n.299 del 03.12.2025 periodico (Parte Seconda)
Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna - Modifica alla durata degli impegni SRA per i bandi 2026 - Integrazione delibera di Giunta n. 1112 del 07 luglio 2025
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Richiamate:
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 che ha adottato il “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027);
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2025)3805 del 18 giugno 2025 di approvazione della versione 5.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP), che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);
- la propria deliberazione n. 1112 del 7 luglio 2025 con cui è stata approvata la sesta proposta di modifica al CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna ed è stato conseguentemente approvato il nuovo testo del CoPSR nella formulazione che prende atto della versione vigente 5.1 del PSP per quanto riguarda le specificità regionali degli interventi di sviluppo rurale;
Richiamati, in particolare:
- l’articolo 119 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 relativo alla modifica del piano strategico della PAC, la quale può essere presentata da uno Stato membro alla Commissione europea con le modalità di seguito specificate:
- modifiche ordinarie, disciplinate al paragrafo 2, che prevedono la presentazione di una domanda di modifica dei piani strategici della PAC debitamente motivata, contenente la dichiarazione dell’impatto previsto dalle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati insieme al Piano modificato e corredato dei relativi allegati opportunamente aggiornati. Per tali modifiche la Commissione europea può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica, sulle quali lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie all’approvazione, che avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro;
- modifiche semplificate, disciplinate al paragrafo 9, le quali prevedono che gli Stati membri possano, in qualsiasi momento, apportare e applicare modifiche agli elementi dei loro piani strategici della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, comprese le condizioni di ammissibilità di tali interventi, che non portino a modifiche dei target finali di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), purché notifichino tali modifiche alla Commissione prima di iniziare ad applicarle e le includano nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC;
Richiamato inoltre l’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 “Autorità di gestione”, che al paragrafo 1 stabilisce “Ciascuno Stato membro designa un’autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2”;
Richiamati altresì:
- l’articolo 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, relativo all’istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un comitato nazionale che monitori l’attuazione del piano strategico della PAC, fornendo il proprio parere su metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni, sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione, sul piano di valutazione e le modifiche dello stesso, nonché sulle proposte dell’autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC, ed in particolare il paragrafo 5 secondo cui “Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato può istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l’attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo”;
- la propria deliberazione n. 1981 del 14 novembre 2022 di istituzione del Comitato di Monitoraggio del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento (UE) n. 2115/2021;
- la determina dirigenziale dell’Autorità di Gestione regionale n. 23756 del 1° dicembre 2022, attuativa della deliberazione n. 1981/2022, di nomina dei membri del Comitato di Monitoraggio del CoPSR 2023-2027;
- il regolamento interno di funzionamento, adottato dal Comitato di Monitoraggio del CoPSR 2023-2027 il 06 dicembre 2022, agli atti con Prot. 20/12/2022.1244156.U;
Atteso che, nell’ambito della negoziazione promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) con la Commissione europea in merito alla quinta domanda di emendamento al PSP, è emersa la necessità di integrare le proposte di modifica al CoPSR 2023-2027 di cui alla citata deliberazione n. 1112/2025, prevedendo la possibilità di ridurre la durata degli impegni poliennali SRA per i bandi a partire dall’annualità di impegno 2026, in assenza di regolamenti europei che definiscano la disciplina per la transizione tra l’attuale programmazione e la successiva;
Constatato che nella Warning letter alla Notifica 8 (modalità di modifica ex art. 119, paragrafo 9, Reg. (UE) 2021/2115) - Ref. Ares(2025)7865406 del 19 settembre 2025, di risposta alla lettera di notifica del MASAF del 16 luglio 2025 – Ref. Ares(2025)5782147, la Commissione europea ha riportato il seguente commento: “Per tutte le proposte che, in via eccezionale, modificano la durata degli impegni nell’ambito degli interventi pluriennali ai sensi dell’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, si segnala che, per gli impegni che iniziano a partire dal 2026, la durata non può essere inferiore a tre anni e che occorre assicurare che gli obiettivi ambientali e climatici dell’intervento siano comunque raggiunti. Invitiamo pertanto l’Italia ad adeguare e allineare le proposte presentate da diverse AdG regionali come segue: ‘Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi impegni che iniziano nel 2026 possono, in via eccezionale, essere fissati per un periodo inferiore a cinque anni. Tali impegni devono tuttavia avere una durata di almeno tre anni e sono ammissibili solo laddove gli obiettivi climatici e ambientali dell’intervento possano comunque essere conseguiti entro il periodo abbreviato’. Resta impregiudicato quanto previsto dalle eccezioni di cui alla medesima lettera b), vale a dire: impegni per il benessere degli animali; impegni per la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche; conversione all’agricoltura biologica; e nuovi impegni che seguono direttamente l’impegno effettuato nel periodo iniziale.”;
Rilevato che per l’annualità 2026 sono programmati bandi regionali per gli interventi “SRA04 - ACA 4 Apporto di sostanza organica nei suoli”, “SRA14 - ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità” e “SRA26- ACA 26 Ritiro seminativi dalla produzione” i cui impegni travalicano la durata della programmazione 2023-2027 e, conseguentemente, non avrebbero copertura finanziaria nella suddetta programmazione;
Dato atto in particolare che per l’intervento “SRA26- ACA 26 Ritiro seminativi dalla produzione”, il quale prevede una durata degli impegni ventennale:
- una riduzione della durata degli impegni non pregiudicherebbe gli obiettivi ambientali dell’intervento in quanto l’aiuto è limitato alle superfici che hanno già concluso un periodo ventennale di impegno e si tratterebbe dunque di una prosecuzione di impegni già consolidati;
- non risulta in vigore nessuna norma europea nell’ambito della PAC che imponga una durata degli impegni superiore a 5 anni;
Ritenuto opportuno apportare un’integrazione alle proposte di modifica al CoPSR 2023-2027 di cui alla citata deliberazione n. 1112/2025, inserendo nelle schede degli interventi sopra riportati la possibilità di prevedere una durata degli impegni inferiore a cinque anni per i nuovi impegni che iniziano nel 2026, utilizzando la formulazione indicata dalla Commissione europea nella Warning letter relativa alla Notifica 8;
Ritenuto pertanto di proporre le seguenti ulteriori modifiche al Complemento di programmazione 2023-2027:
- per l’intervento SRA04 - ACA 4 Apporto di sostanza organica nei suoli , al paragrafo “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”, dopo la frase “L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni”, inserimento della seguente integrazione “Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi impegni che iniziano nel 2026 possono, in via eccezionale, essere fissati per un periodo inferiore a cinque anni. Tali impegni devono tuttavia avere una durata di almeno tre anni e sono ammissibili solo laddove gli obiettivi climatici e ambientali dell’intervento possano comunque essere conseguiti entro il periodo abbreviato.”;
- per l’intervento SRA14 - ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità , al paragrafo “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”, dopo la frase “La durata dell’impegno è pari a 5 anni”, inserimento della seguente integrazione “Le domande con anno inizio impegno nel 2026 avranno un periodo di impegno di durata pari a tre anni”;
- per l’intervento SRA26 - ACA 26 Ritiro seminativi dalla produzione al paragrafo “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”, dopo la frase “Ciò anche considerando che le nuove modalità di intervento sono state aggiornate in seguito ai cambiamenti climatici e alle problematiche intervenute (le più importanti delle quali create dalle specie alloctone ed invasive) e, quindi, affinate proprio in relazione all’ottenimento della massima efficacia di tutela e incremento di tali specie”, inserimento della seguente integrazione “Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi impegni che iniziano nel 2026 possono, in via eccezionale, essere fissati per un periodo inferiore a cinque anni. Tali impegni devono tuttavia avere una durata di almeno tre anni e sono ammissibili solo laddove gli obiettivi climatici e ambientali dell’intervento possano comunque essere conseguiti entro il periodo abbreviato.”;
Atteso che, rispetto alle suddette ulteriori modifiche da inoltrare al MASAF, è stato consultato il Comitato di Monitoraggio Regionale con procedura scritta d’urgenza e che la procedura si è conclusa in data 6 ottobre 2025 con parere positivo del Comitato stesso;
Ritenuto di disporre che le modifiche restino subordinate all’approvazione della Commissione europea;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 1440 del 08 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027", con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2025 del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027);
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, ora sostituita dalla deliberazione n. 2376/2024;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;
1) di approvare, ad integrazione della sesta proposta di modifica del CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1112/2025, la proposta contenente le seguenti ulteriori modifiche ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio:
- per l’intervento SRA04 - ACA 4 Apporto di sostanza organica nei suoli , al paragrafo “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”, dopo la frase “L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni”, inserimento della seguente integrazione “Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi impegni che iniziano nel 2026 possono, in via eccezionale, essere fissati per un periodo inferiore a cinque anni. Tali impegni devono tuttavia avere una durata di almeno tre anni e sono ammissibili solo laddove gli obiettivi climatici e ambientali dell’intervento possano comunque essere conseguiti entro il periodo abbreviato.”;
- per l’intervento SRA14 - ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità , al paragrafo “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”, dopo la frase “La durata dell’impegno è pari a 5 anni”, inserimento della seguente integrazione “Le domande con anno inizio impegno nel 2026 avranno un periodo di impegno di durata pari a tre anni”;
- per l’intervento SRA26 - ACA 26 Ritiro seminativi dalla produzione al paragrafo “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”, dopo la frase “Ciò anche considerando che le nuove modalità di intervento sono state aggiornate in seguito ai cambiamenti climatici e alle problematiche intervenute (le più importanti delle quali create dalle specie alloctone ed invasive) e, quindi, affinate proprio in relazione all’ottenimento della massima efficacia di tutela e incremento di tali specie”, inserimento della seguente integrazione “Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi impegni che iniziano nel 2026 possono, in via eccezionale, essere fissati per un periodo inferiore a cinque anni. Tali impegni devono tuttavia avere una durata di almeno tre anni e sono ammissibili solo laddove gli obiettivi climatici e ambientali dell’intervento possano comunque essere conseguiti entro il periodo abbreviato.”;
2) di disporre che le modifiche diventino applicabili in maniera condizionata dalla data di notifica della modifica alla Commissione europea e restino subordinate all’approvazione della Commissione stessa;
3) di stabilire che l’Autorità di gestione del CoPSR provveda all’invio formale al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) della proposta di modifica al CoPSR, secondo le modalità previste dalle procedure nazionali;
4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.