n.67 del 21.03.2018 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 6062 - Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al loro uso. A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini
L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
Premesso che
Il controllo della popolazione delle specie selvatiche, con cui viene garantito il mantenimento dell’equilibrio delle specie, è fondamentale per la conservazione del territorio e per ridurre al minimo l’impatto della fauna selvatica sulle attività umane, con i conseguenti danni economici nel settore agricolo che questo comporta.
A tale fine, ai sensi della l.r. n. 8 del 1994, in attuazione della delibera di giunta n. 970 del 2007, con determina dirigenziale si è stabilito che le carni provenienti dall’attività venatoria possano essere commercializzate con cessione diretta al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, nei limiti di un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia e di 500 capi/anno di piccola selvaggina.
Quanto alle carni provenienti dall’attività di controllo succitata, esse sono destinate alla commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione” che ne accerti la salubrità.
Rilevato che
A seguito di alcuni campionamenti effettuati dai Servizi Veterinari delle AUSL, che hanno rilevato nelle carni di selvaggina cacciata valori di piombo superiori a 0,10 mg/Kg, il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della regione Emilia-Romagna ha rivolto uno specifico quesito al Ministero della Salute per sapere se tale soglia debba ritenersi incompatibile con la vendita della carne.
l regolamento UE 1881/2006 prevede il valore succitato come limite massimo per le sole carni fresche di bovini, ovini, suini e pollame, mentre la selvaggina non è normata.
Evidenziato che
Nell’attesa dell’espressione di detto parere, ed in via precauzionale, la determina (n. 20621/2016) del dirigente del sopracitato Servizio interrogante, ha previsto che la carne derivante dagli abbattimenti possa essere venduta a terzi esclusivamente se abbattuta con munizioni prive di piombo.
Diversi studi balistici hanno dimostrato che tali munizioni (proiettili monolitici) non solo rischiano di prolungare l’agonia dell’animale per il modo in cui impattano sullo stesso, ma risultano essere molto più pericolose per le persone che si trovano nella zona di caccia poiché, essendo pressoché indeformabili, aumentano il rischio che, urtando ostacoli accidentali, rimbalzino per lunghe gittate con traiettorie del tutto imprevedibili. Infatti, gli stessi studi consigliano di limitare l’uso di tali proiettili in luoghi molto aperti e privi di ostacoli, su lunghe distanze, con carabine molto potenti da posizioni stabili, rendendole pertanto più idonee alla cacca di selezione all’aspetto che alla caccia di gruppo praticata nei piani di controllo tramite braccata e girata.
Sottolineato che
La quantità di piombo consigliata nelle munizioni è pari ad un millesimo del peso dell’animale in caso di uso dei pallini di piombo e ad un ventimillesimo del peso dell’animale in caso dei proiettili non frazionati usati per i grandi capi.
Una serie di studi internazionali, sia commissionati dalla stessa Commissione europea, sia statunitensi, ha evidenziato come il piombo contenuto nei proiettili, sia perché già fortemente regolamentato nella quantità, sia perché -trattandosi di piombo metallico- non direttamente assorbibile dal corpo umano, non presenti particolari rischi per la salute.
La carne di selvaggina in commercio all’interno dei confini regionali è solo in minima parte proveniente dai piani di contenimento per i quali è previsto il divieto di munizioni in piombo, e proviene invece in gran parte da territori nei quali questo tipo di vincolo non esiste.
Impegna la Giunta regionale
A rivolgere uno specifico quesito al Ministero degli Interni sulla pericolosità delle munizioni monolitiche.
A sollecitare un parere uniforme da parte del Ministero della Sanità riguardante la tematica sanitaria legata all’utilizzo delle munizioni in piombo, evitando interpretazioni territoriali e costruendo linee di indirizzo uniche su tutto il territorio nazionale.
Ad agire, nel caso di accertata pericolosità, per bloccare le importazioni di carni di capi abbattuti in paesi che non applicano limitazioni nel settore.
E nell’attesa dei pareri richiesti ai Ministeri della Salute e degli Interni, ad intervenire sulla citata delibera 970/2007 al fine di specificare la commerciabilità delle carni abbattute con pallottole contenenti piombo, reintroducendo così la possibilità di utilizzo di tali proiettili anche durante i piani di controllo, sino ad un pronunciamento definitivo ed omogeneo a livello nazionale da parte dei Ministeri sopracitati.
Approvata a maggioranza dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 14 febbraio 2018.