n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Criteri di uniformità delle procedure di verifica e di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L.R. n. 12/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

><p>Vista la propria deliberazione n. 1525 del 29

Dato atto che a tal fine con determinazione del Direttore Generale alla Sanità e Politiche sociali n. 246 del 26/01/2009 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro formato da rappresentanti della Regione, delle Province e dell’UPI Emilia Romagna col compito di predisporre e sperimentare strumenti ed indicatori utili adeguati alle procedure di verifica e controllo;

Dato atto che nel lavoro fin qui svolto detto gruppo si è avvalso della collaborazione dell’Agenzia nazionale per le Onlus, di esperti indicati dalla Conferenza regionale del Terzo settore e del Coordinamento regionale dei Centri di servizio per il volontariato;

Preso atto che per la complessità della materia trattata e per la verificata inesistenza in merito di esperienze consolidate da considerare in termini di confronto, il gruppo ha potuto portare a termine solo la parte di sperimentazione relativa alle procedure di verifica e controllo sulle organizzazioni di volontariato;

Preso atto che in merito il gruppo di lavoro ha elaborato la proposta di criteri minimi di uniformità di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno approvare tale proposta di cui è stata data ampia informazione alla Conferenza regionale del Terzo settore e all’Osservatorio regionale del volontariato;

Ritenuto opportuno che il Direttore generale Sanità e politiche sociali istituisca un gruppo di lavoro a cui sia affidato il compito di monitorare l’applicazione delle procedure di verifica e controllo relative alle organizzazioni di volontariato, nelle forme e con l’organizzazione definite dallo stesso gruppo, anche al fine di esprimere pareri su situazioni interpretative e procedimentali complesse;

Preso atto che ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2005 le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare Politiche per la salute e politiche sociali come da nota prot. n. 2565-26/01/2010-ALRER del 26/01/2010;

Dato atto del parere allegato al presente provvedimento;

Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l’infanzia e l’adolescenza. Politiche per l’immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore, Anna Maria Dapporto; 

A voti unanimi e palesi

delibera: 

  1. Di approvare l’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente i “Criteri minimi di uniformità delle procedure di verifica e di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L.R. n. 12/2005”;
  2. Di dare atto che, in applicazione del comma 2, dell’art. 5 della L.R. n.12/2005, le provincie, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti nell’allegato al presente atto, disciplinino con propri atti i criteri e le modalità di controllo diretti a verificare il permanere dei requisiti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri provinciali;
  3. Di stabilire che i competenti Servizi regionali effettuino i controlli diretti a verificare il permanere dei requisiti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale utilizzando i criteri e le procedure di verifica contenuti nel allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. Di dare atto, pertanto, che quanto deliberato con il presenta atto va ad integrare quanto disposto con deliberazione n. 139 del 13/02/2006, così come modificata con deliberazione n. 1971 del 29/12/2006;
  5. Di dare mandato al Direttore Sanità e Politiche sociali di costituire un gruppo di lavoro con il compito di monitorare l’applicazione delle procedure di verifica e controllo relative alle organizzazioni di volontariato, anche al fine di esprimere pareri su situazioni interpretative e procedimentali complesse;
  6. Di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURERT.

 

Allegato A

 

Criteri minimi di uniformità delle procedure di verifica e di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L.R. n. 12/2005.

Finalità

Le presenti linee di indirizzo attuano il dettato dell’art. 5 della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 recante “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37” e le disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 139/2006, così come modificato con delibera n. 1971/2006.

Esse dunque definiscono i criteri minimi di uniformità delle procedure di verifica e controllo amministrativo sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri regionale e provinciali.

Tale controllo è finalizzato a verificare:

a) l’effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l’iscrizione nei rispettivi registri;

b) la coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali;

c) la correttezza e la trasparenza dei bilanci e rendiconti;

d) l’effettiva democrazia di gestione e dell’ordinamento interno;

e) il radicamento territoriale;

f) le modalità con cui le stesse organizzazioni e associazioni usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

Le procedure di verifica e controllo sono attivate dalla Regione e dalle Province, ciascuna per le proprie competenze.

Revisione biennale dei registri

La verifica a carico delle organizzazioni di volontariato del permanere dei requisiti di iscrizione viene svolta di norma ogni due anni mediante specifica revisione dei Registri regionale e provinciali.

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge la revisione sono tenute a trasmettere alla Regione o alle Province competenti per territorio, entro i termini fissati, le informazioni di carattere amministrativo necessarie a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.

Tali informazioni, volte anche ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo settore (Teseo), dovranno essere rese avvalendosi del modello predisposto dagli uffici regionali competenti, anche in forma di specifico questionario.

Detto modello, sottoscritto dal legale rappresentante dell’organizzazione dichiarante, ha valore di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto il modello dovrà riportare chiaramente il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto medesimo nel caso di dichiarazioni mendaci. 

Sulle dichiarazioni la Regione e le Province sono tenute ad esercitare sia verifiche di congruità, sia controlli specifici sulle anomalie, sia controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, al fine di garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e l’individuazione di eventuali abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle organizzazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Procedure di verifica di congruità

 

Le verifiche di congruità sono da applicarsi a tutte le dichiarazioni rese dalle associazioni iscritte nei registri, mediante analisi di indicatori che possono essere rilevati dal sistema informativo regionale del Terzo settore (Teseo).

Qualora nel corso delle verifiche vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l’errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento di revisione in corso e può essere sanato dall’organizzazione interessata con dichiarazione integrativa.

Procedure di controllo specifico

><p>

Qualora da tali verifiche emergano potenziali situazioni irregolari o illegittime, ovvero elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, la Regione e le Province sono tenute ad avviare un controllo specifico teso ad accertare l’effettiva sussistenza delle irregolarità o illegittimità.

La Regione e le Province sono altresì tenute ad avviare un controllo specifico allorquando:

  • si rileva una evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento o comunque le informazioni sono rese in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa verifica del permanere dei requisiti;
  • è accertato un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
  • si rilevino palesi ed evidenti indizi di abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle organizzazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Procedure di controllo a campione

 

Le procedure di controllo a campione, di norma, devono riguardare un campione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del totale delle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata:

a. con una quota non inferiore al 25% del campione mediante sorteggio casuale in riferimento al totale delle autocertificazioni presentate;

b. con una complementare quota pari al 75% mediante sorteggio casuale in riferimento ad un sottoinsieme definito su base di indicatori statistici di probabili anomalie o irregolarità.

In occasione di ciascuna revisione i competenti uffici regionali, a partire dalle informazioni inserite nel sistema informativo regionale del Terzo settore (Teseo), provvedono a definire, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, gli indicatori di anomalia o irregolarità e predispongono gli algoritmi di calcolo per l’individuazione del sottoinsieme, a livello di ciascun ambito provinciale, e per la formazione dei relativi campioni.

Una volta formato il campione su cui procedere ai controlli la Regione e le Province, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno a comunicare alle organizzazioni interessate l’avvio del procedimento e a richiedere la presentazione della necessaria documentazione, atta a comprovare quanto dichiarato.

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da una organizzazione di volontariato, la Regione o le Province sono tenute ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all’autorità giudiziaria.

 

Accertamento di abusi o irregolarità

 

Qualora le verifiche e i controlli accertassero abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all’ordinamento interno e al fine istituzionale delle organizzazioni, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici, la Regione e le Province, per quanto di propria competenza, provvedono:

a) ad avviare procedimento di diffida nei confronti dell’organizzazione interessata con richiesta di sanare, nei tempi assegnati, le situazioni irregolari o illegittime, qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto b);

b) ad avviare procedimento di cancellazione dell’organizzazione interessata quando oggettivamente l’abuso ha creato situazioni non sanabili o di pregiudizio persistente sull’affidabilità dell’organizzazione stessa, ovvero questa non abbia provveduto nei tempi assegnati a sanare le situazioni di cui al precedente punto a);

c) ad interessare le competenti Amministrazioni pubbliche qualora fossero accertati abusi su questioni e fatti che non rientrano nella propria sfera di competenze.

La Regione e le Province, nell’attivare i procedimenti di verifica e controllo, possono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni pubbliche, che sono in grado di concorrere per competenza specifica al controllo, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.

Linee guida operative

Il Responsabile del competente Servizio regionale, al fine di rendere uniforme e coerente l’azione amministrativa a livello provinciale provvede a formalizzare, con proprio atto dirigenziale, delle linee guida operative per le procedure inerenti e conseguenti l’accertamento di incongruità, irregolarità e anomalie, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

  • democraticità della organizzazione e l’autonomia di gestione;
  • sussistenza di un effettivo fine solidaristico e l’assenza di fini di lucro;
  • elettività e gratuità cariche associative;
  • obbligo di redazione di bilancio o rendiconto;
  • trasparenza bilancio;
  • apporto prevalente e determinante dei soci nell’attività;
  • assenza di remunerazione diretta o indiretta associati;
  • effettivo radicamento territoriale;
  • uso delle forme di sostegno e valorizzazione;
  • coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali.

 

Con il medesimo provvedimento vengono definiti criteri oggettivi per l’individuazione degli indicatori di potenziali anomalie e la definizione dei conseguenti algoritmi necessari all’estrapolazione dei campioni da sottoporre a controllo.

Con atto del Dirigente regionale competente è istituto un gruppo di monitoraggio del sistema delle procedure di verifica e controllo oggetto del presente provvedimento. Tale gruppo, composto da un funzionario della Regione e un funzionario per ogni Provincia del territorio regionale, ha durata annuale e potrà essere rinnovato. 

Durata del procedimento

Il procedimento di controllo ha, di norma, durata non superiore a 60 giorni e si conclude con una comunicazione all’organizzazione interessata degli esiti del controllo stesso ovvero con l’adozione del provvedimento di cancellazione.

Tuttavia, nei casi di particolare complessità ove siano richieste valutazioni complesse e articolate la Regione e le Province possono attivare un supplemento di istruttoria della durata massima di 120 giorni.

Qualora nel corso del procedimento si accertassero abusi o irregolarità sanabili e si renda necessario avviare un procedimento di diffida nei confronti dell’organizzazione interessata, il responsabile del procedimento assegnerà un termine congruo con i tempi necessari a sanare le situazioni irregolari o illegittime e comunque non inferiore a 30 giorni.

Nel caso di supplemento di istruttoria, sia in caso di controlli specifici, sia in caso di controlli a campione, qualora si rendano necessarie valutazioni tecniche specialistiche, la Regione e le Province possono chiedere consulenze di esperti anche ricorrendo a collaborazioni tecnico-operative con altri soggetti istituzionali in ragione delle loro particolari competenze.

In particolare le Province potranno richiedere l’intervento degli uffici regionali che si attiveranno per fornire il supporto richiesto attivando e coordinando di volta in volta, una specifica e temporanea collaborazione con funzionari di altre Province, individuati nell’ambito del gruppo di monitoraggio, al fine di assicurare la collegialità della valutazione e valorizzare esperienze pregresse e professionalità acquisite.

  Ulteriori controlli

Nell’ambito delle finalità stabilite con il presente atto, la Regione e le Province possono attivare, con le medesime modalità, controlli sulle organizzazioni di volontariato anche al di fuori del contesto della revisione biennale, quando sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche amministrazioni, e/o dal altri soggetti istituzionale, e/o da singoli cittadini riguardanti presunti abusi o irregolarità operati dalle organizzazioni di volontariato e comunque ogni qualvolta le organizzazioni stesse siano destinatarie di contributi pubblici.  

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