DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2003, n. 2230
Integrazione e rettifiche alla deliberazione 9/6/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 258 con il quale sono state apportate
disposizioni correttive ed integrative al richiamato DLgs 11 maggio
1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento di direttive comunitarie in materia;
tenuto conto che la nuova disciplina oltre a prevedere una diversa
classificazione degli scarichi delle acque reflue provvede a
ridisegnare il complesso sistema delle regole del settore idrico
prevedendo l'abrogazione della disciplina previgente e la
disapplicazione di quella incompatibile;
considerato che con deliberazione della Giunta regionale 1 marzo
2000, n. 651 sono stati emanati i primi indirizzi sull'applicazione
della nuova normativa e successivamente, anche in relazione alla
scadenza del periodo transitorio fissata dalla stessa normativa per
il 13 giugno 2003, con deliberazione della Giunta regionale 9 giugno
2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del
DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000,
n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento", si e' reso necessario sostituire la precedente
deliberazione con un nuovo provvedimento al fine di fornire ulteriori
e piu' complete indicazioni agli enti delegati in ordine
all'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento
agli aspetti di seguito indicati:
- regime autorizzativo e disciplina degli scarichi, delle acque
reflue domestiche ed assimilate, delle acque reflue urbane derivanti
dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2000 abitanti
equivalenti (AE) nonche' degli scarichi di sostanze pericolose,
secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 45 e dall'art. 34 del
decreto legislativo piu' volte citato;
- caratterizzazione sotto il profilo tecnico della tipologia dei
sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti,
installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue
domestiche in recettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto
disposto dal comma 4, dell'art. 27 del decreto;
- criteri applicativi per i sistemi individuali di trattamento da
applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche degli
insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati ed alle acque
reflue assimilate alle domestiche, stabilendo nel contempo i relativi
valori limite di emissione;
considerato inoltre:
- che con la medesima direttiva adottata con deliberazione 9 giugno
2003 n. 1053, al punto 11, sono state fornite indicazioni circa le
spese di istruttoria per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione
allo scarico definendo per gli aspetti amministrativi una quota fissa
di 26 Euro non precisando, per mero errore materiale, che la stessa
e' da intendersi come "quota minima" a fronte della quale le Province
ed i Comuni determinano, in relazione alle singole modalita'
operative ed organizzative la rispettiva quota da applicarsi, fermo
restando quanto indicato al medesimo punto 11 per la quota variabile
che dovra' tenere conto della complessita' della valutazione tecnica
da effettuare;
- che in merito alle predette spese istruttorie per la parte di quota
variabile connessa alla complessita' della valutazione tecnica, pur
applicandosi il Tariffario ARPA approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2762 del 31 dicembre 2002, ai fini di una
coerente ed uniforme applicazione delle tariffe previste per lo
specifico degli "scarichi delle acque reflue", si rende necessario
avere a riferimento specifiche Linee guida da emanarsi da parte del
Direttore generale dell'ARPA;
rilevato che con Legge 1 agosto 2003, n. 200 "Conversione in legge
con modificazioni, del DL 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga dei
termini e disposizioni urgenti ordinamentali", all'art. 10 bis si
dispone il differimento fino ad un anno dall'entrata in vigore della
legge di conversione medesima dei termini stabiliti dall'art. 62,
comma 11 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 per l'adeguamento degli
scarichi esistenti, gia' fissati al 13 giugno 2003;
ritenuto pertanto per le motivazioni suddette di apportare rettifiche
alla deliberazione 13 giugno 2003, "Direttiva concernente indirizzi
per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato
dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento", con riferimento al "punto 11 -
Spese di istruttoria" e limitatamente ai seguenti aspetti:
- la quota fissa di 26,00 Euro e' da intendersi come "quota minima" a
fronte della quale le Province ed i Comuni determinano, in relazione
alle singole modalita' operative ed organizzative la rispettiva quota
da applicarsi, fermo restando quanto indicato al medesimo punto 11
per la quota variabile che dovra' tenere conto della complessita'
della valutazione tecnica da effettuare;
- per la determinazione della quota variabile connessa alla
complessita' della valutazione tecnica, pur applicandosi il
Tariffario ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2762 del 31 dicembre 2002, ai fini di una coerente ed uniforme
applicazione delle tariffe previste nello specifico degli "scarichi
delle acque reflue", si rende necessario avere a riferimento
specifiche Linee guida da emanarsi da parte del Direttore generale
dell'ARPA;ritenuto, inoltre, che in ragione della proroga dei termini
per l'adeguamento degli scarichi esistenti di cui al DLgs 11 maggio
1999, n. 152 introdotta dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200
"Conversione in legge con modificazioni del DL 24 giugno 2003, n.
147, recante proroga dei termini e disposizioni urgenti
ordinamentali", si rende necessario integrare la citata deliberazione
13 giugno 2003, "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto
2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento", per le parti interessate dal predetto
differimento anche al fine di garantire uniformita' di applicazione
in ambito regionale;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, gli indirizzi riportati in
allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale,
concernente "Integrazioni e rettifiche alla deliberazione 9 giugno
2003, n. 1053 ôDirettiva concernente indirizzi per l'applicazione del
DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000,
n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento'";
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed il
relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Integrazioni e rettifiche alla deliberazione 9 giugno 2003, n. 1053
"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11
maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258
recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento"
Ai fini del presente provvedimento, la deliberazione 9 giugno 2003,
n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs
11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.
258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento", in seguito, e' indicata con il termine "direttiva
regionale 1053/03".
1. Rettifiche al punto 11 della direttiva regionale 1053/03 - "Spese
di istruttoria"
Il testo del punto 11 e' cosi' sostituito:
"Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell'art. 45 le spese
occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a
carico del richiedente pubblico o privato.
Le spese di istruttoria per il rilascio e il rinnovo del
provvedimento di autorizzazione sono composte da una quota fissa per
gli aspetti amministrativi con minimo pari a 25,82 Euro, arrotondato
a 26 Euro, e da una quota variabile definita in base alla
complessita' della valutazione tecnica che puo' prevedere anche
sopralluoghi e accertamenti. La quota fissa sopra richiamata e' da
intendersi come quota minima a fronte della quale le Province ed i
Comuni determinano, in relazione alle singole modalita' operative ed
organizzative, la rispettiva quota da applicarsi. Per la
quantificazione della quota variabile si applica il Tariffario di
ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2762 del
31 dicembre 2002 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 28 del 5 marzo 2003. Ai fini di una coerente ed
uniforme applicazione del Tariffario - ARPA, sono predisposte
specifiche Linee guida da emanarsi da parte del Direttore generale
dell'ARPA contenenti, fra l'altro, criteri e indicazioni operative
attinenti agli scarichi delle acque reflue. Sulla base delle predette
linee guida sono definiti gli accordi richiamati al precedente punto
3 del presente provvedimento fra le Province, i Comuni e l'ARPA per
la regolamentazione delle attivita' di supporto tecnico, da svolgersi
da parte della stessa agenzia, per il rilascio o il rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico.
Il pagamento deve essere effettuato sulla base degli accordi definiti
in sede locale dalle Autorita' competenti, privilegiando il principio
della riscossione unica.".
2. Integrazioni alla direttiva regionale 1053/03 conseguente
all'entrata in vigore della Legge 1 agosto 2003, n. 200 "Conversione
in legge con modificazioni, del DL 24 giugno 2003, n. 147, recante
proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali"
Con l'art. 10 bis della Legge 1 agosto 2003, n. 200 sono stati
differiti fino ad un anno, per gli scarichi esistenti, i termini
previsti dall'art. 62, comma 11 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152,
denominato in seguito decreto. Il richiamo espresso agli scarichi
esistenti "ancorche' non autorizzati" e' da intendersi riferito alle
fattispecie per le quali l'obbligo di autorizzazione preventiva e'
stato introdotto dal decreto. In merito al predetto differimento ed
alle ricadute che ne conseguono sulle disposizioni contenute nella
direttiva regionale 9 giugno 1503/03, si richiamano le seguenti
indicazioni di carattere generale:
A - tenuto conto che la citata Legge di conversione 1 agosto 2003, n.
200 e' entrata in vigore il giorno 3 agosto 2003, i termini di cui
all'art. 62, comma 11 del DLgs 152/99 sono differiti fino alla data
del 3 agosto 2004;
B - in merito all'ambito di applicazione dei termini di cui alla
precedente lettera A, nello specifico delle scadenze a suo tempo
previste dall'art. 62, comma 11 del decreto, si evidenzia quanto
segue.
I. Termine di scadenza del 13 giugno 2002 (I periodo, comma 11, art.
62)
Il termine richiamato al I periodo dell'art. 62, comma 11 del decreto
e' riferito all'obbligo dell'adeguamento degli scarichi esistenti
alla nuova disciplina; in concreto cio' e' da intendersi come
rispetto dei valori limiti di emissione previsti dall'Allegato 5 del
decreto.
Tenuto conto che per gli scarichi di acque reflue urbane lo stesso
decreto (art. 31 e art. 32) prevede una specifica tempistica
adeguamento al 31 dicembre 2000 o al 31 dicembre 2005, in relazione
alla diversa consistenza degli agglomerati espressa in abitanti
equivalenti, mentre per gli scarichi di acque reflue domestiche e per
quelle ad esse assimilate il decreto non fissa valori limiti di
emissione demandandone il compito alla normativa regionale, il
predetto termine si rivolge di fatto ai soli scarichi di acque reflue
industriali. Con riferimento a questi ultimi ed alle casistiche che
si ritrovano nella pratica corrente, si evidenzia quanto segue.
a) Scarico di acque reflue industriali in rete fognaria dotata di
impianto di trattamento delle acque reflue urbane che consenta il
raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico finale
Gli scarichi di cui trattasi, di norma, devono essere conformi alle
norme regolamentari stabilite dall'Ente gestore, oggi gestore del
servizio idrico integrato/attuale gestore del pubblico servizio; le
eventuali modifiche per l'adeguamento al decreto dovranno prevedere i
termini di adeguamento specifici. Riguardo ai valori limite di
emissione, infatti, occorre tenere presente che la previgente ex
Tabella C della Legge 10 maggio 1976, n. 319, ora abrogata, e'
sostanzialmente identica alla Tabella 3 dell'Allegato 5 introdotta
del decreto, salvo che per alcuni principi attivi di pesticidi
specifici previsti dai seguenti parametri aggiuntivi: n. 45 (aldrin),
n. 46 (dieldrin), n. 47 (endrin), n. 48 (isodrin).
Per quanto riguarda il parametro "Oli minerali" sostituito con il
parametro "Idrocarburi Totali", a fronte delle esigenze di
allineamento delle metodiche analitiche in uso, tale modifica non
determina di fatto condizioni di scarico significativamente diverse.
Analoghe considerazioni valgono per il parametro "Tensioattivi"
sostituito con il parametro "Tensioattivi totali" per il quale sono
da completarsi le procedure tecniche di allineamento delle metodiche
analitiche in uso.
Il termine di adeguamento, pertanto, trova la sua concreta
applicazione soltanto alle particolari casistiche legate alla
introduzione dei parametri aggiuntivi e/o sostitutivi.
b) Scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di
impianto di trattamento delle acque reflue urbane che consenta il
raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico finale/Reti
fognarie per le quali il gestore non abbia fissati i valori limite di
emissione agli scarichi di acque reflue industriali.
Per le ragioni richiamate al precedente punto, anche in questo ambito
si registra la sostanziale corrispondenza fra i valori limite di
emissione previgenti (ex Tabella C - Legge 319/76) e quelli
introdotti dal decreto (Allegato 5 - Tabella 3), fatte salve le
casistiche legate all'introduzione dei parametri aggiuntivi e/o
sostitutivi operata dal decreto. Il termine di adeguamento, di fatto,
si rivolge alle specifiche casistiche legate alle predette
modifiche.
c) Scarico di acque reflue industriali in acque superficiali
In ragione di quanto previsto dalle previgenti norme, tali scarichi
dovevano esser conformi ai valori limite fissati dalla ex Tabella A
della Legge 10 maggio 1976, n. 319, ora abrogata. I nuovi valori
limite di emissione introdotti dal decreto (Tabella 3 - Allegato 5),
peraltro, risultano sostanzialmente identici ai precedenti, salvo che
per le specifiche casistiche legate alla introduzione dei nuovi
parametri identificati con i numeri 45 - 46 - 47 - 48 ed a quelli
modificati indicati alla precedente lettera a).
Anche per questa tipologia di scarichi il termine di adeguamento si
rivolge, di fatto, alle casistiche particolari connesse con
l'introduzione dei parametri aggiunti e/o sostitutivi in precedenza
richiamati.
d) Scarico di "sostanze pericolose" in rete fognaria o in acque
superficiali
La nuova normativa individua una lista di sostanze pericolose e di
cicli produttivi (Allegato 5 - Tabella 5 e tabella 3/A) che
qualificano lo scarico come "scarico di sostanze pericolose", qualora
le stesse entrino nel processo produttivo dal quale lo scarico
medesimo ha origine e siano presenti nelle acque reflue in
concentrazione superiore al limite di rilevabilita' strumentale
oppure che la quantita' di sostanza scaricata per unita' di prodotto
o capacita' di produzione non superi il valore prefissato.
Limitatamente ad alcune delle sostanze connesse ai cicli produttivi
indicati nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 sono fissati nuovi e
specifici limiti di emissione espressi come quantita' di sostanza
scaricata per unita' di prodotto o capacita' di produzione: ne
consegue che per gli scarichi di sostanze pericolose derivanti dai
predetti cicli produttivi valgono gli obblighi di adeguamento al 13
giugno 2002.
Riguardo alle restanti sostanze della Tabella 3/A ed a quelle della
Tabella 5 la disciplina rimanda al rispetto dei valori limite di
emissione della Tabella 3 del decreto; per le ragioni richiamate ai
precedenti punti circa la sostanziale corrispondenza fra i valori
limite di emissione previgenti e quelli introdotti dal decreto, anche
in questo ambito, salvo che per le specifiche casistiche legate alla
introduzione dei parametri aggiuntivi e/o sostitutivi, detti
scarichi non sono riconducibili alla scadenza in argomento.
Con riferimento alle casistiche interessate dal termine di
adeguamento del 13 giugno 2002 descritte alle precedenti lettere a),
b), c) e d), ai sensi della Legge 1 agosto 2003 n. 200, tale termine
e' differito fino alla data del 3 agosto 2004. Quanto richiamato e'
da intendersi riferito agli scarichi di acque reflue industriali
esistenti e autorizzati alla data 13 giugno 1999 mentre quelli nuovi
sono sottoposti sin dall'attivazione alla disciplina del decreto.
Resta inteso che i titolari dei predetti scarichi sono obbligati,
fino al termine nel quale devono osservare i valori limiti di
emissione stabiliti dal decreto, ad adottare le misure necessarie ad
evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento (art. 62, comma
11 del decreto).
II. Termine di scadenza del 13 giugno 2003 (III periodo, comma 11,
art. 62)
Il predetto termine e' da intendersi come data ultima entro la quale
i titolari degli scarichi esistenti e autorizzati sono tenuti a
richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformita' alla
normativa introdotta dal decreto.
Ai fini dell'individuazione dei rispettivi ambiti di applicazione
occorre avere a riferimento la definizione di "scarico esistente" in
relazione alle diverse tipologie di acque reflue individuate dal
decreto, in particolare:
- per gli scarichi di acque reflue domestiche e quelli di acque
reflue urbane tale condizione e' soddisfatta quando gli stessi sono
in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo. In questo
ambito rientra il sistema delle autorizzazioni previsto dalla L.R.
7/83 e dalla L.R. 42/86, ancorche' non rilasciate in forma espressa,
nonche' le denuncie ex art. 9, comma 5, introdotte con la stessa
legge regionale per gli insediamenti destinati ad abitazione di
consistenza inferiore a 50 vani nonche' alle imprese agricole dedite
alla sola coltivazione del fondo. Sono da considerarsi altresi'
esistenti gli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue
urbane che alla data del 13 giugno 1999 abbiano completato
l'espletamento delle procedure relative alle gare di appalto e
all'assegnazione dei lavori;
- per gli scarichi delle acque reflue industriali la condizione di
cui sopra e' soddisfatta qualora alla data di entrata in vigore del
decreto gli stessi erano in esercizio e gia' autorizzati.
A fronte delle considerazioni suddette, il predetto termine di
scadenza trova applicazione alle seguenti fattispecie:
a) agli scarichi di acque reflue urbane ed agli scarichi di acque
reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
e conformi al previgente regime autorizzativo ovvero agli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane che alla stessa data avevano
completato l'espletamento delle procedure relative alle gare di
appalto e all'assegnazione dei lavori. Come espressamente indicato
dalla direttiva regionale 1053/03 il termine in argomento si applica
anche agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche "per
legge" (art. 28, comma 7, lett. a), b), c) e d)) e per "equivalenza
qualitativa" (art. 28, comma 7, lett. e) - punto 5 direttiva
regionale 1053/03) nonche' agli scarichi di insediamenti,
installazioni e edifici/nuclei isolati (punto 4.7 direttiva regionale
1053/03);
b) agli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13
giugno 1999 erano in esercizio ed autorizzati.
Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 1 agosto 2003, n. 200, il
termine del 13 giugno 2003 entro il quale i titolari degli scarichi
di cui alle precedenti lettere a) e b) erano tenuti a richiedere
l'autorizzazione allo scarico in conformita' al decreto, e' differito
fino alla data del 3 agosto 2004.
Resta inteso che per gli scarichi nuovi, ovvero quelli entrati in
esercizio dopo la data del 13 giugno 1999 il titolare dello scarico
sin dall'attivazione deve essere in possesso dell'autorizzazione
espressa rilasciata dall'autorita' competente.