REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2003, n. 2230

Integrazione e rettifiche alla deliberazione 9/6/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela            
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva                     
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;                             
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 258 con il quale sono state apportate              
disposizioni correttive ed integrative al richiamato DLgs 11 maggio             
1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque                     
dall'inquinamento e recepimento di direttive comunitarie in materia;            
tenuto conto che la nuova disciplina oltre a prevedere una diversa              
classificazione degli scarichi delle acque reflue provvede a                    
ridisegnare il complesso sistema delle regole del settore idrico                
prevedendo l'abrogazione della disciplina previgente e la                       
disapplicazione di quella incompatibile;                                        
considerato che con deliberazione della Giunta regionale 1 marzo                
2000, n. 651 sono stati emanati i primi indirizzi sull'applicazione             
della nuova normativa e successivamente, anche in relazione alla                
scadenza del periodo transitorio fissata dalla stessa normativa per             
il 13 giugno 2003, con deliberazione della Giunta regionale 9 giugno            
2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del           
DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000,            
n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque                    
dall'inquinamento", si e' reso necessario sostituire la precedente              
deliberazione con un nuovo provvedimento al fine di fornire ulteriori           
e piu' complete indicazioni agli enti delegati in ordine                        
all'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento            
agli aspetti di seguito indicati:                                               
- regime autorizzativo e disciplina degli scarichi, delle acque                 
reflue domestiche ed assimilate, delle acque reflue urbane derivanti            
dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2000 abitanti                     
equivalenti (AE) nonche' degli scarichi di sostanze pericolose,                 
secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 45 e dall'art. 34 del            
decreto legislativo piu' volte citato;                                          
- caratterizzazione sotto il profilo tecnico della tipologia dei                
sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti,             
installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue                
domestiche in recettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto             
disposto dal comma 4, dell'art. 27 del decreto;                                 
- criteri applicativi per i sistemi individuali di trattamento da               
applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche degli                       
insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati ed alle acque               
reflue assimilate alle domestiche, stabilendo nel contempo i relativi           
valori limite di emissione;                                                     
considerato inoltre:                                                            
- che con la medesima direttiva adottata con deliberazione  9 giugno            
2003 n. 1053, al punto 11, sono state fornite indicazioni circa le              
spese di istruttoria per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione           
allo scarico definendo per gli aspetti amministrativi una quota fissa           
di 26 Euro non precisando, per mero errore materiale, che la stessa             
e' da intendersi come "quota minima" a fronte della quale le Province           
ed i Comuni determinano, in relazione alle singole modalita'                    
operative ed organizzative la rispettiva quota da applicarsi, fermo             
restando quanto indicato al medesimo punto 11 per la quota variabile            
che dovra' tenere conto della complessita' della valutazione tecnica            
da effettuare;                                                                  
- che in merito alle predette spese istruttorie per la parte di quota           
variabile connessa alla complessita' della valutazione tecnica, pur             
applicandosi il Tariffario ARPA approvato con deliberazione della               
Giunta regionale n. 2762 del 31 dicembre 2002, ai fini di una                   
coerente ed uniforme applicazione delle tariffe previste per lo                 
specifico degli "scarichi delle acque reflue", si rende necessario              
avere a riferimento specifiche Linee guida da emanarsi da parte del             
Direttore generale dell'ARPA;                                                   
rilevato che con Legge 1 agosto 2003, n. 200 "Conversione in legge              
con modificazioni, del DL 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga dei           
termini e disposizioni urgenti ordinamentali", all'art. 10 bis si               
dispone il differimento fino ad un anno dall'entrata in vigore della            
legge di conversione medesima dei termini stabiliti dall'art. 62,               
comma 11 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 per l'adeguamento degli                
scarichi esistenti, gia' fissati al 13 giugno 2003;                             
ritenuto pertanto per le motivazioni suddette di apportare rettifiche           
alla deliberazione 13 giugno 2003, "Direttiva concernente indirizzi             
per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato              
dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di              
tutela delle acque dall'inquinamento", con riferimento al "punto 11 -           
Spese di istruttoria" e limitatamente ai seguenti aspetti:                      
- la quota fissa di 26,00 Euro e' da intendersi come "quota minima" a           
fronte della quale le Province ed i Comuni determinano, in relazione            
alle singole modalita' operative ed organizzative la rispettiva quota           
da applicarsi, fermo restando quanto indicato al medesimo punto 11              
per la quota variabile che dovra' tenere conto della complessita'               
della valutazione tecnica da effettuare;                                        
- per la determinazione della quota variabile connessa alla                     
complessita' della valutazione tecnica, pur applicandosi il                     
Tariffario ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale n.           
2762 del 31 dicembre 2002, ai fini di una coerente ed uniforme                  
applicazione delle tariffe previste nello specifico degli "scarichi             
delle acque reflue", si rende necessario avere a riferimento                    
specifiche Linee guida da emanarsi da parte del Direttore generale              
dell'ARPA;ritenuto, inoltre, che in ragione della proroga dei termini           
per l'adeguamento degli scarichi esistenti di cui al DLgs 11 maggio             
1999, n. 152 introdotta dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200                       
"Conversione in legge con modificazioni del DL 24 giugno 2003, n.               
147, recante proroga dei termini e disposizioni urgenti                         
ordinamentali", si rende necessario integrare la citata deliberazione           
13 giugno 2003, "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione             
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto              
2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque              
dall'inquinamento", per le parti interessate dal predetto                       
differimento anche al fine di garantire uniformita' di applicazione             
in ambito regionale;                                                            
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa                 
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma                
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale                   
447/03;                                                                         
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                     
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si                 
intendono integralmente richiamate, gli indirizzi riportati in                  
allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale,            
concernente "Integrazioni e rettifiche alla deliberazione 9 giugno              
2003, n. 1053 ôDirettiva concernente indirizzi per l'applicazione del           
DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000,            
n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque                    
dall'inquinamento'";                                                            
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed il                  
relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO                                                                        
Integrazioni e rettifiche alla deliberazione 9 giugno 2003, n. 1053             
"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11                 
maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258             
recante disposizioni in materia di tutela delle acque                           
dall'inquinamento"                                                              
Ai fini del presente provvedimento, la deliberazione 9 giugno 2003,             
n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs            
11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.              
258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque                       
dall'inquinamento", in seguito, e' indicata con il termine "direttiva           
regionale 1053/03".                                                             
1. Rettifiche al punto 11 della direttiva regionale 1053/03 - "Spese            
di istruttoria"                                                                 
Il testo del punto 11 e' cosi' sostituito:                                      
"Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell'art. 45 le spese                  
occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione  sono a            
carico del richiedente pubblico o privato.                                      
Le spese di istruttoria per il rilascio e il rinnovo del                        
provvedimento di autorizzazione sono composte da una quota fissa per            
gli aspetti amministrativi con minimo pari a 25,82 Euro, arrotondato            
a 26 Euro, e da una quota variabile definita in base alla                       
complessita' della valutazione tecnica che puo' prevedere anche                 
sopralluoghi e accertamenti. La quota fissa  sopra richiamata e' da             
intendersi come quota minima a fronte della quale le Province ed i              
Comuni determinano, in relazione alle singole modalita' operative ed            
organizzative, la rispettiva quota da applicarsi. Per la                        
quantificazione della quota variabile si applica il Tariffario di               
ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2762 del             
31 dicembre 2002 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna n. 28 del 5 marzo 2003. Ai fini di una coerente ed               
uniforme applicazione del Tariffario - ARPA, sono predisposte                   
specifiche Linee guida da emanarsi da parte del Direttore generale              
dell'ARPA contenenti, fra l'altro, criteri e indicazioni operative              
attinenti agli scarichi delle acque reflue. Sulla base delle predette           
linee guida sono definiti gli accordi richiamati al precedente punto            
3 del presente provvedimento fra le Province, i Comuni e l'ARPA per             
la regolamentazione delle attivita' di supporto tecnico, da svolgersi           
da parte della stessa agenzia, per il rilascio o il rinnovo                     
dell'autorizzazione allo scarico.                                               
Il pagamento deve essere effettuato sulla base degli accordi definiti           
in sede locale dalle Autorita' competenti, privilegiando il principio           
della riscossione unica.".                                                      
2. Integrazioni alla direttiva regionale 1053/03 conseguente                    
all'entrata in vigore della Legge 1 agosto 2003, n. 200 "Conversione            
in legge con modificazioni, del DL 24 giugno 2003, n. 147, recante              
proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali"                       
Con l'art. 10 bis della Legge 1 agosto 2003, n. 200 sono stati                  
differiti fino ad un anno, per gli scarichi esistenti, i termini                
previsti dall'art. 62, comma 11 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152,                
denominato in seguito decreto. Il richiamo espresso agli scarichi               
esistenti "ancorche' non autorizzati" e' da intendersi riferito alle            
fattispecie per le quali l'obbligo di autorizzazione preventiva e'              
stato introdotto dal decreto. In merito al predetto differimento ed             
alle ricadute che ne conseguono sulle disposizioni contenute nella              
direttiva regionale 9 giugno 1503/03, si richiamano le seguenti                 
indicazioni di carattere generale:                                              
A - tenuto conto che la citata Legge di conversione 1 agosto 2003, n.           
200 e' entrata in vigore il giorno 3 agosto 2003, i termini di cui              
all'art. 62, comma 11 del DLgs 152/99 sono differiti fino alla data             
del 3 agosto 2004;                                                              
B - in merito all'ambito di applicazione dei termini di cui alla                
precedente lettera A, nello specifico delle scadenze a suo tempo                
previste dall'art. 62, comma 11 del decreto, si evidenzia quanto                
segue.                                                                          
I. Termine di scadenza del 13 giugno 2002 (I periodo, comma 11, art.            
62)                                                                             
Il termine richiamato al I periodo dell'art. 62, comma 11 del decreto           
e' riferito all'obbligo dell'adeguamento degli scarichi esistenti               
alla nuova disciplina; in concreto cio' e' da intendersi come                   
rispetto dei valori limiti di emissione previsti dall'Allegato 5 del            
decreto.                                                                        
Tenuto conto che per gli scarichi di acque reflue urbane lo stesso              
decreto (art. 31 e art. 32) prevede una specifica tempistica                    
adeguamento al 31 dicembre 2000 o al 31 dicembre 2005, in relazione             
alla diversa consistenza degli agglomerati espressa in abitanti                 
equivalenti, mentre per gli scarichi di acque reflue domestiche e per           
quelle ad esse assimilate il decreto non fissa valori limiti di                 
emissione demandandone il compito alla normativa regionale, il                  
predetto termine si rivolge di fatto ai soli scarichi di acque reflue           
industriali. Con riferimento a questi ultimi ed alle casistiche che             
si ritrovano nella pratica corrente, si evidenzia quanto segue.                 
a) Scarico di acque reflue industriali in rete fognaria dotata di               
impianto di trattamento delle acque reflue urbane che consenta il               
raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico finale                      
Gli scarichi di cui trattasi, di norma, devono essere conformi alle             
norme regolamentari stabilite dall'Ente gestore, oggi gestore del               
servizio idrico integrato/attuale gestore del pubblico servizio; le             
eventuali modifiche per l'adeguamento al decreto dovranno prevedere i           
termini di adeguamento specifici. Riguardo ai valori limite di                  
emissione, infatti, occorre tenere presente che la previgente ex                
Tabella C della Legge 10 maggio 1976, n. 319, ora abrogata, e'                  
sostanzialmente identica alla Tabella 3 dell'Allegato 5 introdotta              
del decreto, salvo che per alcuni principi attivi di pesticidi                  
specifici previsti dai seguenti parametri aggiuntivi: n. 45 (aldrin),           
n. 46 (dieldrin), n. 47 (endrin), n. 48 (isodrin).                              
Per quanto riguarda il parametro "Oli minerali" sostituito con il               
parametro "Idrocarburi Totali", a fronte delle esigenze di                      
allineamento delle metodiche analitiche in uso, tale modifica non               
determina di fatto condizioni di scarico significativamente diverse.            
Analoghe considerazioni valgono per il parametro "Tensioattivi"                 
sostituito con il parametro "Tensioattivi totali" per il quale sono             
da completarsi le procedure tecniche di allineamento delle metodiche            
analitiche in uso.                                                              
Il termine di adeguamento, pertanto, trova la sua concreta                      
applicazione soltanto alle particolari casistiche legate alla                   
introduzione dei parametri aggiuntivi e/o sostitutivi.                          
b) Scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di           
impianto di trattamento delle acque reflue urbane che consenta il               
raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico finale/Reti                 
fognarie per le quali il gestore non abbia fissati i valori limite di           
emissione agli scarichi di acque reflue industriali.                            
Per le ragioni richiamate al precedente punto, anche in questo ambito           
si registra la sostanziale corrispondenza fra i valori limite di                
emissione previgenti (ex Tabella C - Legge 319/76) e quelli                     
introdotti dal decreto (Allegato 5 - Tabella 3), fatte salve le                 
casistiche legate all'introduzione dei parametri aggiuntivi e/o                 
sostitutivi operata dal decreto. Il termine di adeguamento, di fatto,           
si rivolge alle specifiche casistiche legate alle predette                      
modifiche.                                                                      
c) Scarico di acque reflue industriali in acque superficiali                    
In ragione di quanto previsto dalle previgenti norme, tali  scarichi            
dovevano esser conformi ai valori limite fissati dalla ex Tabella A             
della Legge 10 maggio 1976, n. 319, ora abrogata. I nuovi valori                
limite di emissione introdotti dal decreto (Tabella 3 - Allegato 5),            
peraltro, risultano sostanzialmente identici ai precedenti, salvo che           
per le specifiche casistiche legate alla introduzione dei nuovi                 
parametri identificati con i numeri 45 - 46 - 47 - 48 ed a quelli               
modificati indicati alla precedente lettera a).                                 
Anche per questa tipologia di scarichi il termine di adeguamento si             
rivolge, di fatto, alle casistiche particolari connesse con                     
l'introduzione dei parametri aggiunti e/o sostitutivi in precedenza             
richiamati.                                                                     
d) Scarico di "sostanze pericolose" in rete fognaria o in acque                 
superficiali                                                                    
La nuova normativa individua una lista di sostanze pericolose e di              
cicli produttivi (Allegato 5 - Tabella 5 e tabella 3/A) che                     
qualificano lo scarico come "scarico di sostanze pericolose", qualora           
le stesse entrino nel processo produttivo dal quale lo scarico                  
medesimo ha origine e siano presenti nelle acque reflue in                      
concentrazione superiore al limite di rilevabilita' strumentale                 
oppure che la quantita' di sostanza scaricata per unita' di prodotto            
o capacita' di produzione non superi il valore prefissato.                      
Limitatamente ad alcune delle sostanze connesse ai cicli produttivi             
indicati nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 sono fissati nuovi e                 
specifici limiti di emissione espressi come quantita' di sostanza               
scaricata per unita' di prodotto o capacita' di produzione: ne                  
consegue che per gli scarichi di sostanze pericolose derivanti dai              
predetti cicli produttivi valgono gli obblighi di adeguamento al 13             
giugno 2002.                                                                    
Riguardo alle restanti sostanze della Tabella 3/A ed a quelle della             
Tabella 5 la disciplina rimanda al rispetto dei valori limite di                
emissione della Tabella 3 del decreto; per le ragioni richiamate ai             
precedenti punti circa la sostanziale corrispondenza fra i valori               
limite di emissione previgenti e quelli introdotti dal decreto, anche           
in questo ambito, salvo che per le specifiche casistiche legate alla            
introduzione dei parametri aggiuntivi e/o sostitutivi, detti                    
scarichi non sono riconducibili alla scadenza in argomento.                     
Con riferimento alle casistiche interessate dal termine di                      
adeguamento del 13 giugno 2002 descritte alle precedenti lettere a),            
b), c) e d), ai sensi della Legge 1 agosto 2003 n. 200, tale termine            
e' differito fino alla data del 3 agosto 2004. Quanto richiamato e'             
da intendersi riferito agli scarichi di acque reflue industriali                
esistenti e autorizzati alla data 13 giugno 1999 mentre quelli nuovi            
sono sottoposti sin dall'attivazione alla disciplina del decreto.               
Resta inteso che i titolari dei predetti scarichi sono obbligati,               
fino al termine nel quale devono osservare i valori limiti di                   
emissione stabiliti dal decreto, ad adottare le misure necessarie ad            
evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento (art. 62, comma           
11 del decreto).                                                                
II. Termine di scadenza del 13 giugno 2003 (III periodo, comma 11,              
art. 62)                                                                        
Il predetto termine e' da intendersi come data ultima entro la quale            
i titolari degli scarichi esistenti e autorizzati sono tenuti a                 
richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformita' alla                    
normativa introdotta dal decreto.                                               
Ai fini dell'individuazione dei rispettivi ambiti di applicazione               
occorre avere a riferimento la definizione di "scarico esistente" in            
relazione alle diverse tipologie di acque reflue individuate dal                
decreto, in particolare:                                                        
- per gli scarichi di acque reflue domestiche e quelli di acque                 
reflue urbane tale condizione e' soddisfatta quando gli stessi sono             
in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo. In questo           
ambito rientra il sistema delle autorizzazioni previsto dalla L.R.              
7/83 e dalla L.R. 42/86, ancorche' non rilasciate in forma espressa,            
nonche' le denuncie ex art. 9, comma 5, introdotte con la stessa                
legge regionale per gli insediamenti destinati ad abitazione di                 
consistenza inferiore a 50 vani nonche' alle imprese agricole dedite            
alla sola coltivazione del fondo. Sono da considerarsi altresi'                 
esistenti gli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue            
urbane che alla data del 13 giugno 1999 abbiano completato                      
l'espletamento delle procedure relative alle gare di appalto e                  
all'assegnazione dei lavori;                                                    
- per gli scarichi delle acque reflue industriali la condizione di              
cui sopra e' soddisfatta qualora alla data di entrata in vigore del             
decreto gli stessi erano in esercizio e gia' autorizzati.                       
A fronte delle considerazioni suddette, il predetto termine di                  
scadenza trova applicazione alle seguenti fattispecie:                          
a) agli scarichi di acque reflue urbane ed agli scarichi di acque               
reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio           
e conformi al previgente regime autorizzativo ovvero agli impianti di           
trattamento delle acque reflue urbane che alla stessa data avevano              
completato l'espletamento delle procedure relative alle gare di                 
appalto e all'assegnazione dei lavori.  Come espressamente indicato             
dalla direttiva regionale 1053/03 il termine in argomento si applica            
anche agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche "per             
legge" (art. 28, comma 7, lett. a), b), c) e d)) e per "equivalenza             
qualitativa" (art. 28, comma 7, lett. e) - punto 5 direttiva                    
regionale 1053/03) nonche' agli scarichi di insediamenti,                       
installazioni e edifici/nuclei isolati (punto 4.7 direttiva regionale           
1053/03);                                                                       
b) agli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13               
giugno 1999 erano in esercizio ed autorizzati.                                  
Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 1 agosto 2003, n. 200, il                 
termine del 13 giugno 2003 entro il quale i titolari degli scarichi             
di cui alle precedenti lettere a) e b) erano tenuti a richiedere                
l'autorizzazione allo scarico in conformita' al decreto, e' differito           
fino alla data del 3 agosto 2004.                                               
Resta inteso che per gli scarichi nuovi, ovvero quelli entrati in               
esercizio dopo la data del 13 giugno 1999 il titolare dello scarico             
sin dall'attivazione deve essere in possesso dell'autorizzazione                
espressa rilasciata dall'autorita' competente.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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