REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 9 dicembre 1997, n. 11537

Attribuzione dell'incentivo relativo alla qualita' della prestazione individuale (art. 34, CCNL). II semestre 1997

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Premesso che:                                                                   
- ai sensi dell'art. 34 del CCNL, concernente il periodo gennaio 1994           
- 31 dicembre 1997, "allo scopo di valorizzare la capacita' dei                 
dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle                 
Amministrazioni e alla qualita' del servizio pubblico, dal primo                
dicembre 1995, ciascuna Amministrazione corrisponde i premi di                  
qualita' della prestazione individuale...";                                     
- l'importo semestrale del premio e' determinato secondo i valori               
iscritti nella tabella Allegato B dell'art. 34 del CCNL;                        
- nello stesso art. 34 sono inoltre stabiliti i tempi di attribuzione           
ed erogazione del premio ed i criteri sulla base dei quali procedere            
per valutare la qualita' della prestazione individuale;                         
- con delibera di Giunta regionale n. 1606 del 9 settembre 1997 si e'           
provveduto alla definizione del fondo per la qualita' della                     
prestazione individuale, competenza 1997;                                       
- nel documento dell'Amministrazione regionale, a corredo del                   
Contratto collettivo decentrato della Regione Emilia-Romagna e'                 
stabilito che la Giunta regionale definisce "le direttive necessarie            
ad assicurare una gestione ottimizzata delle leve del sistema                   
premiante al fine di ottenere il migliore equilibrio tra risorse                
finanziarie, sistemi incentivanti disponibili e qualita' delle                  
risorse umane presenti nel processo organizzativo....";                         
- nelle delibere di Giunta regionale n. 2389 dell'1/10/1996 e  n.1078           
del 24/6/1997 sono contenute tali direttive;                                    
vista la L.R. 2/97, ed in particolare l'art. 2, secondo comma, che              
dispone di elevare la percentuale di personale in servizio in                   
ciascuna qualifica al quale e' attribuibile il premio per la qualita'           
della prestazione individuale prevista dall'art. 34 del vigente CCNL,           
al quaranta per cento;                                                          
considerato che per la percentuale superiore di collaboratori a cui             
poter attribuire l'incentivo, in virtu' di quanto disposto dalla L.R.           
sopra citata, consente di estendere il procedimento di attribuzione             
del premio ad una fascia piu' ampia di collaboratori, comprendente              
anche quelli a tempo parziale;                                                  
considerato altresi', in ottemperanza alle direttive contenute negli            
atti deliberativi sopra citati, che:                                            
- la Direzione generale all'Organizzazione, per il tramite del                  
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del                
personale, ha provveduto a predisporre la modulistica necessaria per            
la formalizzazione degli elementi essenziali per la gestione e                  
l'erogazione del fondo per la qualita' della prestazione individuale;           
- tale modulistica, unitamente ai budgets numerici che definiscono il           
tetto massimo dei dipendenti a cui poter attribuire l'incentivo,                
formulati su proposta del Comitato di Direzione, relativi a ciascuna            
Direzione generale, Ente ed Azienda regionale e al personale                    
distaccato su attivita' delegate o comandato senza rimborso oneri,              
ripartito per Ente di destinazione, nonche' alle indicazioni di                 
carattere tecnico-metodologico, e' stata trasmessa alle singole                 
Direzioni generali, agli Enti ed Aziende regionali e agli Enti presso           
i quali opera personale regionale distaccato su attivita' delegate o            
comandato senza rimborso oneri;                                                 
- i dirigenti responsabili della valutazione hanno provveduto ad                
organizzare la valutazione e l'applicazione della metodologia                   
all'interno della Direzione generale o della Struttura di cui hanno             
la responsabilita' applicando criteri di trasparenza, omogeneita' di            
trattamento ed informazione tra i collaboratori funzionalmente                  
dipendenti.                                                                     
Dato atto che:                                                                  
- i dirigenti nel compiere la valutazione, hanno tenuto conto di                
tutti i collaboratori assegnati alle strutture funzionalmente                   
dipendenti ed hanno, per ognuno di essi, compilato la modulistica               
predisposta, relativa al II semestre 1997, al fine di istituire una             
graduatoria, nel rispetto del budget assegnato, dei collaboratori;              
- la graduatoria formata per ciascuna Direzione generale, Ente o                
Azienda regionale ed Ente presso il quale opera personale regionale             
distaccato su attivita' delegate o comandato senza rimborso oneri,              
vista ed acquisita agli atti, nonche' l'elenco dei collaboratori ai             
quali corrispondere l'incentivo legato alla qualita' della                      
prestazione individuale, sono stati trasmessi al Servizio                       
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale;              
- le valutazioni sono state espresse dai dirigenti con lo specifico             
fine di individuare i collaboratori, assegnati alle strutture                   
funzionalmente dipendenti, a cui erogare i premi;                               
dato atto inoltre che:                                                          
- le schede di valutazione sono mantenute agli atti di ogni Direzione           
generale o Azienda o Ente di appartenenza dei lavoratori;                       
- la valutazione complessiva di ciascun collaboratore si concretizza            
in un punteggio che rappresenta il risultato finale di un processo di           
valutazione, documentato in ciascuna scheda, articolato su quattro              
fattori di base, a loro volta suddivisi in diversi subfattori, e                
compone in tal modo la motivazione stessa della decisione assunta;              
- e' opportuno richiamare infine, ai sensi della direttiva della                
Giunta regionale n. 2389 dell'1/10/1996, la necessita' che i processi           
di attuazione degli istituti incentivanti siano colti come occasione            
e strumento per promuovere il miglioramento dei rapporti di                     
collaborazione all'interno dell'Ente mediante lo sviluppo della                 
comunicazione e dei sistemi di relazione e di partecipazione;                   
dato atto altresi' che:                                                         
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione,             
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale  n.6998 del 6 agosto           
1997, e' stata impegnata e registrata con i numeri 3388 di impegno              
sul Capitolo n. 4123 e n. 3389 di impegno sul Capitolo n. 04080, del            
Bilancio per l'esercizio 1997 che presenta la necessaria                        
disponibilita', la somma complessiva presunta necessaria per la                 
corresponsione del compenso, competenza 1997;                                   
- la spesa relativa agli oneri riflessi trova copertura all'impegno             
n. 226, assunto con determinazione del Responsabile del Servizio                
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale, n.           
321 del 22 gennaio 1997, registrato sul Capitolo 04080;                         
ritenuto pertanto di procedere, con il presente atto, ad attribuire             
gli incentivi per la qualita' della prestazione individuale, II                 
semestre 1997, in base agli elenchi trasmessi da ogni Direttore                 
generale e dai dirigenti responsabili della valutazione per gli Enti,           
le Aziende regionali e gli Enti presso i quali opera personale                  
regionale distaccato senza rimborso oneri o comandato su attivita'              
delegate, salvo conguaglio, anche a recupero, delle somme erogate, in           
seguito ad eventuali modifiche dell'elenco degli aventi diritto dopo            
l'eventuale espletamento delle procedure di conciliazione che                   
dovessero essere attivate;                                                      
ritenuto inoltre opportuno offrire indicazioni operative, con il                
presente atto, per l'esercizio del diritto di accesso a questa                  
determinazione e ai relativi atti istruttori;                                   
dato atto della legittimita' nonche' della regolarita' tecnica del              
presente atto;                                                                  
dato atto infine che, ai sensi dell'art. 7, comma terzo del CCNL, il            
presente atto sara' oggetto di informazione successiva alle                     
organizzazioni sindacali aziendali,                                             
determina:                                                                      
a) di attribuire, secondo quanto risulta dagli elenchi trasmessi da             
ogni Direttore generale e dai dirigenti responsabili della                      
valutazione per gli Enti/Aziende regionali e per gli Enti presso i              
quali opera personale regionale comandato su attivita' delegate o               
distaccato senza rimborso oneri, e secondo quanto specificato in                
premessa, l'incentivo relativo al premio per la qualita' della                  
prestazione individuale, II semestre 1997, ai collaboratori                     
individuati nell'Allegato A che costituisce parte integrante e                  
sostanziale della presente determinazione;                                      
b) di dare atto che l'erogazione degli incentivi per la qualita'                
della prestazione individuale, II semestre 1997, avverra' salvo                 
conguaglio anche a recupero nel caso si dovessero verificare                    
modifiche nell'elenco degli aventi diritto in seguito                           
all'espletamento delle eventuali procedure di conciliazione,                    
attivabili ai sensi del relativo Protocollo di intesa sottoscritto              
fra la Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni sindacali CGIL -              
CISL - UIL - CISAL il 18 luglio 1996, e che avverra' inoltre previo             
atto formale di liquidazione adottato dal Responsabile del Servizio             
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale, ai           
sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94;                                            
c) di dare inoltre atto, come precisato in premessa, che la                     
valutazione complessiva di ciascun collaboratore si concretizza in un           
punteggio che rappresenta il risultato finale di un processo di                 
valutazione, documentato in ciascuna scheda, articolato su quattro              
fattori di base, a loro volta suddivisi in diversi subfattori e                 
compone in tal modo la motivazione stessa della decisione assunta;              
d) di stabilire le modalita' operative con cui potra' essere                    
esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori e alla                    
documentazione conseguente, nel modo che segue:                                 
- ciascun collaboratore puo' prendere visione e ricevere copia della            
scheda di valutazione riguardante la qualita' della propria                     
prestazione lavorativa;                                                         
- ciascun collaboratore puo' prendere visione, con presentazione di             
richiesta scritta al Direttore generale di riferimento o figura                 
equivalente nel caso di Enti o Aziende, della graduatoria generale,             
in cui compaiono esclusivamente come elementi finali di valutazione i           
giudizi sintetici attribuibili, formulata per la qualifica di                   
appartenenza nella Direzione o nell'Ente/Azienda presso cui presta              
servizio, nonche' delle schede di valutazione relative alla procedura           
comparativa che lo riguarda personalmente, non riscontrandosi, salvo            
dimostrazione contraria, un interesse giuridicamente rilevante ad               
accedere ad atti istruttori relativi a procedure comparative che non            
lo coinvolgano direttamente;                                                    
- le copie delle graduatorie, nonche' delle schede di valutazione,              
nei limiti sopra indicati, possono essere richieste, sempre per                 
iscritto al Direttore generale di riferimento o figura equivalente              
nel caso di Enti o Aziende;                                                     
- l'accesso alle graduatorie relative a Direzioni, Enti o Aziende               
diversi da quelli di appartenenza del lavoratore o, nell'ambito della           
medesima Direzione, Ente o Azienda, relative a qualifiche diverse da            
quella di inquadramento, puo' avvenire previa richiesta per iscritto            
e con adeguata motivazione, da cui si evinca la sussistenza di un               
interesse concreto e personale per la tutela di una situazione                  
giuridicamente rilevante ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del            
DPR 27/6/1992, n. 352 "Regolamento per la disciplina delle modalita'            
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai                 
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della            
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di                 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi";                                                                
- l'esercizio del diritto di accesso agli atti istruttori da parte              
delle organizzazioni sindacali aziendali, in quanto portatrici di un            
interesse collettivo giuridicamente rilevante, puo' avvenire previa             
presentazione di richiesta sottoscritta dal segretario aziendale                
dell'associazione sindacale;                                                    
- a cura dei Direttori generali, o dirigenti con responsabilita'                
equivalente in Enti/Aziende regionali o Enti presso i quali opera               
personale regionale distaccato senza rimborso oneri o comandato su              
attivita' delegate, verra' regolato l'accesso agli atti istruttori e            
alla documentazione conseguente in momenti ed orari opportunamente              
compatibili con l'ordinario svolgimento delle attivita';                        
- la copia della presente determinazione, in attesa della sua                   
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, puo' essere               
richiesta per iscritto al Responsabile del Servizio Amministrazione,            
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale;                               
e) di dare atto che con l'insieme delle procedure di accesso e                  
trasparenza sopra indicate e' soddisfatto anche l'elemento della                
pubblicita' delle decisioni dei dirigenti prevista dal Contratto                
collettivo nazionale di lavoro;                                                 
f) di richiamare, per quanto riguarda il rimborso delle spese per il            
rilascio di copie degli atti istruttori del procedimento, le                    
determinazioni del Direttore generale all'Organizzazione,  n.3849 del           
15 maggio 1997 e n. 7672 del 5 settembre 1997, integrativa della                
precedente, nelle quali viene fissato, in via transitoria e nelle               
more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale previsto            
dall'art. 9, comma VI della L.R. 32/93, in Lire 100 la tariffa da               
corrispondersi, per ogni copia richiesta, nell'ambito delle procedure           
amministrative di competenza della Direzione generale Organizzazione            
e in Lire 2.000 il limite di esenzione al pagamento, con la                     
precisazione che il pagamento e' richiesto soltanto nel caso in cui             
il costo di riproduzione sia superiore alla suddetta cifra e che in             
tal caso si considerano, per la quantificazione dell'importo, tutte             
le copie rilasciate;                                                            
g) di richiamare altresi', per quanto riguarda la riscossione degli             
importi dovuti a titolo di rimborso spese per il rilascio di copie              
degli atti istruttori del procedimento, la determinazione del                   
Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Strumentali,  n.4660              
del 5/6/1997, che individua le seguenti modalita' operative:                    
- versamento diretto dei singoli importi dovuti (con ritiro da parte            
del versante di apposita quietanza) da effettuarsi alla Tesoreria               
regionale che opera attraverso gli sportelli bancari della Rolo Banca           
1473 SpA della Regione a favore dell'Ente 111 - Regione                         
Emilia-Romagna (rimborso spese riproduzione documenti); ovvero                  
bonifico bancario da effettuarsi presso qualsiasi altro sportello               
bancario a favore della Tesoreria regionale presso Rolo Banca 1473              
SpA - Bologna con le seguenti coordinate bancarie ABI 3556 CAB 02450            
conto corrente 99999 indicando nella causale "a favore Ente 111 -               
Regione Emilia-Romagna (rimborso spese riproduzione documenti)";                
h) di precisare che eventuali controversie sull'applicazione del                
presente istituto incentivante saranno oggetto di tentativo di                  
conciliazione in sede sindacale secondo il procedimento concordato              
nel "Protocollo di intesa per una procedura di conciliazione in sede            
sindacale delle controversie individuali e collettive di lavoro"                
siglato il 18/7/1996; la richiesta di conciliazione deve essere                 
presentata in forma scritta al Direttore generale all'Organizzazione            
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente                   
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;                          
i) di individuare sin d'ora ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di              
intesa citato, come funzionario che dovra' rappresentare                        
l'Amministrazione nella Commissione paritetica di conciliazione, il             
Direttore generale (o dirigente con funzioni equivalenti per gli                
Enti/Aziende regionali) da cui dipende il ricorrente, che                       
affianchera' il dirigente che ha compiuto la valutazione. Nel caso              
che ricorrente sia un collaboratore alle dirette dipendenze di un               
Direttore generale (o figura equivalente negli Enti e Aziende                   
regionali) alla Commissione paritetica partecipera', oltre a                    
quest'ultimo, il Segretario del Comitato di Direzione o suo delegato.           
Infine, nell'ipotesi in cui il ricorrente sia un collaboratore                  
regionale distaccato senza rimborso oneri o comandato su attivita'              
delegate, il funzionario che dovra' rappresentare le Amministrazioni            
nella Commissione paritetica di conciliazione, viene individuato                
nella persona del Dirigente responsabile della valutazione, da cui              
dipende il ricorrente;                                                          
l) di richiamare infine, ai sensi della direttiva della Giunta                  
regionale n. 2389 dell'1/10/1996, citata in premessa, la necessita'             
che i processi di attuazione degli istituti incentivanti siano colti            
come occasione e strumento per promuovere il miglioramento dei                  
rapporti di collaborazione all'interno dell'Ente mediante lo sviluppo           
della comunicazione e dei sistemi di relazione e di partecipazione;             
m) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione.                                                                  
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Cristina Balboni                                                                
ALLEGATO A                                                                      
PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE - II SEMESTRE              
1997                                                                            
PER IL PERSONALE:                                                               
- DELLA GIUNTA REGIONALE                                                        
- IN COMANDO SU ATTIVITA' DELEGATE                                              
- IN DISTACCO SENZA RIMBORSO ONERI                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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