n.56 del 02.03.2022 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) del progetto di "Completamento del collegamento tra la SS.9 "Via Emilia" in località S. Giovanni in Compito e il Casello A14 "Valle del Rubicone"", proposto dalla Provincia di Forlì - Cesena (art. 11 della LR 4/2018 e art. 60 della LR 24/2017)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal 1 novembre 2021 Direttore generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Paolo Ferrecchi

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “proposta accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 60 l.r. 24/2017 per la costituzione di un parco archeologico in rete nei comuni della valle del Rubicone e realizzazione dello stralcio di completamento del collegamento tra la SS.9 “via Emilia” in località S. Giovanni in Compito e il casello A14 “Valle del Rubicone””, localizzato nei comuni di Longiano, Gambettola e Gatteo (FC) proposto dalla Provincia di Forlì-Cesena, per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare compresi gli interventi di mitigazione e le misure di monitoraggio in esso previste; ed, inoltre, le piantumazioni arboreo-arbustive, previste dal progetto dovranno essere potenziate; a tal fine si ritiene necessario che il “parco archeologico”, individuato nel progetto, debba essere inserito in un contesto di verde attrezzato avente anche la funzione di incrementare la mitigazione della nuova infrastruttura. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta della messa a dimora di essenze arboree compatibili con le potenzialità archeologiche dell’area;

2) i fossi stradali dovranno essere inerbiti contestualmente alla loro realizzazione e il loro inerbimento dovrà rispondere alle specifiche tecniche comunemente identificabili come “grassswales”, così come riportate nella parte IV della DGR n. 1860/2006 “Indicazione metodologiche nella scelta, progettazione e gestione dei sistemi tampone per mitigare l'inquinamento delle acque di prima pioggia dalle reti viarie”, con particolare attenzione alla creazione di una copertura erbacea costituita da specie autoctone;

3) dovrà essere studiato un itinerario destinato alla mobilità “dolce” evidenziato con cartellonistica dedicata e collegato alla rete di ciclovie esistenti ed in programma, teso a favorire sia la fruizione dell'area a scopi turistici-culturali, sia l’incremento della mobilità dolce per il tragitto casa-lavoro;

4) dovrà essere inibito al traffico pesante non destinato alle attività della zona il tratto di via Emilia interno al centro abitato di Savignano S/R dalla rotatoria intersezione con la SP33 e SP11 alla rotatoria di S Giovanni in Compito con opportuna segnaletica di preavviso in maniera da sgravare in parte gli abitati di Savignano S/R e Santarcangelo dal traffico pesante da e per Cesena convogliandolo sulla direttrice A14;

5) dovranno essere predisposti attraversamenti per la microfauna in corrispondenza dei corridoi naturali lungo fossi, corsi d'acqua e potenziali passaggi naturali;

6) alla data di apertura al traffico sulla bretella di progetto dovranno essere realizzate tutte le misure di mitigazione acustica così come previste nell’elaborato “Studio di impatto ambientale – Integrazioni” 15/7/2019;

7) in caso di criticità di impatto acustico rilevate presso i ricettori monitorati lungo la nuova bretella, fermo restando che secondo l’art. 4 del DPR 142/2004 le strade di nuova realizzazione rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1, il proponente deve redigere apposita relazione tecnica, nella quale siano analizzati tutti i ricettori per i quali è stata prevista barriera acustica e sia verificata fonometricamente l’efficacia delle misure mitigative previste. In caso il rispetto dei limiti di immissione sia conseguibile attraverso la realizzazione di ulteriori misure di mitigazione acustica o di modifica delle esistenti, le medesime andranno realizzate tempestivamente. La suddetta relazione tecnica, comprensiva anche della predisposizione e avvenuta realizzazione delle misure fonometriche aggiuntive sopra richiamate e dei risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica dei limiti di immissione stabiliti dal DPR 142/2004, dovrà essere trasmessa ad Arpae – SAC Forli-Cesena entro 60 giorni dalla realizzazione delle misure di mitigazione;

8) si richiede che la gestione delle terre e rocce da scavo sia prioritariamente volta alla riduzione della produzione dei rifiuti e si raccomanda, durante le diverse fasi di cantiere, attenersi alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil” reperibili al seguente indirizzo web della Regione Emilia-Romagna: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil

b) che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali sopra elencate dovrà essere effettuata dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, previa istruttoria ARPAE;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006;

d) dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5anni a partire dalla data di pubblicazione nel BURERT; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Provincia Forlì-Cesena, all’interno della Conferenza di servizi avviata in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, in data 16 dicembre 2021 e tutt’ora in corso, finalizzata ad acquisire pareri e/o atti di assenso sul progetto di collegamento stradale e sul Parco archeologico, propedeutici e comunque subordinati alla conclusione positiva dell'Accordo di programma;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, congiuntamente alla pubblicazione dell’esito dell’Accordo di programma;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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