DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 9 dicembre 1997, n. 11537
Attribuzione dell'incentivo relativo alla qualita' della prestazione individuale (art. 34, CCNL). II semestre 1997
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 34 del CCNL, concernente il periodo gennaio 1994
- 31 dicembre 1997, "allo scopo di valorizzare la capacita' dei
dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle
Amministrazioni e alla qualita' del servizio pubblico, dal primo
dicembre 1995, ciascuna Amministrazione corrisponde i premi di
qualita' della prestazione individuale...";
- l'importo semestrale del premio e' determinato secondo i valori
iscritti nella tabella Allegato B dell'art. 34 del CCNL;
- nello stesso art. 34 sono inoltre stabiliti i tempi di attribuzione
ed erogazione del premio ed i criteri sulla base dei quali procedere
per valutare la qualita' della prestazione individuale;
- con delibera di Giunta regionale n. 1606 del 9 settembre 1997 si e'
provveduto alla definizione del fondo per la qualita' della
prestazione individuale, competenza 1997;
- nel documento dell'Amministrazione regionale, a corredo del
Contratto collettivo decentrato della Regione Emilia-Romagna e'
stabilito che la Giunta regionale definisce "le direttive necessarie
ad assicurare una gestione ottimizzata delle leve del sistema
premiante al fine di ottenere il migliore equilibrio tra risorse
finanziarie, sistemi incentivanti disponibili e qualita' delle
risorse umane presenti nel processo organizzativo....";
- nelle delibere di Giunta regionale n. 2389 dell'1/10/1996 e n.1078
del 24/6/1997 sono contenute tali direttive;
vista la L.R. 2/97, ed in particolare l'art. 2, secondo comma, che
dispone di elevare la percentuale di personale in servizio in
ciascuna qualifica al quale e' attribuibile il premio per la qualita'
della prestazione individuale prevista dall'art. 34 del vigente CCNL,
al quaranta per cento;
considerato che per la percentuale superiore di collaboratori a cui
poter attribuire l'incentivo, in virtu' di quanto disposto dalla L.R.
sopra citata, consente di estendere il procedimento di attribuzione
del premio ad una fascia piu' ampia di collaboratori, comprendente
anche quelli a tempo parziale;
considerato altresi', in ottemperanza alle direttive contenute negli
atti deliberativi sopra citati, che:
- la Direzione generale all'Organizzazione, per il tramite del
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale, ha provveduto a predisporre la modulistica necessaria per
la formalizzazione degli elementi essenziali per la gestione e
l'erogazione del fondo per la qualita' della prestazione individuale;
- tale modulistica, unitamente ai budgets numerici che definiscono il
tetto massimo dei dipendenti a cui poter attribuire l'incentivo,
formulati su proposta del Comitato di Direzione, relativi a ciascuna
Direzione generale, Ente ed Azienda regionale e al personale
distaccato su attivita' delegate o comandato senza rimborso oneri,
ripartito per Ente di destinazione, nonche' alle indicazioni di
carattere tecnico-metodologico, e' stata trasmessa alle singole
Direzioni generali, agli Enti ed Aziende regionali e agli Enti presso
i quali opera personale regionale distaccato su attivita' delegate o
comandato senza rimborso oneri;
- i dirigenti responsabili della valutazione hanno provveduto ad
organizzare la valutazione e l'applicazione della metodologia
all'interno della Direzione generale o della Struttura di cui hanno
la responsabilita' applicando criteri di trasparenza, omogeneita' di
trattamento ed informazione tra i collaboratori funzionalmente
dipendenti.
Dato atto che:
- i dirigenti nel compiere la valutazione, hanno tenuto conto di
tutti i collaboratori assegnati alle strutture funzionalmente
dipendenti ed hanno, per ognuno di essi, compilato la modulistica
predisposta, relativa al II semestre 1997, al fine di istituire una
graduatoria, nel rispetto del budget assegnato, dei collaboratori;
- la graduatoria formata per ciascuna Direzione generale, Ente o
Azienda regionale ed Ente presso il quale opera personale regionale
distaccato su attivita' delegate o comandato senza rimborso oneri,
vista ed acquisita agli atti, nonche' l'elenco dei collaboratori ai
quali corrispondere l'incentivo legato alla qualita' della
prestazione individuale, sono stati trasmessi al Servizio
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale;
- le valutazioni sono state espresse dai dirigenti con lo specifico
fine di individuare i collaboratori, assegnati alle strutture
funzionalmente dipendenti, a cui erogare i premi;
dato atto inoltre che:
- le schede di valutazione sono mantenute agli atti di ogni Direzione
generale o Azienda o Ente di appartenenza dei lavoratori;
- la valutazione complessiva di ciascun collaboratore si concretizza
in un punteggio che rappresenta il risultato finale di un processo di
valutazione, documentato in ciascuna scheda, articolato su quattro
fattori di base, a loro volta suddivisi in diversi subfattori, e
compone in tal modo la motivazione stessa della decisione assunta;
- e' opportuno richiamare infine, ai sensi della direttiva della
Giunta regionale n. 2389 dell'1/10/1996, la necessita' che i processi
di attuazione degli istituti incentivanti siano colti come occasione
e strumento per promuovere il miglioramento dei rapporti di
collaborazione all'interno dell'Ente mediante lo sviluppo della
comunicazione e dei sistemi di relazione e di partecipazione;
dato atto altresi' che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione,
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale n.6998 del 6 agosto
1997, e' stata impegnata e registrata con i numeri 3388 di impegno
sul Capitolo n. 4123 e n. 3389 di impegno sul Capitolo n. 04080, del
Bilancio per l'esercizio 1997 che presenta la necessaria
disponibilita', la somma complessiva presunta necessaria per la
corresponsione del compenso, competenza 1997;
- la spesa relativa agli oneri riflessi trova copertura all'impegno
n. 226, assunto con determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale, n.
321 del 22 gennaio 1997, registrato sul Capitolo 04080;
ritenuto pertanto di procedere, con il presente atto, ad attribuire
gli incentivi per la qualita' della prestazione individuale, II
semestre 1997, in base agli elenchi trasmessi da ogni Direttore
generale e dai dirigenti responsabili della valutazione per gli Enti,
le Aziende regionali e gli Enti presso i quali opera personale
regionale distaccato senza rimborso oneri o comandato su attivita'
delegate, salvo conguaglio, anche a recupero, delle somme erogate, in
seguito ad eventuali modifiche dell'elenco degli aventi diritto dopo
l'eventuale espletamento delle procedure di conciliazione che
dovessero essere attivate;
ritenuto inoltre opportuno offrire indicazioni operative, con il
presente atto, per l'esercizio del diritto di accesso a questa
determinazione e ai relativi atti istruttori;
dato atto della legittimita' nonche' della regolarita' tecnica del
presente atto;
dato atto infine che, ai sensi dell'art. 7, comma terzo del CCNL, il
presente atto sara' oggetto di informazione successiva alle
organizzazioni sindacali aziendali,
determina:
a) di attribuire, secondo quanto risulta dagli elenchi trasmessi da
ogni Direttore generale e dai dirigenti responsabili della
valutazione per gli Enti/Aziende regionali e per gli Enti presso i
quali opera personale regionale comandato su attivita' delegate o
distaccato senza rimborso oneri, e secondo quanto specificato in
premessa, l'incentivo relativo al premio per la qualita' della
prestazione individuale, II semestre 1997, ai collaboratori
individuati nell'Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
b) di dare atto che l'erogazione degli incentivi per la qualita'
della prestazione individuale, II semestre 1997, avverra' salvo
conguaglio anche a recupero nel caso si dovessero verificare
modifiche nell'elenco degli aventi diritto in seguito
all'espletamento delle eventuali procedure di conciliazione,
attivabili ai sensi del relativo Protocollo di intesa sottoscritto
fra la Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni sindacali CGIL -
CISL - UIL - CISAL il 18 luglio 1996, e che avverra' inoltre previo
atto formale di liquidazione adottato dal Responsabile del Servizio
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale, ai
sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94;
c) di dare inoltre atto, come precisato in premessa, che la
valutazione complessiva di ciascun collaboratore si concretizza in un
punteggio che rappresenta il risultato finale di un processo di
valutazione, documentato in ciascuna scheda, articolato su quattro
fattori di base, a loro volta suddivisi in diversi subfattori e
compone in tal modo la motivazione stessa della decisione assunta;
d) di stabilire le modalita' operative con cui potra' essere
esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori e alla
documentazione conseguente, nel modo che segue:
- ciascun collaboratore puo' prendere visione e ricevere copia della
scheda di valutazione riguardante la qualita' della propria
prestazione lavorativa;
- ciascun collaboratore puo' prendere visione, con presentazione di
richiesta scritta al Direttore generale di riferimento o figura
equivalente nel caso di Enti o Aziende, della graduatoria generale,
in cui compaiono esclusivamente come elementi finali di valutazione i
giudizi sintetici attribuibili, formulata per la qualifica di
appartenenza nella Direzione o nell'Ente/Azienda presso cui presta
servizio, nonche' delle schede di valutazione relative alla procedura
comparativa che lo riguarda personalmente, non riscontrandosi, salvo
dimostrazione contraria, un interesse giuridicamente rilevante ad
accedere ad atti istruttori relativi a procedure comparative che non
lo coinvolgano direttamente;
- le copie delle graduatorie, nonche' delle schede di valutazione,
nei limiti sopra indicati, possono essere richieste, sempre per
iscritto al Direttore generale di riferimento o figura equivalente
nel caso di Enti o Aziende;
- l'accesso alle graduatorie relative a Direzioni, Enti o Aziende
diversi da quelli di appartenenza del lavoratore o, nell'ambito della
medesima Direzione, Ente o Azienda, relative a qualifiche diverse da
quella di inquadramento, puo' avvenire previa richiesta per iscritto
e con adeguata motivazione, da cui si evinca la sussistenza di un
interesse concreto e personale per la tutela di una situazione
giuridicamente rilevante ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del
DPR 27/6/1992, n. 352 "Regolamento per la disciplina delle modalita'
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
- l'esercizio del diritto di accesso agli atti istruttori da parte
delle organizzazioni sindacali aziendali, in quanto portatrici di un
interesse collettivo giuridicamente rilevante, puo' avvenire previa
presentazione di richiesta sottoscritta dal segretario aziendale
dell'associazione sindacale;
- a cura dei Direttori generali, o dirigenti con responsabilita'
equivalente in Enti/Aziende regionali o Enti presso i quali opera
personale regionale distaccato senza rimborso oneri o comandato su
attivita' delegate, verra' regolato l'accesso agli atti istruttori e
alla documentazione conseguente in momenti ed orari opportunamente
compatibili con l'ordinario svolgimento delle attivita';
- la copia della presente determinazione, in attesa della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, puo' essere
richiesta per iscritto al Responsabile del Servizio Amministrazione,
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale;
e) di dare atto che con l'insieme delle procedure di accesso e
trasparenza sopra indicate e' soddisfatto anche l'elemento della
pubblicita' delle decisioni dei dirigenti prevista dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro;
f) di richiamare, per quanto riguarda il rimborso delle spese per il
rilascio di copie degli atti istruttori del procedimento, le
determinazioni del Direttore generale all'Organizzazione, n.3849 del
15 maggio 1997 e n. 7672 del 5 settembre 1997, integrativa della
precedente, nelle quali viene fissato, in via transitoria e nelle
more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale previsto
dall'art. 9, comma VI della L.R. 32/93, in Lire 100 la tariffa da
corrispondersi, per ogni copia richiesta, nell'ambito delle procedure
amministrative di competenza della Direzione generale Organizzazione
e in Lire 2.000 il limite di esenzione al pagamento, con la
precisazione che il pagamento e' richiesto soltanto nel caso in cui
il costo di riproduzione sia superiore alla suddetta cifra e che in
tal caso si considerano, per la quantificazione dell'importo, tutte
le copie rilasciate;
g) di richiamare altresi', per quanto riguarda la riscossione degli
importi dovuti a titolo di rimborso spese per il rilascio di copie
degli atti istruttori del procedimento, la determinazione del
Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Strumentali, n.4660
del 5/6/1997, che individua le seguenti modalita' operative:
- versamento diretto dei singoli importi dovuti (con ritiro da parte
del versante di apposita quietanza) da effettuarsi alla Tesoreria
regionale che opera attraverso gli sportelli bancari della Rolo Banca
1473 SpA della Regione a favore dell'Ente 111 - Regione
Emilia-Romagna (rimborso spese riproduzione documenti); ovvero
bonifico bancario da effettuarsi presso qualsiasi altro sportello
bancario a favore della Tesoreria regionale presso Rolo Banca 1473
SpA - Bologna con le seguenti coordinate bancarie ABI 3556 CAB 02450
conto corrente 99999 indicando nella causale "a favore Ente 111 -
Regione Emilia-Romagna (rimborso spese riproduzione documenti)";
h) di precisare che eventuali controversie sull'applicazione del
presente istituto incentivante saranno oggetto di tentativo di
conciliazione in sede sindacale secondo il procedimento concordato
nel "Protocollo di intesa per una procedura di conciliazione in sede
sindacale delle controversie individuali e collettive di lavoro"
siglato il 18/7/1996; la richiesta di conciliazione deve essere
presentata in forma scritta al Direttore generale all'Organizzazione
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
i) di individuare sin d'ora ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di
intesa citato, come funzionario che dovra' rappresentare
l'Amministrazione nella Commissione paritetica di conciliazione, il
Direttore generale (o dirigente con funzioni equivalenti per gli
Enti/Aziende regionali) da cui dipende il ricorrente, che
affianchera' il dirigente che ha compiuto la valutazione. Nel caso
che ricorrente sia un collaboratore alle dirette dipendenze di un
Direttore generale (o figura equivalente negli Enti e Aziende
regionali) alla Commissione paritetica partecipera', oltre a
quest'ultimo, il Segretario del Comitato di Direzione o suo delegato.
Infine, nell'ipotesi in cui il ricorrente sia un collaboratore
regionale distaccato senza rimborso oneri o comandato su attivita'
delegate, il funzionario che dovra' rappresentare le Amministrazioni
nella Commissione paritetica di conciliazione, viene individuato
nella persona del Dirigente responsabile della valutazione, da cui
dipende il ricorrente;
l) di richiamare infine, ai sensi della direttiva della Giunta
regionale n. 2389 dell'1/10/1996, citata in premessa, la necessita'
che i processi di attuazione degli istituti incentivanti siano colti
come occasione e strumento per promuovere il miglioramento dei
rapporti di collaborazione all'interno dell'Ente mediante lo sviluppo
della comunicazione e dei sistemi di relazione e di partecipazione;
m) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
Cristina Balboni
ALLEGATO A
PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE - II SEMESTRE
1997
PER IL PERSONALE:
- DELLA GIUNTA REGIONALE
- IN COMANDO SU ATTIVITA' DELEGATE
- IN DISTACCO SENZA RIMBORSO ONERI