonche' degli strumenti di
gestione del mercato del lavoro.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione
assicurando la concertazione con le parti sociali, favorendo la
collaborazione tra pubblico e privato nel rispetto delle regole della
concorrenza e del mercato, ricercando la razionalizzazione degli
interventi e la semplificazione normativa ed amministrativa, in
particolare attraverso la realizzazione di:
a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;
c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.
NOTA ALL'ART.2
Comma 1
Il testo dell'art. 11 del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 concernente
Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15
marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 11 - Sistema informativo lavoro
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del DLgs 12
febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e' improntata ai
principi di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n . 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative,
delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed
ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente
unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e
delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete
unitaria della pubblica Amministrazione. Il Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale, le Regioni, gli Enti locali, nonche'
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro
ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di
scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita sono stabilite
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica Amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno
facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di
rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le
tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sono determinati
annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica Amministrazione, con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnati, con decreto del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, ad apposita unita'
previsionale dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale.
5. Le Regioni e gli Enti locali possono stipulare convenzioni, anche
a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle
banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di
accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
Regioni e gli Enti locali sottopongono al parere preventivo del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale uno schema di
convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e
formazione professionale della Camera di Commercio e di altri enti
funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire
mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si
applicano ai collegamenti tra il SIL ed il Registro delle imprese
delle Camere di Commercio secondo quanto previsto dal DPR 7 dicembre
1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono
esercitate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale nel
rispetto di quanto stabilito dal DLgs 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle Regioni le attivita' di conduzione e di
manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative
regionali e locali.
Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da
parte del livello nazionale del SIL, le Regioni e gli Enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La
gestione e l'implementazione del SIL da parte delle Regioni e degli
Enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi
soggetti e il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,
previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL
ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei
sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e'
istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato DLgs 281/97, un
organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale, le Regioni e le Amministrazioni locali in
materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 28 agosto 1997, n. 281,
la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al
comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ed hanno natura
obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.".