SUPPLEMENTO SPECIALE N.190 DEL 21.09.2017

Relazione

Scopo della presente proposta di legge è di rendere più efficaci le misure di sostegno ai piccoli esercizi polifunzionali collocati in realtà montane, o comunque in contesti caratterizzati da piccole dimensioni e rarefazione della rete commerciale.

In tali ambiti, infatti, la presenza di questi esercizi non risponde solo a normali dinamiche economiche, ma fornisce un servizio essenziale alle popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento. Una funzione sociale che, dunque, spiega il sostegno pubblico ad attività che hanno un margine di profitto molto limitato, al pari della clientela alla quale si rivolgono.

Attualmente la norma regionale, attraverso il combinato disposto delle leggi regionali 14/1999 e 41/1997, prevede una priorità nell’attribuzione dei contributi regionali agli esercizi polifunzionali, ma è priva di azioni rivolte specificamente a tale tipologia, con la conseguenza che carenti sono le ricadute pratiche in termini di finanziamenti.

Il pdl, dunque, interviene in modifica delle due citate leggi, che si occupano rispettivamente di programmazione commerciale e di sostegno al commercio, andando a strutturare in maniera organica le tipologie di contributi erogabili specificamente agli esercizi polifunzionali.

L’art. 1agisce riscrive l’art. 9 della l.r. 14/99, ampliandone e specificandone il dettato. Quanto alle caratteristiche che rendono un esercizio “polifunzionale”, l’articolo richiede che si tratti di negozi di piccole dimensioni, in cui il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l’eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande siano esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

Le zone che possono ospitarli sono disagiate, ora perché montane o rurali, ora perché trattasi di piccoli centri abitati carenti nella rete commerciale. Sono i Comuni, sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale, ad individuare le aree interessate e ad essi sono concesse deroghe urbanistiche e di prevedere esenzioni dai tributi di propria competenza, mentre eventuali esenzioni dai tributi regionali sono rinviate a successiva legge.

E infatti con gli articoli successivi si entra nel vivo dei finanziamenti e delle agevolazioni previsti dalla legge 41; mentre gli articoli 2, 3 e 4 si occupano del coordinamento del testo e di richiamare il rispetto della norma comunitaria sul de minimis, l’art. 5 introduce l’art. 11bis dedicato alle azioni finanziabili, che spaziano dall’acquisto e ristrutturazione di locali e aree, attrezzature e merci, all’innovazione tecnologica; dalla realizzazione di punti informativi e sportelli per la cittadinanza, alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento.

L’art. 6 inserisce un ulteriore articolo 11 ter dedicato, invece, alle agevolazioni legate allo sgravio di oneri di urbanizzazione nel caso di recupero e miglioramento edilizio finalizzato all’insediamento dell’esercizio polifunzionale, alla concessione di immobili a titolo gratuito da parte dei Comuni per l’avvio di queste attività, a contributi regionali una tantum per garantire all’attività la soglia di sopravvivenza, e dunque la sua durata nel tempo, che dovranno successivamente essere stabiliti nei modi e negli importi.

La revoca dei contributi ed agevolazioni è prevista nel caso non venga rispettata l’apertura annuale e, con le modalità indicate dal bando di erogazione, se venga cessata o trasferita l’attività senza previo consenso del Comune.

Infine, l’art. 7 prevede una clausola valutativa che servirà a valutare l’impatto concreto della norma sul territorio. Non è invece necessaria una norma finanziaria perché la modifica si appoggia su quella della legge 41/97, che dovrà essere implementata con i fondi necessari.

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