n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Montali Prosciutti Srl - Domanda 03.06.2015 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle sorgenti Gallo, rio Giardino e Tugo in comune di Langhirano (PR), loc. Riano. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6.concessione di derivazione. Proc PR15A0028

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare al società Montali Prosciutti Srl, P. IVA 00945170348, con sede in Langhirano (PR), Strada per Riano n. 51, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Langhirano (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea tramite le sorgenti denominate Gallo, Rio Giardino e Tugo in comune di Langhirano (PR) per uso industriale, con una portata massima pari a litri/sec. 3 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 47250;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo; 

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 10/7/2015 n. 8664 

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

  • 4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31.12.2023, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.
  • 4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
    • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
    • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. 

(omissis)

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