n.268 del 05.12.2012 (Parte Seconda)

Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR). Indicazione criteri, ai sensi comma 10 articolo 10 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. Finanziamento delle spese che i Comuni sosterranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e per le utenze elettriche

IL PRESIDENTE

HAI TRASLOC

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, dalla Legge 286/2002;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Visti in particolareil comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il comma 10 dell’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, il quale dispone “Secondo criteri indicati dai Commissari Delegati con proprie ordinanze, l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 è effettuata dal Sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari”;

Vista l’ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 con la quale si è stabilito di:

1) di approvare il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, cosi articolato:

- Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione;

- Programma alloggi per l’affitto:

- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES “B”, “C” ed “E” leggere che presentano danni lievi;

- Recupero alloggi ACER danneggiati;

- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili:

a) nelle aree rurali;

b) nei centri urbani gravemente danneggiati;

2) di dare atto che il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” trova specificazione nella relazione allegata all’ordinanza;

3) di dare atto che all’attuazione dei singoli punti del programma si provvederà con appositi specifici atti del Commissario che troveranno copertura finanziaria a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1 agosto 2012.

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;

Vista l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, in ambito urbano;

Vista l’ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione integrativa che modifica e rettifica quella in precedenza approvata con l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012;

Vista l’ordinanzan.45 del 21 settembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimuovibili (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

Vista l’ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 con la quale è stata modificata e rettificata la documentazione in precedenza approvata con l’ordinanza n 44 del 20 settembre 2012;

Vista l’ordinanza n. 53 del 10 ottobre 2012 con la quale, a seguito della richiesta presentata dal Comune di Finale Emilia di rinunciare alla richiesta di moduli abitativi, è stata modificata e rettificata l’ordinanza n. 50 del 03 ottobre 2012, escludendo dalla gara il lotto 4 di Finale Emilia;

Preso atto che a seguito dell’esperimento della gara dei PMAR, tenutosi dal 10/10/2012 al 13/10/2012, si è provveduto alla proposta di aggiudicazione provvisoria dei lotti 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13 effettuata con Decreto n. 117 del 19/10/2012;

Rilevato che a seguito dell’esperimento della gara dei PMRR, tenutosi dal 10/10/2012 all’11/10/2012 si è provveduto alla proposta di aggiudicazione provvisoria dei lotti 1, 2, 3, 4 effettuata con Decreto n. 118 del 19/10/2012;

Atteso che con successivo esperimento di gara tenutosi il 23/10/2012 si è provveduto alla proposta di aggiudicazione provvisoria per il lotto n. 9 di Mirandola addivenendo pertanto al completamento delle procedure di gara per tutti i prefabbricati modulari abitativi rimovibili;

Vista l’ordinanza n.61 del 25/10/2012 con la quale è stata avviatala gara con procedura aperta per la fornitura ed installazione degli arredi dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) al fine di consentire l’utilizzo di tali soluzioni abitative da parte degli assegnatari;

Preso atto che i lavori per la installazione dei PMAR e dei PMRR e delle connesse opere di urbanizzazione sono in corso di esecuzione e verranno ultimati, come da previsioni, nel mese di dicembre 2012;

Ravvisata l’opportunità di indicare, secondo quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, i criteri per l’assegnazione, da parte dei sindaci, dei prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e dei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR);

Sentiti i sindaci dei comuni interessati;

Sentito il Comitato Istituzionale nella seduta del 27 novembre 2012;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di indicare i criteri ai Sindaci per l’assegnazione dei prefabbricati modulari abitativi è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE

1) che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili(PMAR) siano destinati e concessi in utilizzo ai Comuni di Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, San Felice, San Possidonio;

2) che i Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) siano destinati e concessi in utilizzo ai Comuni di Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Correggio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo;

3) che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e che i Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) siano destinati a titolo gratuito all'alloggiamento provvisorio delle persone e nuclei familiari la cui abitazione è stata dichiarata inagibile e risulta inagibile alla data di assegnazione, secondo quanto disposto dall’ordinanza di sgombero emessa dal Comune ed ivi residenti o dimoranti abitualmente alla data del sisma. A questo fine i Comuni possono effettuare le opportune verifiche sulla coincidenza della residenza anagrafica con la dimora abituale allo scopo di appurare se ricorrano i presupposti per confermare la residenza o per effettuare la variazione o cancellazione dall’anagrafe e di conseguenza per farne discendere il diritto o meno all’assegnazione del PMAR. Nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano, è onere del richiedente l’assegnazione dimostrare la dimora abituale nell’abitazione inagibile, ai fini dell’assegnazione del PMAR;

4) che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili(PMAR) e i Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) siano completi dell’impianto di riscaldamento e refrigeramento elettrico, come previsto dalla documentazione approvata con ordinanza n. 41 del 14/09/2012, e siano consegnati agli assegnatari dotati degli arredi necessari, come previsto nell’ordinanza n. 61 del 25/10/2012;

5) che la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati modulari abitativi sia finanziata, come previsto nell’ordinanza n. 41 del 14/9/2012, a carico del fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

6) che le aree per l’urbanizzazione dei PMAR siano assegnate gratuitamente ai Comuni che dovranno farsi carico della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Parimenti saranno immediatamente trasferite ai Comuni le varie concessioni, servitù di passaggio e quanto altro conseguente al tombinamento di canali e fossi eseguiti per consentire l’utilizzo delle aree;

7) che le aree espropriate per l’installazione dei PMAR, siano assegnate ai Comuni e da essi successivamente alla rimozione dei PMAR destinate ad “aree di ricovero” con usi compatibili per le finalità di Protezione Civile. Gli oneri derivanti dalle procedure di esproprio come previsto nell’ordinanza n. 41 del 14/9/2012, sono a carico del fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

8) che le utenze elettriche degli impianti per la pubblica illuminazione delle aree in cui sono presenti i PMAR e degli impianti di sollevamento delle fognature siano trasferite ai Comuni;

9) che il Commissario Delegato, fino al termine del periodo di emergenza, provveda al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in cui verranno insediati i PMAR e per le utenze elettriche che, sulla base di una permanenza presunta dei PMAR sulle aree di circa 5 anni, e considerato un onere per energia elettrica pubblica illuminazione e sollevamenti pari a 100.000,00 annui e spese diverse per manutenzioni ordinarie e straordinarie pari a 300.000,00 annui, risultano essere stimate in Euro 2.000.000,00;

10) che agli oneri di cui al punto 9 si provveda, nei limiti delle disponibilità, con le risorse del Fondo di cui all’art. 2 del DL. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.122;

11) che l’uso provvisorio gratuito dei moduli abitativi dei PMAR e dei PMRR sia assicurato per i Comuni per un periodo massimo di 72 mesi e comunque per gli assegnatari fino al recupero dell’agibilità dell’alloggio occupato prima del 20 maggio 2012. Entro trenta giorni dalla notifica del ripristino dell’agibilità dell’alloggio in precedenza occupato il prefabbricato modulare abitativo, PMAR o PMRR, dovrà essere liberato a cura e spese dell’assegnatario. Trascorso tale termine il Comune dovrà porre in essere tutte le iniziative per il recupero del prefabbricato modulare abitativo al fine di consentire al Commissario Delegato di applicare la clausola contrattuale del buy back (obbligo di riacquisto da parte dell’installatore). Trascorso il termine di trenta giorni all’assegnatario dovrà essere applicato in ogni caso un canone di affitto, che verrà stabilito con apposito atto, proporzionale alla superficie del modulo abitativo;

12) che i costi delle utenze: servizio idrico integrato ed elettrica siano a carico dei nuclei familiari assegnatari dei prefabbricati modulari abitativi PMAR e PMRR. Gli stessi potranno eventualmente usufruire delle agevolazioni previste per l’energia elettrica (progetto SGATE);

13) che i sindaci dei Comuni destinatari dei PMAR e PMRR possano definire le modalità dell'uso provvisorio degli alloggi da parte degli assegnatari, anche attraverso la predisposizione di un apposito disciplinare approvato dalla Giunta comunale;

14) che l’assegnazione dei prefabbricati modulari abitativi PMAR sia effettuata dai sindaci dei Comuni secondo una graduatoria o più graduatorie stilate sulla base di alcune priorità, come ad esempio:

- la numerosità del nucleo familiare;

- la presenza di persone con handicap e di persone con invalidità non -inferiore a 67% (con patologie croniche gravi);

- la presenza di persone non autosufficienti;

- la presenza di anziani, con più di 65 anni;

- la presenza di minori;

15) che l’assegnazione da parte dei Comuni dei prefabbricati modulari abitativi PMAR tenga conto altresì delle diversità culturali e di tradizioni degli assegnatari;

16) che i Comuni, qualora si renda necessario e si manifestino disponibilità, possano destinare alcuni PMAR a uso ufficio o servizio pubblico, dando la priorità a destinazioni e usi a servizio della comunità assegnataria dei suddetti prefabbricati modulari abitativi;

17) nelle more dell’installazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR), è data facoltà ai sindaci dei Comuni destinatari di PMAR, qualora ne abbiano la disponibilità, di dare accoglienza temporanea a nuclei familiari o persone aventi l’azienda agricola nei propri comuni e assegnatari di PMRR;

18) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 5 dicembre 2012

 Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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