n.279 del 21.08.2019 periodico (Parte Seconda)

Legge 12 dicembre 2016 n. 238, art. 39 comma 4. DOC Pignoletto: stoccaggio prodotti vendemmia 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare il capo I sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

- la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'articolo 39 comma 4 che prevede che “Le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le Organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35”;

- il Decreto 18 luglio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo riguardante le disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

- il decreto direttoriale prot. n. 64415 del 28 agosto 2014 concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Pignoletto” e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa domanda di protezione, a cui ha fatto seguito la trasmissione alla Commissione UE;

- il decreto direttoriale prot. n. 71522 del 26 settembre 2014 concernente l’autorizzazione al Consorzio Pignoletto Emilia–Romagna, con sede in Zola Predosa (BO), per consentire l’etichettatura transitoria dei vini DOC “Pignoletto”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 28 agosto 2014;

- l'articolo 4 comma 8 della predetta proposta di disciplinare che consente alla Regione di fissare i limiti massimi di uva per ettaro rivendicabili inferiori a quelli previsti dal disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato;

- la nota trasmessa via PEC alla Regione Emilia-Romagna da parte del Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna del 28 giugno 2019, assunta al prot. n. PG/2019/601324 del 17 luglio 2019 del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della Legge n. 238/2016, “l'attivazione della misura dello stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati a DO Pignoletto, provenienti dalle uve eccedenti i 180 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 210 quintali/ettaro della vendemmia 2019 relativamente ai quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) provenienti dalle superfici atte a Doc “Pignoletto” ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione. La misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2020 salvo proroghe e lo svincolo delle quantità stoccate possono avere luogo a partire da marzo 2020”. Nella medesima nota il Consorzio chiedeva anche l’attivazione della misura di gestione della produzione di cui all’articolo 39 comma 3). A supporto è stata allegata la delibera dell’Assemblea adottata il 25 giugno 2019, che approva le misure di regolamentazione della produzione;

Considerato che in data 24 luglio 2019 è stata convocata la Consulta agricola regionale, in cui sono rappresentate le principali Organizzazioni professionali agricole e le Organizzazioni di rappresentanza delle cooperative, estendendo l’invito a tutte le Organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera vitivinicola;

Dato atto:

- che dal confronto è scaturito il parere favorevole unanime da parte di tutti i presenti, comprese le Organizzazioni professionali agricole della Regione, in merito alla proposta del Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna relativa allo stoccaggio dei prodotti ai sensi dell’art. 39, comma 4 della Legge n. 238/2016, mentre non si è trovato l’accordo sulla sospensione delle iscrizioni dei vigneti alla rivendicazione a DOC Pignoletto ai sensi dell’art. 39, comma 3 della medesima Legge n. 238/2016;

- che si è concordato inoltre che il Consorzio trasmettesse le adesioni alla proposta approvata in Assemblea, sottoscritte formalmente sia dai soggetti aderenti al sistema di controllo sia dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, mentre l’Organismo di controllo incaricato per la DO Pignoletto Valoritalia avrebbe fornito la rappresentatività dei soggetti, aderenti al sistema di controllo, delle adesioni alla proposta del Consorzio per garantire una rappresentatività almeno superiore a quella indicata all’art. 41, comma 4 della Legge n. 238/2016, al fine di confermare l’effettivo interesse generale del provvedimento da adottare;

Vista la documentazione allegata alla domanda sopracitata, ed in particolare il dossier Pignoletto 2019 riportante i dati di riferimento per la valutazione di politiche di governo della DO Pignoletto inerente alla situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto e giustificazione della richiesta di stoccaggio temporaneo delle produzioni 2019, quale misura di regolazione dell’offerta;

Dato atto che la richiesta propone che lo stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la denominazione DOC "Pignoletto" proveniente dalla vendemmia 2019 soddisfi precise prescrizioni, ovvero che:

- lo stoccaggio deve riguardare i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) provenienti dalle superfici atte a DOC "Pignoletto" ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;

- i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti i 180 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 210 quintali/ettaro;

- la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe;

- lo svincolo del prodotto oggetto dello stoccaggio potrà avere inizio non prima di marzo 2020, salvo situazioni eccezionali;

- la richiesta di svincolo totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio sarà presentata dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera con allegata adeguata relazione tecnico-economica a supporto della richiesta medesima;

- durante il periodo di stoccaggio, la richiesta di eventuale riclassificazione totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio sarà altresì presentata dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera con allegata adeguata relazione tecnico economica a supporto della richiesta medesima e che qualora il Consorzio non avesse ancora concluso l'iter procedurale di riconoscimento previsto dall'art. 41 comma 4 della Legge 238/2016, tale richiesta di riclassificazione sia presentata, previa intesa con le Organizzazioni di categoria firmatarie dell'istanza di stoccaggio oggetto del presente provvedimento;

- i quantitativi di mosti e vini atti a dare DOC Pignoletto, oggetto di stoccaggio obbligatorio, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a vino IGT o vino generico effettuata dal detentore del prodotto nei termini previsti dall’art. 38, commi 2 e 3 della Legge n. 238/2016;

Preso atto delle adesioni sottoscritte dalle Organizzazioni professionali agricole e dalle Organizzazioni di rappresentanza delle cooperative, trasmesse dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna in data 29 luglio 2019, formalmente agli atti del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, di Legacoop agroalimentare Nord Italia, Confagricoltura dell’Emilia-Romagna, Confcooperative FedAgriPesca Emilia-Romagna, Federazione regionale Coldiretti Emilia-Romagna, Confederazione Italiana Agricoltori Emilia-Romagna;

Preso altresì atto delle adesioni sottoscritte dalle aziende produttrici, trasmesse dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna in data 29 luglio 2019, formalmente agli atti del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, ed in particolare dalle seguenti imprese: Cleto Chiarli società agricola s.n.c.; S.r.l. Pr.I.V.I.; Cantina di Faenza s.a.c.; Cantina di Carpi e Sorbara s.c.a.; Cavim soc. coop. agr.; Donelli Vini S.p.A.; Azienda agricola e vitivinicola Ferrari di Fini Cristiano; Gavioli Antica Cantina srl; Gruppo Italiano Vini S.p.A.; La Corte soc. agr. coop.; Az. Agr. Messori Giancarlo di Messori Andrea; Società agricola Cavazza Isolani; Vigneto San Vito soc. agr. s.s.; Azienda agricola Pezzuoli soc. agricola; Cantine Riunite & C.I.V. Soc. coop. agr.; Cantina Sociale di San Martino in Rio Società cooperativa agricola; Cantina Settecani s.a.c.; Nicola Galassi; Terre Cevico s.c.a.; Cantina dei Colli Romagnoli soc. coop. agr.; Società agricola Sorbara ss; Soc. Agr. Tenuta Santa Croce srl;

Vista la nota trasmessa da Valoritalia Srl in data 29 luglio 2019, formalmente agli atti del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, nella quale vengono attestati i dati di rappresentatività in riferimento alle sopracitate adesioni, dalla quale si evince che gli aderenti rappresentano il 76,39% dei viticoltori, il 72,51% della produzione rivendicata e l’81,90% degli imbottigliatori (media degli ultimi due anni);

Dato atto dell’importanza economica della produzione della DO Pignoletto per l’area di produzione e per il territorio regionale in generale;

Rilevato che, nelle more della conclusione dell’iter di riconoscimento del Consorzio di tutela vino DOC “Pignoletto”, le percentuali di rappresentatività degli aderenti alla proposta sono comunque significativamente superiori a quelle, di riferimento, previste dall’art. 41, comma 4 della Legge n. 238/2016;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta di regolazione della produzione proposta dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, al fine di favorire un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda, perseguendo un riequilibrio di mercato, a tutela della competitività del settore e dello sviluppo del territorio coinvolto;

Ritenuto opportuno demandare al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera la gestione delle eventuali richieste di svincolo totale/parziale o di riclassificazione totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio;

Dato atto della necessità di dare la massima informazione ai produttori interessati, provvedendo alla pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento ed informare il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo (MIPAAFT), l'Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), la Società Valoritalia Srl, il Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna e le Organizzazioni di categoria firmatarie della richiesta;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

- n. 309 del 4 marzo 2019 recante “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di prevedere l'attivazione della misura dello stoccaggio per i quantitativi di prodotto (uve, mosto e vini) provenienti dalle superfici atte a DOC "Pignoletto" ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione, provenienti dalla vendemmia 2019;

2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1), che:

- i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti i 180 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 210 quintali/ettaro;

- la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe;

- lo svincolo del prodotto oggetto dello stoccaggio potrà avere inizio non prima di marzo 2020 salvo situazioni eccezionali; la richiesta di svincolo totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio sarà presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, con allegata adeguata relazione tecnico economica a supporto della richiesta medesima;

- durante il periodo di stoccaggio, la richiesta di eventuale riclassificazione totale/parziale del prodotto oggetto della misura sarà altresì presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, con allegata adeguata relazione tecnico economica a supporto della richiesta medesima e che qualora il Consorzio non avesse ancora concluso l’iter procedurale di riconoscimento previsto dall’art. 41 comma 4 della legge 238/2016, tale richiesta di riclassificazione sia presentata previa intesa con le Organizzazioni di categoria firmatarie dell’istanza di stoccaggio oggetto del presente provvedimento;

- i quantitativi di mosti e vini atti a dare DOC Pignoletto, oggetto di stoccaggio obbligatorio, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a vino IGT o vino generico effettuata dal detentore del prodotto nei termini previsti dall’art. 38, commi 2 e 3 della Legge n. 238/2016;

3. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo (MIPAAFT), all'Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), alla Società Valoritalia Srl, al Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna ed alle Organizzazioni di categoria firmatarie della richiesta;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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