n.341 del 20.11.2013 (Parte Seconda)

Decreto di estinzione della Comunità montana del Frignano ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 9/2013, in sostituzione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121/2013

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

Art. 1

Estinzione della Comunità montana del Frignano

1) La Comunità montana del Frignano è estinta.

2) L’estinzione della Comunità montana avrà effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 2

Effetti dell’estinzione

1) L’Unione dei comuni montani denominata “Unione dei Comuni del Frignano”, costituita dai Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sestola e Serramazzoni, tutti inclusi nell’ambito territoriale ottimale del Frignano, continua ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni montani precedentemente aderenti alla medesima Comunità montana, ivi incluso il Comune di Montese, ed è destinataria delle relative risorse; essa subentra altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all’esercizio di tali funzioni.

2) Allo stesso modo, tale Unione esercita le ulteriori competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani di tutti i Comuni della preesistente Comunità montana.

Art. 3

Piano successorio

1) Entro venti giorni dall’adozione del presente decreto il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell’Unione, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all’art. 11 della legge regionale n. 21/2012.

2) La proposta di piano successorio:

a) dispone che il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili dell’ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2013, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale, ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;

b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;

c) dispone il subentro dell’“Unione dei Comuni del Frignano” alla Comunità montana con riguardo ai contributi già assegnati e/o concessi alla medesima a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea; l’Unione subentrante si impegna a portare a termine i progetti finanziari, anche in collaborazione coi Comuni interessati non aderenti alla stessa, provvedendo ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione;

d) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio della preesistente Comunità montana, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;

e) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare e quali tra essi siano a carico degli enti subentranti.

3) La proposta di piano successorio individua inoltre gli enti che subentrano nella titolarità e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;

b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell’immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;

c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

d) quote di partecipazione societaria di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

g) attività e passività – ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall’esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni.

4) La proposta di piano successorio è trasmessa tempestivamente, e comunque in tempo utile per l’ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che ne prende atto. Essa è trasmessa, altresì, all’”Unione dei Comuni del Frignano” che delibera in merito alla sua approvazione nel corso della seduta di convalida dei consiglieri nonché al Comune di Montese che delibera, per quanto di competenza, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa. Decorsi inutilmente tali termini, si applica l’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 21/2012. Le delibere degli enti in merito all’approvazione del piano e la delibera di presa d’atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.

5) Il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;

b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

c) detta disposizioni per l’assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana estinta.

6) Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il Presidente della Regione diffida il Presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi dieci giorni, decorsi i quali, persistendo l’inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano entro i successivi venti giorni.

Art. 4

Personale

1) La Regione esplica il confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 21/2012.

2) Nel rispetto dei criteri per l’assegnazione del personale definiti ai sensi del predetto art. 18, comma 3, la Comunità montana:

a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l’individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990.

3) Il piano contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.

4) Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5) Il trasferimento del personale opera senza soluzione di continuità a far data dal primo gennaio 2014 contestualmente alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell’art. 2112 c.c.

Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell’ente subentrante.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Art. 5

Somme da introitare da parte della Regione

1) Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana del Frignano sono posti a carico dell’”Unione dei Comuni del Frignano”.

Art. 6

Pubblicazione

1) Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel BURERT della Regione Emilia-Romagna nonché trasmesso tempestivamente agli enti locali interessati per i successivi adempimenti di loro competenza.

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