n.48 del 23.02.2022 periodico (Parte Terza)

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione del sedicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il diciassettesimo ed ultimo interpello

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici;

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

- l'art. 7, comma 2-bis, lettere a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 che modifica l’articolo 11, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, sopra richiamato, per effetto del quale la graduatoria del concorso straordinario deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato;

- l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e l’art. 37 del D.L. 23/2020, per il cui combinato disposto i termini delle procedure concorsuali pendenti alla data del 23 febbraio 2020 sono stati sospesi per 83 giorni a partire da tale data;

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8 gennaio 2013, “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

  • l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;
  • l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;
  • l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
  • gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
  • l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
  • l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3 settembre 2019, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati", che dispone, in particolare:

- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile tra i successivi interpelli;

- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;

- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, si procederà con:

  • l’adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate a quest’ultimo interpello;
  • l’avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpello successivo;
  • l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello;

- che, al termine dell’attività di controllo, sarà adottato il provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16 dicembre 2020, “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: rettifica della graduatoria finale dei candidati già approvata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020, conclusione del nono interpello e individuazione sedi disponibili per il decimo”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 13667 del 19 settembre 2021, “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al dodicesimo interpello”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 23601 del 10 dicembre 2021, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al quattordicesimo interpello conclusione del quindicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il sedicesimo";

Richiamate, infine:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14 dicembre 2015, "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove precisa:

  • nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;
  • l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità”;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016, “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

  • l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
    • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
    • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
      • il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della L.R. 2/2016;
      • nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
      • in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;

    - l'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

    Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19 settembre 2017, "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2", nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934;

    Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e 10, comma 1, lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;

    Dato atto che:

    a) risultano pendenti giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

    b) gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” di cui alla precedente lettera b) in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

    Dato atto, altresì, che:

    - la procedura di sedicesimo interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 16/1/2022 alle ore 18:00 del 21/1/2022;

    - le sedi disponibili per il sedicesimo interpello sono state le 34 sedi di cui all'allegato F della determinazione n. 23601 del 10/12/2021;

    - la procedura di sedicesimo interpello ha interessato i farmacisti collocati in posizione compresa tra la 979° e la 1.012° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16/12/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 440 del 21 dicembre 2020;

    - hanno correttamente partecipato al sedicesimo interpello, mettendo in ordine di preferenza un numero di sedi pari a quello della propria posizione per l'interpello – esplicitamente comunicata ai referenti mediante l’avviso relativo all’avvio della procedura di interpello, trasmesso via PEC – 13 candidature, mentre le restanti 21, tra quelle interpellate, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;

    - la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 27/1/2022 alle ore 18:00 del 11/2/2022 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;

    - la procedura di accettazione ha interessato le 13 candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase di sedicesimo interpello; di queste:

    • n. 3 non hanno partecipato alla procedura di accettazione e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
    • n. 2 hanno partecipato alla procedura di accettazione ma hanno rifiutato la sede proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
    • n. 8 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalla ricevuta di accettazione generata e protocollata dalla piattaforma web ministeriale;

    Dato atto, infine, che:

    - con la richiamata determinazione n. 13667/2021 sono state assegnate 8 delle 38 sedi farmaceutiche oggetto del dodicesimo interpello dei vincitori, une delle quali successivamente rinunciata ed inserita nel novero delle sedi disponibili per il quattordicesimo interpello;

    - ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, richiamato al punto 8 del dispositivo della DGR 2083/2015 e nella determinazione n. 13667/2021 (ove è precisato, tra l'altro, che il termine vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub-iudice), il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità; il suddetto termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica è perentorio ed è inoltre espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7;

    - delle 7 sedi farmaceutiche assegnate a seguito del dodicesimo interpello e non rinunciate, sono state aperte entro il termine previsto n. 3 sedi;

    - ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, gli assegnatari delle 4 sedi che non hanno aperto la farmacia nel termine previsto decadono dall'assegnazione e sono da escludere dalla graduatoria;

    Ritenuto, procedendo in conformità a quanto stabilito con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, di avviare le procedure tecniche necessarie per il diciassettesimo interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale ai fini dell’assegnazione, ai sensi dell'art. 11 lettera d) del bando di concorso, delle sedi non accettate in esito al sedicesimo interpello (26), delle sedi assegnate a seguito del dodicesimo non rinunciate né aperte entro il termine previsto (4), per un totale di n. 30 sedi farmaceutiche;

    Considerato che:

    - ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 1/2012 così come modificato dalla richiamata Legge n. 19/2017 la graduatoria del concorso straordinario deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello;

    - per il combinato disposto di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e all’art. 37 del D.L. 23/2020 il termine di sei anni è stato sospeso per 83 giorni;

    - il primo interpello del concorso straordinario è stato effettuato nella Regione Emilia-Romagna il 10 gennaio 2016;

    - la graduatoria del concorso straordinario potrà pertanto essere utilizzata fino al 2 aprile 2022 e, conseguentemente, il diciassettesimo è l’ultimo interpello previsto per la procedura di concorso straordinario;

    Richiamati:

    - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;

    - il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all’art. 7 bis, comma 3;

    - la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno 2022”;

    - la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

    Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

    - n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e ss.mm.ii;

    - n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

    - n. 771 del 24 maggio 2021, “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

    Richiamate:

    - la deliberazione di Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020, “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

    - la determinazione dirigenziale n. 20203 del 13 novembre 2020, “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali dei dirigenti in comando presso la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

    - la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020, “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;

    Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

    Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

    Attestata la regolarità del presente atto;

    determina

    1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono elencate le sedi accettate e quelle non accettate in esito alla procedura di sedicesimo interpello;

    2) di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per mancata risposta al sedicesimo interpello o alla relativa procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;

    3) di rendere noto che le candidature che hanno accettato le sedi farmaceutiche proposte nel sedicesimo interpello risulteranno assegnatarie delle sedi farmaceutiche accettate con successivo provvedimento, subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso;

    4) di dichiarare decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria, ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, i vincitori elencati nell'Allegato C della presente determinazione per mancata apertura entro il termine previsto delle farmacie assegnate con determinazione n. 13667/2021 a seguito della procedura di dodicesimo interpello;

    5) di approvare l’Allegato D, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono indicate le 30 sedi farmaceutiche disponibili per il diciassettesimo ed ultimo interpello dei vincitori;

    6) di rendere note, nell'Allegato D di cui al precedente punto 5), le sedi non di nuova istituzione (sedi resesi vacanti per scelta di vincitori di concorsi straordinari - incluse le sedi assegnate a seguito di precedenti interpelli, aperte e successivamente chiuse per vincita di altro concorso regionale), per consentire l'eventuale esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934, secondo le indicazioni contenute nella richiamata delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/09/2017;

    7) di avviare le procedure tecniche necessarie per il diciassettesimo interpello dei vincitori, aggiornando l'elenco delle sedi disponibili, consultabile dalla piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it) in coerenza all’Allegato D, precisando che:

    - sono in posizione utile per partecipare al diciassettesimo interpello le candidature collocate in posizione compresa tra la 1.013°e la 1.042° della graduatoria approvata con la richiamata determinazione n. 22595 del 16/12/2020;

    - la procedura di interpello sarà svolta ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

    - successivamente all’interpello e agli opportuni controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dai vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello, la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione ai Comuni interessati;

    8) di precisare che negli allegati A e D sono riportati gli estremi dei provvedimenti comunali di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto di cui sia pervenuta comunicazione al competente Servizio regionale e la descrizione territoriale delle sedi ivi riportata;

    9) di notificare il presente provvedimento ai farmacisti esclusi dalla procedura concorsuale, corrispondenti alle candidature indicate nell'Allegato B (solo al referente in caso di candidatura presentata in forma associata), e ai farmacisti decaduti dall’assegnazione indicati nell’Allegato C mediante trasmissione all'indirizzo PEC comunicato dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

    10) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);

    11) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

    12) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

    Il Direttore Generale

    Kyriakoula Petropulacos

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