SUPPLEMENTO SPECIALE N.76 DEL 22.01.2016

Relazione

Relazione

Il presente progetto di legge contiene la riforma della disciplina concernente l’organizzazione turistica regionale, nel rispetto delle norme recate dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13.

Con tale progetto la Giunta intende disciplinare l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definire le attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo.

L’evoluzione del mercato e la rapida trasformazione delle modalità di viaggiare e di acquisire conoscenze e informazioni in ambito turistico da parte dei potenziali viaggiatori - indifferentemente siano essi residenti in Italia, di ambito europeo o provenienti da Paesi lontani - ha portato i medesimi a ricercare in maniera sempre più assidua non solo “luoghi” ma anche “esperienze”.

Per questo motivo le norme che regolano l’ambito turistico devono avere la forza di essere strumento di congiunzione tra i valori stessi dei territori e la collocazione che, all’interno dei medesimi, devono trovare i prodotti e le offerte turistiche.

Per una Regione che, come l’Emilia-Romagna, si è sempre posta ai vertici dell’innovazione per quanto attiene l’organizzazione turistica, questo passaggio non può essere trascurato e, proprio per rispondere a tali rapidi mutazioni del mercato nazionale ed internazionale e per manifestare la volontà di considerare questo settore come uno degli asset primari dello sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, la Giunta regionale regionale ha inteso riformare il sistema di governance turistica.

Il settore turistico necessita, in maniera sempre più marcata, di una nuova modalità di approccio ai mercati ed ai potenziali ospiti: il nuovo ordinamento, mantenendo fede ad alcuni fattori basici della normativa previgente - soprattutto il sistema di cooperazione pubblico-privato - parte dai territori e dal loro attivismo: territori che diventano attori primari del sistema. Si intende quindi portare al centro della programmazione locale l’ambito territoriale di area vasta a finalità turistica, che definirà tematiche di prodotto e di offerta sulle quali investire in termini di promo-commercializzazione, in stretta sinergia tra gli enti locali e le aggregazioni private che si occupano di turismo.

Ciò permette agli stessi ambiti territoriali di affrontare il mercato con tematiche variabili di prodotto e di destinazione, e ciò è tanto più vero quanto più si intendono conquistare quote di mercato sui mercati internazionali: obiettivo considerato da sempre essenziale per l’innalzamento dei valori economici del turismo regionale.

La concertazione fra i soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico avviene, a livello regionale, nell'ambito della Cabina di Regia che coinvolge anche un altro assessorato di importanza strategica per il settore turistico – che è quello dei Trasporti.

 A livello locale si prevede la nascita di “Destinazioni Turistiche” di area vasta, anch’esse coordinate da una Cabina di Regia.

Con la presente norma la Regione prosegue nella strada dell’innovazione procedurale in ambito turistico nazionale, capace di rispondere - da un lato - all’esigenza dei mercati ed alle nuove modalità di fruizione ed interesse turistico e - dall’altro - alle capacità dei territori di trovare un sistema di coagulazione tra soggetti pubblici e privati per avviare politiche programmatorie di valenza turistica.

L’art. 1 enuncia, riassumendo, le finalità del progetto di legge sopra enunciate.

L’art. 2 riguarda le competenze della Regione .

In particolare alla Regione sono affidate funzioni di programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, da attuare attraverso atti di indirizzo rivolti ai soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale.

Alla Regione competono inoltre gli interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica; gli interventi di incentivazione dell'offerta turistica, lo sviluppo di un sistema informativo turistico regionale e di un servizio di statistica del turismo, nell’ambito del sistema statistico regionale,l’ organizzazione e lo sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati,, la promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell’offerta turistica regionale nonché di processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati.

Spetta poi alla Regione la gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n.9.

Con appositi provvedimenti della Giunta verranno definite le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale.

Il comma 3 stabilisce che la Regione esercita le funzioni previste avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

Infine si stabilisce che la Regione riconosce nelle associazioni di rievocazione storica, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna e istituisca un elenco aggiornato sul proprio sito internet.

L’art. 3 riguarda le funzioni della Città Metropolitana di Bologna e delle Province.

Il comma 1 stabilisce che alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti: la definizione di proposte relative alla programmazione della promozione turistica locale,le professioni turistiche, la comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, il coordinamento delle attività di accoglienza, l'informazione locale e l'assistenza ai turisti.

Il comma 2 prevede inoltre che la Città Metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale.

Al comma 3 si definisce il sistema di vigilanza, controllo e sanzionatorio relativo alla funzioni conferite alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province.

L’Art. 4 stabilisce lefunzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni vengono attribuite le funzioni relative alla valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. In particolare i Comuni e le Unioni devono assicurare i servizi turistici di base relativi all'accoglienza e organizzare o compartecipare a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale, anche avvalendosi delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

Al comma 2 si stabilisce che I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

Al comma 3 è conferito ai Comuni e alle Unioni dei Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alle strutture ricettive;

b) alle attività professionali turistiche di accompagnamento;

c) alle agenzie di viaggio e turismo;

d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

e) al demanio marittimo.

Al comma 4 si stabilisce che I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture alberghiere ed extralberghiere, alle funzioni regionali in materia di servizi statistici del turismo, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province.

Il comma 5 prevede che i Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.

L’ art. 5 detta le disposizioni relative alle modalità di definizione delle strategie regionali per la promo commercializzazione turistica.

Il comma 1 stabilisce che tali strategie sono definite dalle Linee Guida triennali approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Tali Linee guida indicano il quadro di riferimento della promo commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

Al comma 3 sono indicate le modalità con cui si realizzano annualmente gli obiettivi delle Linee Guida triennali ovvero

a) i progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni Turistiche, da parte di APT Servizi;

b) i progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni Turistiche;

c) le iniziative di promo commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalle Destinazioni Turistiche;

d) i programmi turistici di promozione locale.

Il comma 4 stabilisce che la Giunta regionale approva le modalità, le procedure e i termini di tali attività.

L’art. 6 dispone in ordine ai Programmi turistici di promozione locale.

Il comma 1 contiene le modalità di approvazione, da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, e le finalità delle proposte dei Programmi turistici di promozione locale.

Il comma 2 contiene disposizioni in merito all’approvazione, da parte della Giunta regionale, di tali Programmi.

Si dispone che tali Programmi devono contenere i progetti ammissibili a contributo che possono essere predisposti, in particolare, dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Il Programma può includere progetti di scala sovra comunale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città Metropolitana di Bologna o dalle Province.

Il comma 3 stabilisce che il programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;

c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni Turistiche.

Al comma 4 si stabilisce che, a seguito dell'istituzione delle Destinazioni Turistiche, la Città Metropolitana di Bologna e le Province possono presentare una unica proposta di programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione Turistica cui afferiscono.

Infine il comma 5 specifica che le spese per la promozione, valorizzazione e promo commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni Turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche

L’Art. 7 definisce il sistema dei finanziamenti.

Viene innanzi tutto stabilito che la Regione, per promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo commercializzazione d'interesse regionale, nonché programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

Al comma 2 si prevede che la Regione, nell'ambito dei finanziamenti previsti nel bilancio, provvede alla copertura finanziaria per l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali, da parte di APT Servizi; dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni Turistiche; delle iniziative di promo commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata. Per accedere a tali finanziamenti le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni Turistiche.

Nell’ambito del sistema dei finanziamenti si stabilisce inoltre che la Regione finanzia annualmente la Città Metropolitana di Bologna e le Province o le Destinazioni Turistiche per l'attuazione dei Programmi turistici di promozione locale e contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale.

Viene inoltre stabilito che la Regione può stabilire annualmente una quota di risorse da utilizzare direttamente per il finanziamento di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

All’art. 8 viene istituitalaCabina di regia regionale cui partecipano i soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna.

Alla Cabina di regia sono affidate funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale. In particolare si stabilisce che la Cabina formuli alla Giunta regionale proposte relative:

1) alle Linee Guida triennali degli interventi di promo commercializzazione turistica;

2) alle modalità, procedure e termini stabiliti dalla giunta per il finanziamento dei progetti;

3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale.

La Cabina esprime inoltre alla Giunta regionale pareri sui progetti di marketing e promozione turistica di APT Servizi e delle Destinazioni Turistiche; sulle modalità di sostegno alle iniziative di promo commercializzazione turistica realizzate dalle imprese e sulle valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative promossi.

L’ Art. 9 contiene disposizioni riguardo la composizione della Cabina di regia.

Viene stabilito che la Cabina di regia è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) dall’Assessore regionale ai trasporti;

c) da rappresentanti degli Enti Locali (Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);

d) da un rappresentante di ogni Destinazione Turistica;

e) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;

f) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;

g) da un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale (GAL);

h) da un rappresentante degli Enti Parco.

Il comma 2 prevede che la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisca la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti degli Enti locali, dei sistemi delle camere di commercio e dell'imprenditoria turistica.

Viene infine stabilito che la partecipazione dei membri della Cabina di regia alle riunioni è senza oneri a carico della Regione.

L’Art. 10 riguarda APT Servizi

Con tale articolo viene stabilito che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che l'oggetto sociale comprenda una serie di attività ovvero:

1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;

2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

Viene inoltre stabilito che la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del capitale sociale; alla Regione spetti la nomina dell’Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci; la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo commercializzazione turistica; alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute; l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.

Per quanto concerne i compensi si stabilisce che:

- il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

- il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato.

Viene inoltre sancito che, salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.

Il comma 2 prevede che l'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Al comma 3 si stabilisce che il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.

Infine al comma 4 si introduce la previsione che APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni Turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:

  1. Appennino e parchi naturali;
  2. terme;
  3. città d’arte;
  4. congressuale, convegni, eventi
  5. motor valley, food valley e wellness valley.

L'Art. 11 contiene la regolamentazione dei rapporti tra Regione e APT Servizi.

Si stabilisce che tali rapporti siano regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale.

In particolare la convenzione deve disciplinare:

a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti finanziati.

Al comma 2 si stabilisce che la Regione, sulla base della convenzione, stipula appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione di ulteriori progetti speciali.

L'Art. 12 introduce nell'ordinamento regionale le Destinazioni Turistiche di interesse regionale

Al comma 1 si prevede che la Regione istituisce, su proposta della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il comma 2 stabilisce che all’interno di ciascuna area vasta la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte delle amministrazioni pubbliche, operante in ambito turistico, quali gli enti locali, le camere di commercio, istituisce le Destinazioni Turistiche ai fini dell’organizzazione della promo commercializzazione del turismo dell’Emilia-Romagna. All’interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione Turistica.

Al comma 3 viene stabilito che le Destinazioni Turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzatoria, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall’ISTAT come pubbliche.

Al comma 4 vengono definiti gli organi delle Destinazioni Turistiche: l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore e al comma 5 si sancisce che il Direttore è il legale rappresentante dell’Ente ed è nominato dall’Assemblea.

I commi 6 e 7 concernono il Consiglio di amministrazione e il Revisore unico. Il Consiglio è disciplinato dallo Statuto dell’Ente ed è eletto dall’Assemblea, ai componenti del Consiglio così come a quelli dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Il Revisore unico è nominato dall’

Infine si prevede che la Destinazione Turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l’attuazione dei programmi di promo commercializzazione turistica dell’area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.

L'Art. 13 definisce il sistema deiServizi di accoglienza e di informazione turistica

Al comma 1 si stabilisce che La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica nell'ambito dei Programmi turistici di promozione locale.

Compete alla Città Metropolitana di Bologna e al le Province la verifica della rispondenza dei servizi di accoglienza d agli standard minimi di qualità che la Giunta regionale stabilisce con apposito provvedimento.

Al comma 3 si prevede che I Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete integrata ed essere ammessi ai finanziamenti regionali qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.

 I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna o le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee Guida triennali.

Infine il comma 5 stabilisce che I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

L'Art. 14 contiene le disposizioni finanziarie.

L'Art. 15 contiene la norma transitoria

Al comma 1 si stabilisce che ai fini della prima applicazione della legge, l’autorizzazione di cui all’articolo 10 si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale- Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).

Il comma 2 contiene la previsione che, fino alla istituzione delle aree vaste a finalità turistica, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni Turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 12. Tali proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 12 purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città Metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

Infine il comma 4 statuisce che fino all’istituzione delle Destinazioni Turistiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998. Viene inoltre disposto che con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10.

L'Art.16 abroga la legge regionale n. 7 del 1998. 

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