REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 9 dicembre 2002, n. 13481

Indirizzi per l'applicazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile"

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Premesso che:                                                                   
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme in materia di tutela            
della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento                     
elettromagnetico" aveva disciplinato le installazioni degli impianti            
fissi per la telefonia mobile e l'emittenza radio e televisiva                  
prevedendo le procedure autorizzatorie di competenza dei Comuni;                
- il DLgs 4 settembre 2002, n. 198 recante "Disposizioni volte ad               
accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni           
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma             
dell'articolo 1, comma 2 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443" ha               
disciplinato le procedure amministrative per il rilascio delle                  
autorizzazioni all'installazione e modifica delle infrastrutture di             
telecomunicazioni e di impianti radioelettrici da parte dei Comuni;             
preso atto che:                                                                 
- la Regione, nelle more della pronuncia della questione di                     
legittimita' avanti alla Corte Costituzionale avverso il DLgs 198/02            
ha ribadito la volonta' di esercitare la propria competenza in                  
materia con l'approvazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30 recante           
"Disposizioni per la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza           
radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile";                      
- la L.R. 30/02 riafferma in sostanza l'insieme delle disposizioni              
della L.R. 30/00, gia' largamente condivise dal sistema delle                   
Autonomie locali, associazioni ambientaliste e operatori del settore,           
introducendo, nel contempo, alcune modifiche necessarie a garantire             
certezze nei tempi delle procedure amministrative;                              
- il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 19 novembre             
2002 l'ordine del giorno n. 1 che impegna la Giunta regionale "ad               
emanare nel piu' breve tempo possibile, una circolare applicativa,              
della L.R. 30/02, che sia esplicativa dei casi concreti che si                  
possono verificare nonche' a collaborare con gli Enti locali offrendo           
le proprie competenze per una corretta e veloce applicazione della              
medesima";                                                                      
ritenuto quindi necessario predisporre indirizzi agli Enti locali per           
l'applicazione della L.R. 30/02 dando cosi' anche attuazione alla               
volonta' espressa dal Consiglio regionale;                                      
richiamate le delibere della Giunta regionale, esecutive ai sensi di            
legge:                                                                          
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, "Direttiva sulle modalita' di                   
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, "Disposizioni per la revisione                  
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a            
seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";                               
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, "Riorganizzazione delle posizioni               
dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e professional";                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, "Approvazione degli atti di                     
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1              
gennaio 2002)";                                                                 
dato atto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.               
2774 del 10 dicembre 2001:                                                      
- del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal                     
Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed                  
elettromagnetico, dott. Sergio Garagnani;                                       
- della legittimita' del presente provvedimento,                                
determina:                                                                      
1) di fornire ai Comuni gli indirizzi per l'applicazione della L.R.             
25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione           
di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti              
per la telefonia mobile", come specificati nel documento allegato,              
parte integrante del presente atto;                                             
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale regionale.           
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
Indirizzi per l'applicazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30,                
recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per              
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile"           
Con la presente determina la Regione intende fornire i necessari                
indirizzi per l'applicazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30                 
recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per              
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia                   
mobile".                                                                        
Come indicato nella relazione di accompagnamento alla legge                     
l'adozione di detta normativa si e' resa necessaria al fine di                  
garantire la tutela dell'uso del territorio e fornire un quadro                 
normativo certo al sistema delle autonomie locali e agli operatori              
del settore.                                                                    
In data 13 settembre 2002, difatti, e' stato pubblicato nella                   
Gazzetta Ufficiale il DLgs 4 settembre 2002, n. 198, (meglio noto               
come decreto Gasparri) recante "Disposizioni per la localizzazione di           
impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per             
la telefonia mobile".                                                           
Il decreto ha introdotto, nell'ordinamento vigente in materia, nuove            
regole procedurali per l'installazione di infrastrutture di                     
telecomunicazioni che vengono definite strategiche.                             
Tale disciplina veniva a sovrapporsi, per ambito di applicazione, a             
quella gia' oggetto di regolamentazione da parte della Regione                  
Emilia-Romagna, la quale, con L.R. 31 ottobre 2000, n. 30, recante              
"Norme in materia di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente           
dall'inquinamento elettromagnetico" aveva statuito, nei limiti dei              
principi fondamentali statali e comunitari e nel rispetto delle                 
proprie competenze costituzionali, in merito alle modalita' di                  
installazione degli impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva e           
degli impianti di telefonia mobile.                                             
Il quadro normativo gia' incerto, derivante dal susseguirsi nel tempo           
di due norme confliggenti sulla stessa materia, una delle quali                 
presumibilmente incostituzionale secondo la lettura che ne da' la               
Regione che ha presentato ricorso alla Corte, appare ancora piu'                
confuso se si pone l'accento su una probabile inapplicabilita'                  
temporanea del decreto 198/02. Come specificato sin dal titolo, e poi           
nelle premesse, la base giuridica del provvedimento legislativo                 
considerato consisterebbe nel comma 2 dell'art. 1 (e unico) della               
Legge 21 dicembre 2001, n. 443, intitolata "Delega al Governo in                
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed              
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive".                   
La Legge n. 443 e' primariamente ordinata alla elaborazione ed                  
attuazione di un programma, approvato dal Governo, di opere                     
infrastrutturali e di impianti definiti di carattere "strategico"               
ovvero di "preminente interesse nazionale". Precisamente, l'art. 1,             
comma 1, stabilisce che "il Governo, nel rispetto delle attribuzioni            
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e           
private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente                
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo                   
sviluppo del Paese". L'ultima frase del comma 1, a sua volta, dispone           
(con dizione mantenuta anche nella versione modificata dalla Legge 1            
agosto 2002, n. 166) che "in sede di prima applicazione" il programma           
sia approvato dal CIPE "entro il 31 dicembre 2001".                             
Fatto sta che il primo programma delle infrastrutture strategiche e'            
stato approvato con deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001            
(Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2002, n. 68, Supplemento Ordinario). In            
altre parole, tale delibera e' stata approvata il giorno stesso della           
promulgazione della Legge n. 443 del 2001, ma prima della sua                   
pubblicazione, avvenuta solo il 27 dicembre. Dunque, la delibera del            
CIPE dava presunta attuazione ad una legge non ancora vigente: il che           
comporta, secondo i consolidati concetti del diritto amministrativo,            
la nullita' assoluta di tale deliberazione per inesistenza giuridica            
del potere esercitato, e la conseguente impossibilita' di sanatoria             
una volta che il potere sia venuto ad esistenza. Infatti, ai sensi              
dell'art. 1 della Legge 443/01, in sede di prima applicazione della             
legge una deliberazione CIPE, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001,           
avrebbe dovuto individuare esattamente le infrastrutture definite               
strategiche. In realta' la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre            
2001 ha indicato, nell'Allegato 5 dedicato alle infrastrutture di               
telecomunicazioni, solo generici investimenti monetari, e rinviato a            
successiva deliberazione, da adottarsi d'intesa con le regioni, la              
puntuale individuazione delle infrastrutture. Il decreto sarebbe                
pertanto inapplicabile fino a tale successiva determinazione.                   
In attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale, si e' ritenuto           
quindi di procedere all'adozione di una nuova normativa regionale in            
materia, di conferma della disciplina precedente con alcune modifiche           
introdotte sulla base dell'esperienza precedentemente maturata.                 
Con riferimento all'articolato della nuova L.R. 30/02 si richiama               
l'attenzione sulle disposizioni transitorie (art. 3) che prevedono              
l'applicazione della legge anche ai procedimenti pendenti all'entrata           
in vigore della medesima. Detta previsione e' tesa a far si' che il             
decreto 198/02, anche qualora lo si volesse ritenere vigente, non               
trovi applicazione in questa Regione. La conferma delle normative               
regionali vigenti trova applicazione anche per quanto concerne le               
disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica           
ed in materia di trasformazione edilizia per cui, ad esempio,                   
continuano a trovare applicazione le norme che prevedono                        
l'acquisizione di titoli abilitativi per le tipologie di impianti               
contemplate dalla legge, laddove gia' previsti.                                 
Con riferimento alle modificazioni normative si evidenzia                       
l'introduzione dell'istituto del silenzio assenso nel procedimento              
autorizzatorio per l'installazione degli impianti di telefonia mobile           
(art. 2, comma 3). Detto istituto lascia impregiudicato il potere del           
Comune di esprimersi, favorevolmente o meno, sulle istanze di                   
autorizzazione nel rispetto dei tempi del procedimento, operando solo           
in caso di inerzia. Il nuovo istituto trova applicazione solo nel               
caso in cui l'istanza di autorizzazione sia accompagnata da una                 
dichiarazione di asseverazione del progettista abilitato che attesti            
la conformita' del progetto alle disposizioni previste dalla L.R.               
30/00 in materia di impianti fissi per la telefonia mobile ed in                
particolare il rispetto dei vincoli localizzativi e dei limiti di               
esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt. 3 e 4              
del DM 381/98 (art. 2, comma 2).                                                
A tal fine si e' previsto anche un termine per i procedimenti in                
corso entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di                 
asseverazione (art. 3, comma 2).                                                
Si precisa che detta dichiarazione di asseverazione concerne gli                
aspetti della sola autorizzazione ambientale e che qualora fosse resa           
nell'ambito del procedimento per la costituzione di un titolo                   
abilitativo per l'intervento edilizio ai sensi della L.R. 25 novembre           
2002, n. 31 recante "Disciplina generale dell'edilizia", la stessa              
sara' ricompresa in quella eventualmente ivi prevista.                          
Si evidenzia infine quale ulteriore modifica che il Comitato tecnico            
provinciale per l'emittenza radio e televisiva previsto all'art. 20,            
comma 2 della L.R. 30/00, puo' operare (art. 1, comma 3) con la                 
presenza di almeno 5 dei suoi componenti.                                       
Per quanto concerne la presentazione del programma annuale delle                
installazioni fisse da realizzare, previsto all'art. 8 della L.R.               
30/00, si richiama l'attenzione sull'inopportunita' della prassi di             
prorogare il termine di presentazione del medesimo oltre la data del            
30 settembre indicata nella direttiva applicativa della legge                   
(deliberazione di Giunta regionale 197/01). Al riguardo si ritiene di           
evidenziare che la deliberazione di proroga del termine laddove                 
dovesse intervenire dovra' essere adeguatamente motivata.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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