n.105 del 08.04.2019 (Parte Terza)

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013. Assegnazione sedi in seguito al quinto interpello

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie.);

- la Legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Richiamate altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

  • l’art. 1, che individua tra le sedi oggetto del concorso anche quelle che eventualmente si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari;
  • l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
  • gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
  • l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
  • l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 1654 del 17/2/2015 di “Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L 27/2012, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013”;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione n. 8854 del 15/7/2015 di "Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione 1654 del 17/2/2015";

- le determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15936 del 13/10/2016, n. 9655 del 16/6/2017 e n. 16707 del 18/10/2018 di successiva rettifica della graduatoria;

- le determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7347 del 5/5/2016, n. 1992 del 16/2/2017, n. 2644 del 24/2/2017, n. 19397 del 30/11/2017 e n. 12401 del 31/7/2018 rispettivamente di assegnazione sedi in seguito al primo interpello, di assegnazione sedi in seguito al secondo interpello, di rettifica di mero errore materiale della determinazione n. 1992 del 16/2/2017, di assegnazione sedi in seguito al terzo interpello e di assegnazione sedi in seguito al quarto interpello;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 1897 del 4/2/2019 "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il quinto interpello”;

Richiamate, infine:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone, con riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario, di avvisare che, nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l’autorizzazione vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

  • l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
    • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
    • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
  • il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della LR 2/2016;
  • nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
  • in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
  • l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;

Preso atto che per effetto dell'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il periodo per il quale i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

Considerato che, al fine di rendere certa la conoscenza della causa di decadenza di cui ai capoversi che precedono da parte di tutti gli assegnatari, è opportuno prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari;

Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2" nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;

Dato atto che:

- la procedura di quinto interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 3/3/2019 alle ore 18:00 del 8/3/2019;

- le sedi disponibili per il quinto interpello sono state le 74 sedi di cui all'allegato B della determinazione n. 1897/2019;

- con la medesima determinazione n. 1897/2019 si è reso noto che la descrizione delle sedi farmaceutiche riportata nell’allegato B è quella indicata nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data di adozione dell’atto;

- la procedura di quinto interpello ha interessato pertanto i farmacisti che si sono collocati in posizione compresa tra la 506° e la 579° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 16707 del 18/10/2018, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 341 del 26/10/2018;

- hanno correttamente partecipato al quinto interpello, mettendo in ordine di preferenza un numero di sedi pari a quello della propria posizione per l'interpello – esplicitamente comunicata ai referenti mediante l’avviso relativo all’avvio della procedura di interpello, trasmesso via Pec – 34 farmacisti, mentre i restanti 40, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;

- la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 14/3/2019 alle ore 18:00 del 29/3/2019 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;

- la procedura di accettazione ha interessato i 34 farmacisti che avevano correttamente partecipato alla precedente fase di quinto interpello; di questi:

  • n. 7 non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata risposta) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
  • n. 2 hanno partecipato alla procedura di accettazione ma hanno rifiutato la sede proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
  • n. 25 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web ministeriale;

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere alla formale assegnazione, a queste ultime 25 candidature, della sede farmaceutica accettata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura;

Dato atto che le 49 sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento saranno successivamente assegnate secondo le previsioni di cui all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;

Ritenuto di rendere noto che:

- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015, n. 7347 del 5/5/2016, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione n. 19852 del 13/12/2016 di individuazione delle sedi disponibili per il secondo interpello;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017 n. 1059 del 3 luglio 2018 relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni Generali e dei dirigenti;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 di " Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina: 

1) di assegnare ai candidati vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al quinto interpello, elencati nell'Allegato A della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando;

2) di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'allegato B, per mancata risposta all'interpello o alla procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;

3) di riepilogare nell'Allegato C della presente determinazione lo stato di assegnazione delle n.74 sedi farmaceutiche oggetto del quinto interpello;

4) di rendere noto che al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015, n. 7347 del 5/5/2016, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione n. 19852 del 13/12/2016 di individuazione delle sedi disponibili per il secondo interpello;

5) di rendere noto altresì che:

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura;

7) di informare i farmacisti assegnatari che:

- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;

- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;

- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:

  • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
  • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

8) di dare atto che le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo cotitolare comportano la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;

9) di informare i candidati vincitori in forma associata che, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovranno costituire una società optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla L. 124/2017, e che la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;

10) di dare atto che:

  • i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017 citata in premessa;
  • i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;

11) di dare atto che con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 "Competenze del Comune" della L.R. 2/2016;

12) di dare atto che, come previsto dalla richiamata delibera di Giunta regionale n. 1350/2017, per le sedi non di nuova istituzione indicate nell’allegato B della determinazione n. 8745/2018 e richiamate nell’allegato A del presente atto, il Comune:

  • rilascia l’autorizzazione all’apertura della farmacia e il riconoscimento della titolarità indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934 (pagamento dell’indennità di avviamento e dell’importo del rilievo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia);
  • notifica al precedente titolare o gestore provvisorio o agli eredi il provvedimento di autorizzazione all'apertura e di riconoscimento della titolarità, dal quale risulta il nominativo del nuovo titolare;

13) di informare i farmacisti assegnatari che:

  • il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato Art. 10 della LR 2/2016;
  • di avvisare i farmacisti assegnatari che in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dalla assegnazione della sede data con il presente provvedimento;

14) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al modulo di cui all'allegato D, da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;

15) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi da assegnare con il presente concorso e ai servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;

16) di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

17) di notificare il presente atto ai farmacisti esclusi dalla procedura concorsuale indicati nell'allegato B tramite PEC o, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

18) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

  • l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;
  • l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;

19) di dare atto che sono disponibili per il sesto interpello dei vincitori le sedi indicate nel suddetto Allegato C non assegnate con il quinto interpello, nonché le sedi farmaceutiche che entro la data di avvio del sesto interpello si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all’art. 1 e all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;

20) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it).

Il Direttore generale

Kyriakoula Petropulacos

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