n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3938 - Risoluzione sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica – COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

La I Commissione “Bilancio Affari generali ed istituzionali”

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea", in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 58389 del 19 dicembre 2016);

vista la Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica – COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016;

visto l’articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

visto il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 19 gennaio 2017 (prot. n. 2740 del 19/1/2017);

vistoil parere reso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 19 gennaio 2017 (prot. n. 2765 del 19/1/2017);

vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 1660 del 21 luglio 2011 sulla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE – COM (2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà.”.

Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system” e che l’articolo 25 della legge n.234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge n.234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, nel comma 2, prevede che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25”;

considerato che la proposta di direttiva fa parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2016, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 25 delle stessa legge.

Considerato che la proposta di direttiva che modifica la direttiva sull’efficienza energetica 2012/27/UE fa parte di un pacchetto di misure che, in attuazione della strategia “l’Unione dell’energia” e dell’azione "Energia pulita per tutti gli europei", hanno l’obiettivo di garantire la transizione dell’Unione europea verso l’energia pulita e che le proposte della Commissione nell'ambito dell'azione "Energia pulita per tutti gli europei" intervenendo sull’efficienza energetica, sulle energie rinnovabili, sull'assetto del mercato dell'energia elettrica, sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e sulle norme sulla governance per l'Unione dell'energia, sono state concepite per dimostrare che la transizione all'energia pulita rappresenta uno dei settori fondamentali in crescita con potenziali importanti ricadute anche in settori quali la tutela ambientale, la salute dei cittadini, l’occupazione, la ricerca e l’innovazione.

considerato che gli obiettivi di efficienza energetica dell’UE sono strettamente legati a quelli delle politiche per il clima, in particolare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e che le politiche di efficienza energetica, dando un forte impulso alla diffusione delle tecnologie di risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti, rappresentano un modo efficace per aiutare gli Stati membri a conseguire anche gli obiettivi del sistema di scambio di emissioni (ETS) e della decisione sulla condivisione degli sforzi;

considerato che la proposta di direttiva ha ad oggetto solo gli articoli della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che è necessario adeguare all'orizzonte temporale del 2030, le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione, e alcune modifiche tecniche al coefficiente di base di cui all'allegato IV e alle disposizioni sulla delega contenute nell'articolo 22, lasciando
per il resto invariato il testo della attuale direttiva;

considerato che la Regione Emilia-Romagna in occasione della presentazione da parte della Commissione europea nel 2011 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (poi diventata direttiva 2012/27/UE in esito alla conclusione del suo iter legislativo), ha formulato nella Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 1660 del 21 luglio 2011 una serie di osservazioni trasmesse al Governo e al Parlamento nazionali, e che alcune delle osservazioni contenute nella citata Risoluzione, sono state recepite dalla 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea) del Senato (parere del 28 settembre 2011) e sono poi confluite nella Risoluzione finale adottata dalla 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato del 14 dicembre 2011;

considerato che con la citata Risoluzione ogg. n. 1660/2011, l’Assemblea legislativa ha partecipato anche alla consultazione promossa dal Comitato delle regioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, contribuendo quindi attivamente alla formazione del parere del Comitato delle regioni «L'efficienza energetica» (2012/C 54/09);

considerato che la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica è stata recepita dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), così come modificata dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) e che il recepimento della Regione ha anticipato quello nazionale effettuato con la legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e, in particolare con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

considerata, infine, l’opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell’Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni.

Con riferimento alla proposta di direttiva si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:

a) la base giuridica appare correttamente individuata nell’articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

b) ai fini dell’applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. early warning system, la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall’art. 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

c) per quanto attiene il merito della proposta di direttiva osserva che:

- si condivide l’impostazione generale della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che introduce una serie di interventi in linea con la strategia generale sull’Unione dell’energia presentata dalla Commissione europea nel 2015;

- si evidenzia che la proposta di direttiva inizia a dare concreta attuazione alle azioni e interventi anticipati nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un "new deal'' per i consumatori di energia, presentata dalla Commissione europea, su cui la Regione Emilia-Romagna ha formulato una serie di osservazioni nella Risoluzione ogg. n. 1453 della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali approvata il 13 ottobre 2015, evidenziando la positività di una nuova impostazione delle politiche energetiche e di efficientamento energetico a livello europeo e nazionale che ponesse al centro i cittadini-consumatori.

- Alla luce di quanto detto, si propone un'unica modifica puntuale all’articolo 1, paragrafo 6, della proposta di direttiva che inserisce nella direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica l’articolo 9 bis. Si ricorda che l’attuale testo della direttiva 2012/27/UE prevede l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione negli edifici condominiali entro il 31 dicembre 2016 e che tale termine è stato recepito nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 4/7/2014 n. 102 del 2014, poi modificato dal decreto legislativo 18/7/2016 n. 141 del 2016. Poiché nel testo della direttiva 2012/27/UE così come modificato dalla proposta di direttiva in esame, non si prevede più la presenza di un termine temporale per l’assolvimento di tale obbligo, si ritiene opportuno inserire nel paragrafo 2 del “nuovo” articolo 9 bis, tra le parole “sono” e “installati”, il termine “sempre”, riformulando l’art. 1 paragrafo 6 della proposta di direttiva che inserisce l’articolo 9 bis nella direttiva 2012/27/UE, come segue: “6) è inserito l’articolo 9 bis: Articolo 9 bis Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico. (…) 2. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono sempre installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare. (…).”.

d) Dispone l’invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell’espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell’articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell’ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’art. 9 della legge 234 del 2012;

e) dispone l’invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia–Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge 234/2012;

f) impegna la Giunta ad informare l’Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

g) dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia–Romagna e ai membri emiliano–romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta del 24 gennaio 2017.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina