n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Criteri per l'applicazione del comma 4 art. 58 delle norme del Piano di tutela delle acque relativamente alle situazioni di crisi idrica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R.3/99;

- la Direttiva 2000/60/CE;

- il D.Lgs.152/06;

- il RR 41/01;

- le Norme del PTA approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1859 del 18 dicembre 2006 sono state individuate quali aree che presentano deficit di bilancio idrico, ai sensi dell’art.58, comma 4 delle Norme del PTA, le superfici irrigue principali dipendenti da derivazioni di acque superficiali dei seguenti corsi d’acqua: Torrente Nure, Torrente Parma, Torrente Enza, Fiume Taro, Torrente Arda e Fiume Trebbia;

- che, poiché a norma del citato art.58, comma 4 in tali areali il Servizio competente al rilascio delle concessioni d’acqua pubblica può autorizzare i concessionari a prelevare la risorsa idrica, per limitati e definiti periodi di tempo, anche nel non rispetto del DMV, con il medesimo atto erano state individuate le modalità con cui il titolare della concessione poteva accedere all’istituto della deroga, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità intermedi fissati dal PTA al 2008;

Dato atto:

- che ai sensi degli artt.9, 10 e 11 delle Norme del PTA, le Province stanno provvedendo ad adeguare la propria pianificazione di settore agli indirizzi/direttive contenuti nel PTA stesso;

- che in particolare in tali atti vengono definiti gli interventi, volti a dare attuazione alle misure, previste al Titolo IV, Capo 2 delle Norme del PTA, tese al risparmio idrico al fine di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde;

- che a norma dell’art.68 delle Norme del PTA “1. I Consorzi di bonifica e di irrigazione ai sensi dell’art.3 del DLgs 152/99 “concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione”, e, nell’ambito delle competenze loro attribuite, elaborano progetti e interventi sperimentali per l’uso razionale della risorsa idrica e redigono piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura…”

Ritenuto:

- nelle more dell’ attuazione all’interno della pianificazione provinciale degli interventi suddetti finalizzati al risparmio idrico, di riconfermare quali aree che presentano deficit di bilancio idrico, ai sensi dell’art.58, comma 4 delle Norme del PTA, le superfici irrigue principali dipendenti da derivazioni di acque superficiali di cui alla citata DGR 1859/06;

- che risulta opportuno ridefinire per le derivazioni ricadenti in tali areali le modalità per l’accesso all’istituto della deroga, prevista dal medesimo art.58, che avrà validità quantitativamente e temporalmente limitata;

- che conseguentemente per accedere all’istituto della deroga il titolare della concessione dovrà presentare al Servizio Regionale competente al rilascio delle concessioni, unitamente alla richiesta:

a) adeguata documentazione tecnica comprovante la pianificazione e programmazione degli interventi finalizzati alla soluzione delle problematiche in atto, con relativo cronoprogramma di dettaglio, di cui il richiedente è responsabile del rispetto, per l’attuazione degli stessi con l’indicazione dei tempi di avvio entro e non oltre la successiva stagione irrigua;

b) un programma di gestione, per il periodo di tempo di validità della deroga, del tratto di corpo idrico interessato individuando le eventuali, opportune misure di mitigazione affinché non venga compromesso l’ecosistema fluviale;

c) documentazione comprovante le necessità idriche e stima del fabbisogno del contesto interessato (valutazione delle esigenze idriche rapportate all’estensione ed al tipo di coltura irrigata);

d) dati relativi ai quantitativi prelevati;

e) ogni altra informazione ritenuta utile quale giustificativo della richiesta avanzata;

- che la deroga potrà essere autorizzata dal Servizio Regionale competente al rilascio delle concessioni previo parere di:

1. Autorità di Bacino territorialmente competente;

2. Provincia/e interessata/e;

3. Servizio Regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche;

4. Ente parco o del soggetto gestore, qualora le derivazioni, per cui è richiesta la deroga, siano ubicate all’interno, o siano a monte, di parchi e/o di aree protette;

- che, nel caso in cui permanga la necessità, la richiesta di deroga potrà essere reiterata solo previa verifica delle risultanze degli effetti sull’ecosistema fluviale della deroga già concessa e presentazione aggiornata della documentazione di cui ai punti precedenti; il rilascio della deroga sarà subordinato al rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma e dovrà essere dato atto dell’avvenuto avvio dei lavori;

Considerato:

- che la Direttiva 2000/60/CE, all’art.13 comma 1 dispone “ 1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.”;

- che la medesima Direttiva all’art.11 comma 1 dispone “Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure… “ e che tale programma dovrà individuare le misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ed in particolare quelle volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’acqua, per non compromettere la realizzazione degli obbiettivi;

- che la medesima Direttiva all’art.11 comma 7 dispone “I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale data.”;

- che il Dlgs n.152/06 all’art.117 recepisce quanto stabilito dalla soprarichiamata Direttiva Comunitaria;

- che il 24 febbraio 2010 sono stati adottati, in regime di salvaguardia, i suddetti Piani di Gestione, integrando, eventualmente, le misure con quelle già previste dai PTA;

- che conseguentemente le misure in tali Piani devono trovare applicazione entro il 2012;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- n. 1173 del 27 luglio 2009 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;

- n. 2416/2008 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Ambiente, Riqualificazione Urbana

a voti unanimi e palesi

delibera:

a) di riconfermare, nelle more dell’attuazione all’interno della pianificazione provinciale degli interventi finalizzati al risparmio idrico, quali aree che presentano deficit di bilancio idrico, ai sensi dell’art.58, comma 4 delle Norme del PTA, le superfici irrigue principali dipendenti da derivazioni di acque superficiali dei seguenti corsi d’acqua:

Torrente Nure

Torrente Parma

Torrente Enza

Fiume Taro

Torrente Arda

Fiume Trebbia

così come individuate all’Allegato 1 parte integrante del presente atto;

b) di dare atto che a norma del citato art.58, comma 4 in tali areali il Servizio competente al rilascio delle concessioni d’acqua pubblica potrà autorizzare i concessionari a prelevare la risorsa idrica, per limitati e definiti periodi di tempo, anche nel non rispetto del DMV;

c) di stabilire che per accedere all’istituto della deroga, che avrà validità quantitativamente e temporalmente limitata, il titolare della concessione dovrà presentare al Servizio Regionale competente al rilascio delle concessioni, unitamente alla richiesta:

 1. adeguata documentazione tecnica comprovante la pianificazione e programmazione degli interventi finalizzati alla soluzione delle problematiche in atto, con relativo cronoprogramma di dettaglio, di cui il richiedente è responsabile del rispetto, per l’attuazione degli stessi con l’indicazione dei tempi di avvio entro e non oltre la successiva stagione irrigua;

2. un programma di gestione, per il periodo di tempo di validità della deroga, del tratto di corpo idrico interessato individuando le opportune misure di mitigazione affinché non venga compromesso l’ecosistema fluviale;

3. documentazione comprovante le necessità idriche e stima del fabbisogno del contesto interessato (valutazione delle esigenze idriche rapportate all’estensione ed al tipo di coltura irrigata);

4. dati relativi ai quantitativi prelevati;

5. ogni altra informazione ritenuta utile quale giustificativo della richiesta avanzata;

d) di stabilire che la deroga potrà essere autorizzata dal Servizio Regionale competente al rilascio delle concessioni previo parere dei seguenti Enti:

  1. Autorità di Bacino territorialmente competente;
  2. Provincia/e interessata/e;
  3. Servizio Regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche;
  4. Ente parco o del soggetto gestore, qualora le derivazioni, per cui è richiesta la deroga, siano ubicate all’interno, o siano a monte, di parchi e/o di aree protette;

e) di stabilire che, nel caso in cui permanga la necessità, la richiesta di deroga potrà essere reiterata solo previa verifica delle risultanze degli effetti sull’ecosistema fluviale della deroga già concessa e presentazione aggiornata della documentazione di cui ai punti precedenti; il rilascio della deroga sarà subordinato al rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma e dovrà essere dato atto dell’avvenuto avvio dei lavori;

f) di stabilire che a far tempo dall’anno 2012 non potrà più trovare applicazione il procedimento dell’istituto della deroga di cui al presente atto;

g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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