n.219 del 18.07.2014 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n.28 del 20 dicembre 2013, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 ., ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico.

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di euro 900.000,00, a valere sul Capitolo U25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U25780 e di euro 100.000,00, a valere sul Capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.».

Nota all’art. 11

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n.28 del 20 dicembre 2013, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4., ora abrogato, era il seguente:

«Art. 14 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa.

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.».

Nota all’art. 16

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n.28 del 20 dicembre 2013, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4., ora modificato, era il seguente:

«Art. 22 - Integrazione regionale per il finanziamento del SSR.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di euro 148.800.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 bis della legge regionale n.30 del 4 settembre 1981, che concerne

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1974, n. 18 e alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, ora sostituito, era il seguente:

«Art.3-bis - Albo regionale delle imprese forestali.

1. È istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.

3. L'albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.».

Nota all’art. 27

Comma 1-bis

1) il testo del comma 1-bis dell’articolo 19 della legge regionale n.30 del 4 settembre 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19- Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

(omissis)

1-bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovrabacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità.».

Nota all’art. 29

Comma 5

1) il testo del comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale n.34 del 22 novembre 1999, che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 28 - Operazioni di voto.

(omissis)

5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato 5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.».

Nota all’art. 31

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora sostituito era il seguente:

«Art. 4 -Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore e il Collegio dei revisori.».

Comma 2

2) il testo dell’art. 7 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora sostituito, era il seguente:

«Art.7 - Il Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.

2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

3. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.».

Nota all’art. 31

Comma 1

1) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora modificato era il seguente:

«Art. 2- Attribuzioni.

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA - Sezione Garanzia

2. L'Agenzia è garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di erogazione di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995, l'Agenzia provvede a:

a) emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3;

b) eseguire i pagamenti;

c) contabilizzare i pagamenti.».

Comma 4

2) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora modificato era il seguente:

«Art.3 - Funzioni della Regione, delle province e delle Comunità montane.

(omissis)

2. I rapporti delle province e delle Comunità montane con l'Agenzia sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95.».

Comma 5

3) il testo del comma 1dell’articolo 4 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora sostituito era il seguente:

«Art 4 - Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore e il Collegio dei revisori.».

Comma 7

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Il Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.

2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

3. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.».

Comma 9

1) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Bilancio, contabilità e certificazione.

1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:

a) il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1;

b) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie del FEOGA - Sezione Garanzia e dei relativi cofinanziamenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera a);

c) il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione dei fondi di cui all'art. 10, comma 2, lettera b).».

2) il testo del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora modificato, era il seguente:

(omissis)

«6. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA - Sezione Garanzia sono certificati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 165 del 1999.».

Comma 10

1) il testo del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora modificato, era il seguente:

«Art.10 - Gestione e consistenza delle risorse finanziarie.

1. Costituiscono entrate proprie dell'Agenzia:

a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore nonché i rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;

c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;

d) somme assegnate dalle Province e dalle Comunità montane in relazione alle competenze affidate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a titolo, di oneri per la gestione delle funzioni affidate.».

Comma 11

1) il testo del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.), ora modificato, era il seguente:

«Art.11 - Raccordi operativi e gestione delle informazioni.

1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.), ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 165/1999 tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea disposte dal Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Nota all’art. 35

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n.14 del 28 luglio 2008, che concerne, Norme in materia di politiche per le giovani generazioni, ora modificato era il seguente:

«Art. 7 - Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

(omissis)

5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati; d'intesa con le Province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.».

2) il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n.14 del 28 luglio 2008, che concerne, Norme in materia di politiche per le giovani generazioni, ora modificato era il seguente:

«Art. 5 - Funzioni della Provincia.

1. La Provincia, quale ente intermedio:

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi.».

3) il testo dell’art. 36, ora abrogato, era il seguente:

«Art.36 - Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili.

1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna Provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 33, comma 4.

2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.

4. L'organismo di coordinamento provinciale:

a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;

b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;

c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;

d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7.».

Nota all’art. 36

Comma 1

1) il testo del comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale n.1 del 10 febbraio 2011, che concerne, Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Sanzioni

(omissis)

2-bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di tre mesi dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.».

Nota all’art. 37

Comma 1 e 2

1) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge regionale n.5 del 30 giugno 2011, che concerne Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Sistema informativo

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all' articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori specifici e interconnessi dedicati all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.

2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

b) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;

c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;

d) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;

e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all'offerta formativa;

f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;

g) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.».

Comma 5

2) il testo del comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale n.5 del 30 giugno 2011, che concerne Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Sistema informativo

(omissis)

8. La Giunta regionale tratta, nell'ambito del settore istruzione, per esigenze di programmazione, analisi e monitoraggio dell'attività formativa, i dati personali relativi a persone disabili e a persone con disturbi di apprendimento. Questi dati sono trattati riducendo al minimo, ove possibile rispettando la soglia del tre, l'utilizzazione di dati personali idonei a identificare l'interessato.».

Nota all’art. 39

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n.16 del 21 dicembre 2012 che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ora modificato, era il seguente:

«Art. 13 - Procedimento di approvazione ed efficacia del piano della ricostruzione

1. Il piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale, è adottato entro e non oltre il 30 settembre 2014.».

Nota all’art. 40

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n.19 del 21 dicembre 2012, che concerne, Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata triennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n.19 del 21 dicembre 2012, che concerne, Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di sei milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.».

Nota all’art. 41

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n.21 del 21 dicembre 2012, che concerne, Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ora modificato era il seguente:

«Art. 13 - Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione.

(omissis)

3. Il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 bis dell’articolo 19 della legge regionale n.21 del 21 dicembre 2012, che concerne, Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - Unione dei Comuni

(omissis)

3-bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.».

Comma 3

3) il testo del comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale n.21 del 21 dicembre 2012, che concerne, Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ora modificato, era il seguente:

«Art. 22 - Norme generali in materia di incentivazione.

(omissis)

6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali composto dai presidenti delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, che svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni.».

Nota all’art. 43

Comma 1

1) il testo del comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n.5 del 4 luglio 2013, che concerne, Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 -Apertura ed esercizio dell'attività

(omissis)

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.».

Nota all’art. 46

Comma 2

1) il testo del comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale n.43 del 26 novembre 2011, che concerne, Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 14 - Modalità di accesso

5. La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, lettera c) possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2016, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.».

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