n.103 del 13.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Monici Ferdinando e C. Società Agricola S.S.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Pietro in Cerro (PC), Località Capoluogo, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e domestico) - Proc. PC03A0176 – SINADOC 32090/2021

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina 

1. di assentire alla ditta Monici Ferdinando e C. Società Agricola S.S. (C.F. e Partita I.V.A. 00155560337), con sede in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Via Castellana n. 2/4, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 03A0176, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso i gienico ed assimilati (zootecnico e domestico);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 5;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 16.912; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7- Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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