n.210 del 14.07.2014 (Parte Seconda)

Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, L.R. 15/2013)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12;

- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23;

- la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione);

- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23;

- la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dall’art. 52 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28, ed in particolare:

  • l’articolo 12, commi 1, 2, e 3, secondo i quali:

1. Al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, Regione ed enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali definiscono il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.

3. Per i Comuni che esercitano in forma associata, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, il recepimento di cui al comma 2 costituisce criterio di preferenza per la corresponsione degli incentivi previsti dal programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012.

  • l’articolo 12, comma 4, lettere a) e b), secondo le quali gli atti di coordinamento tecnico definiscono tra l’altro il modello unico regionale della richiesta di permesso di costruire, della SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla stessa legge, nonché l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA, alla comunicazione di fine dei lavori e ad ogni altro atto disciplinato dalla stessa legge;
  • l’articolo 12, comma 5, secondo il quale l'atto di coordinamento tecnico inerente l'elenco dei documenti da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA deve prevedere: a) gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui, in caso di interventi sull'esistente, quelli rappresentativi dello stato di fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto dell'intervento; b) i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista abilitato assevera analiticamente che l'intervento rientra in una delle fattispecie soggette al titolo abilitativo presentato e che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3; c) la distinzione tra la documentazione essenziale, obbligatoria per la presentazione dell'istanza di permesso e della SCIA, quella richiesta per l'inizio dei lavori e quella che il progettista può riservarsi di presentare a fine lavori;
  • gli articoli della stessa legge edilizia regionale 15/2013, i quali definiscono i principali atti edilizi che i committenti privati ed i loro tecnici professionisti incaricati devono presentare per realizzare interventi edilizi sul territorio regionale, ed in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16 e 22, i quali costituiscono le norme regionali fondamentali che disciplinano il titolo abilitativo edilizio della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); gli artt. 17, 18, 19, e 20, i quali disciplinano la richiesta di permesso di costruire; l’art. 23, il quale disciplina la richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità; l’art. 7, comma 4, il quale definisce la comunicazione di inizio lavori, necessaria per alcune tipologie di interventi edilizi rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera; l’art. 7, comma 6, il quale definisce la comunicazione di fine lavori necessaria per gli interventi di cui al comma 4; l’art. 7, comma 1, lettera f), e comma 2, il quale definisce la comunicazione necessaria per l’installazione di opere temporanee; l’art. 7, comma 1, lettera o), e comma 3, il quale definisce la comunicazione che i titolari di edifici abitativi rurali devono presentare in caso di perdita dei requisiti di ruralità;

- la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia), come modificata da ultimo con la legge regionale n. 15/2013, ed in particolare gli articoli 17 e 17-bis, i quali definiscono i titoli abilitativi con i quali è possibile sanare particolari ipotesi di irregolarità edilizie;

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), e successive modifiche, ed in particolare il comma 3-bis dell’articolo 16, il quale comma (richiamato dal sopra citato art. 12, comma 2, LR 15/2013) dispone che, salvo diversa disposizione, gli atti di coordinamento tecnico trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;

- le norme generali della legislazione statale inerenti:

  • i procedimenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm.);
  • i titoli abilitativi edilizi (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, ss.mm.);
  • i procedimenti edilizi di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive / SUAP (decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160);
  • il progetto di Modello Unico Digitale per l’Edilizia / MUDE (decreto legislativo 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale; art. 34-quinquies, decreto legge 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge 80/2006; DPCM 6 maggio 2008; art. 19, comma 6, lettera d, decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; Accordo adottato il 10.05.2012 in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l’attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto legge 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012);

- le molteplici norme settoriali della legislazione statale che incidono sulla definizione degli atti edilizi e della connessa documentazione che i committenti privati ed i loro tecnici professionisti incaricati devono presentare per realizzare interventi edilizi, e per la cui precisa individuazione si rinvia alle indicazioni contenute nei modelli di atti edilizi di cui all’Allegato della presente deliberazione;

- l’Accordo adottato il 12.06.2014 in Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 281/1997, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia (accordo attuativo del progetto MUDE sopra citato);

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010 recante “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)”;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, istitutiva del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, composto da rappresentanti dei Comuni, delle Province, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente coinvolti nei processi edilizi, ed avente il compito di supportare gli organi e le strutture della Giunta regionale nella predisposizione delle linee di indirizzo e degli atti normativi necessari all’aggiornamento ed alla semplificazione delle disposizioni regionali sul governo del territorio, nella predisposizione degli atti di indirizzo per l’attuazione uniforme delle stesse disposizioni regionali, e nel monitoraggio delle problematiche applicative;

Considerato che le competenti strutture della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, con il supporto del citato Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, hanno elaborato la proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale, allegata alla presente deliberazione, per la definizione della modulistica edilizia unificata, secondo le citate previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, LR 15/2013;

Dato atto, in particolare, che:

- la citata proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata è stata elaborata parallelamente ai modelli generali, per la richiesta di permesso di costruire e per la SCIA edilizia (segnalazione certificata di inizio attività), definiti con la partecipazione delle competenti strutture tecniche della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Nucleo per la semplificazione, coordinato dal governo statale, operante ai fini del sopra richiamato progetto MUDE (Modello unico digitale per l’edilizia), e pertanto risulta conforme ai contenuti dell’inerente Accordo adottato il 12.06.2014 in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia;

- il Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio ha supportato le strutture regionali nella elaborazione della citata proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale, ed in particolare nella definizione dei modelli uniformi delle principali tipologie di atti edilizi disciplinati dalla LR 15/2013, riunendosi su tale oggetto nelle due sedute plenarie del 12.09.2013 e del 15.04.2014, e demandando gli approfondimenti tecnici allo specifico sotto-gruppo di lavoro “Modulistica unificata degli atti edilizi”, i cui 47 partecipanti hanno operato attraverso sette sedute (8/10/13, 28/10/13, 18/11/13, 16/1/14, 10/2/14, 18/2/14, 10/4/14), e attraverso il confronto telematico;

- che la citata proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata, predisposta ai sensi all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, della LR 15/2013, è volta a semplificare ed uniformare i modelli di atti edilizi in uso presso i Comuni e le Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna, ed i conseguenti procedimenti edilizi, e comprende in particolare i modelli uniformi delle seguenti tipologie di atti edilizi (modelli comprensivi delle indicazioni relative alla documentazione da allegare):

  1. Richiesta di permesso di costruire, ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, LR 15/2013, art. 17, LR 23/2004, e art. 7, DPR 160/2010;
  2. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 18, comma1, della L.R. n. 15/2013;
  3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16 e 22, LR 15/2013, artt. 17 e 17-bis, LR 23/2004, e art. 5, DPR 160/2010;
  4. Relazione tecnica di asseverazione della SCIA, ai sensi dell’art. 14, comma 1, LR 15/2013;
  5. Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi dell’art. 23, LR 15/2013;
  6. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), LR 15/2013;
  7. Comunicazione di inizio lavori (CIL), per gli interventi di attività edilizia libera di cui all’art. 7, comma 4, LR 15/2013;
  8. Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL, a norma dell’art. 7, comma 6, LR 15/2013;
  9. Comunicazione opere temporanee o stagionali, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera f), e comma 2, LR 15/2013;

10. Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera o), e comma 3, LR 15/2013; 

Considerato:

- che tali modelli sono stati predisposti in conformità alla vigente disciplina statale e regionale avente incidenza sull’attività edilizia;

- che a fronte del continuo mutamento della disciplina statale e regionale avente incidenza sull’attività edilizia, appare indispensabile prevedere modalità estremamente semplificate e celeri per segnalare agli operatori del settore edilizio sia l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, sia eventuali errori materiali che venissero accertati nel corso dell’esperienza applicativa comunale, anche prima dell’approvazione degli appositi atti di aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 15 del 2013;

- che, a tale scopo, appare opportuno prevedere che, nelle more dell’aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento, la struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali in materia, provveda a comunicare agli sportelli unici comunali, l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento che comporta la necessità di aggiornare la modulistica uniforme nonché eventuali errori materiali che venissero accertati nel corso del monitoraggio della sua applicazione,e renda disponibile il testo aggiornato della modulistica;

Constatato che le indicazioni contenute nei citati modelli uniformi, inerenti la documentazione da allegare alla SCIA ed alla richiesta di permesso di costruire, risultano ad ogni effetto sostitutive delle omologhe indicazioni contenute nell’Allegato B, Sezioni 1 e 2, dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con la citata deliberazione di Assemblea legislativa n. 279/2010;

Ritenuto opportuno prevedere un’attività di monitoraggio sull’applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, da svolgere con il coinvolgimento degli Enti locali e delle categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell’ambito del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, istituito con deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, anche ai fini di una precisazione e implementazione dei suoi contenuti;

Dato inoltre atto che sulla presente proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata il competente Assessore all’urbanistica ha richiesto il parere del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, a norma dell’art. 12 della LR 15/2013, e dell’art. 6, LR 13/2009, e che lo stesso CAL si è espresso con parere favorevole nella seduta del 7/7/2014;

Ritenuto quindi che la stessa proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale sia conforme alle previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b) e comma 5, LR 15/2013, e idonea a soddisfare gli obiettivi di semplificazione e di uniformità nella gestione dei procedimenti edilizi, su tutto il territorio regionale, perseguiti dalla legislazione regionale;

Ritenuto per quanto sopra di procedere all’approvazione dell’atto allegato e parte integrante della presente deliberazione, denominato “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, LR 15/2013)”;

Ritenuto opportuno garantire ampia e tempestiva diffusione dello stesso Atto di coordinamento tecnico, non solo attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale web della Regione, ma anche attraverso correlate comunicazioni telematiche;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti

A voti unanimi e palesi 

delibera

1. di approvare, l’“Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, LR 15/2013)” di cui all’Allegato, parte integrante della presente deliberazione, il quale costituisce attuazione dell’Accordo adottato il 12/6/2014 in Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 281/1997, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia;

2. di dare atto che il presente atto di coordinamento tecnico produce i suoi effetti secondo quanto specificato nella PARTE PRIMA dell’Allegato parte integrante della presente deliberazione;

3. di specificare che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del presente atto cessano di avere efficacia le Sezioni 1 e 2 dell’Allegato B) della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010, n. 279;

4. di prevedere che, nelle more dell’approvazione degli appositi atti di aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento, la struttura regionale competente provveda a segnalare agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, che comportano la necessità di aggiornare la modulistica uniforme, nonché eventuali correzioni di errori materiali accertati nel corso del monitoraggio della sua applicazione e renda disponibile il testo aggiornato della modulistica;

5. di stabilire lo svolgimento di una attività di monitoraggio sull’applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, da svolgere con il coinvolgimento degli Enti locali e delle categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell’ambito del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, istituito con deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, anche ai fini di una precisazione e implementazione dei suoi contenuti;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale web della Regione, nei formati che ne consentano la piena utilizzabilità da parte di tutti gli operatori del settore e di trasmetterne copia, tramite posta elettronica certificata (PEC), a tutti gli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) operanti nell’ambito dei Comuni e delle relative forme associative nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA

[ art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, LR 15/2013 ]

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1 - Recepimento della modulistica edilizia unificata

1. Entro centottanta giorni dall’approvazione del presente atto di coordinamento tecnico regionale, gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) e gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), operanti nell’ambito dei Comuni e delle relative forme associative della Regione Emilia-Romagna, sono tenuti a utilizzare la Modulistica Edilizia Unificata, di cui alla Parte Seconda del presente atto di coordinamento tecnico e pubblicata sul portale web della Regione.

2. A tale scopo, gli Sportelli Unici provvedono altresì ad uniformare le procedure edilizie alle indicazioni operative desumibili dalla medesima modulistica unificata, per quanto attiene alle informazioni, alla documentazione progettuale, alle autorizzazioni, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della legittimità dei relativi atti;

3. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, la piena ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo costituisce criterio di preferenza nella corresponsione degli incentivi previsti dal programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012.

4. Allo scopo di consentire alla Regione Emilia-Romagna il monitoraggio dell’attuazione del presente atto di coordinamento tecnico e l’accertamento della ricorrenza del criterio di preferenza di cui al comma 3, gli Sportelli Unici trasmettono alla Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aaggprogrammazione@postacert.regione.emilia-romagna.it, la conferma dell’avvenuta completa adozione dei nuovi modelli uniformi degli atti edilizi, in conformità al presente atto.

Art. 2 - Mancato recepimento entro il termine della modulistica edilizia unificata

1. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013 e dell’art. 16, comma 3-bis, della L.R. n. 20 del 2000, decorso il termine di centottanta giorni dall’approvazione del presente atto di coordinamento tecnico, in assenza di un atto espresso di recepimento comunale, la modulistica edilizia unificata trova comunque diretta applicazione a pena di illegittimità degli atti assunti in difformità dalla stessa.

2. Sono fatti salvi i procedimenti oggetto della modulistica edilizia unificata, che siano stati avviati prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i quali sono conclusi con le modalità precedentemente utilizzate dallo sportello unico, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 2013.

Art. 3 - Aggiornamento della modulistica unificata e segnalazione delle variazioni normative sopravvenute

1. La modulistica edilizia unificata è aggiornata periodicamente con appositi atti di coordinamento tecnico, assunti con le medesime modalità del presente provvedimento. Gli atti di aggiornamento sono predisposti in forma di testo coordinato.

2. Nelle more dell’approvazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 1, il Responsabile della struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali, comunica agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa incidenti sull’attività edilizia, che comportano la necessità di aggiornare la modulistica uniforme, nonché eventuali errori materiali accertati nel corso del monitoraggio dell’applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, e rende disponibile il testo aggiornato della modulistica.

Art. 5 - Cessazione di efficacia delle Sezioni 1 e 2 dell’Allegato B) della DAL n. 279/2010.

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente atto cessano di avere efficacia le precedenti indicazioni regionali sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, di cui alle Sezioni 1 e 2 dell’allegato B) della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010, n. 279.

PARTE SECONDA

Modulistica edilizia unificata

1. Richiesta di permesso di costruire, ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, LR 15/2013, art. 17, LR 23/2004, e art. 7, DPR 160/2010;

2. Relazione tecnica di asseverazione del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 18, comma1, della L.R. n. 15/2013;

3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16 e 22, LR 15/2013, artt. 17 e 17-bis, LR 23/2004, e art. 5, DPR 160/2010;

4. Relazione tecnica di asseverazione della SCIA, ai sensi dell’art. 14, comma 1, LR 15/2013;

5. Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità (CCEA), ai sensi dell’art. 23, LR 15/2013;

6. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), LR 15/2013;

7. Comunicazione di inizio lavori (CIL), per gli interventi di attività edilizia libera di cui all’art. 7, comma 4, LR 15/2013;

8. Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL, a norma dell’art. 7, comma 6, LR 15/2013;

9. Comunicazione opere temporanee o stagionali, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera f), e comma 2, LR 15/2013;

10 Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera o), e comma 3, LR 15/2013; 

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