n.113 del 20.07.2011 periodico (Parte Seconda)
Approvazione del Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DPR 30 luglio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- la Direttiva del consiglio 91/68/CEE) del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini e s.m.i;
- il DPR 30 dicembre 1992, n. 556 “Regolamento per l’attuazione della Direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini”;
- il DM 10/5/1993 “Aggiornamento delle tariffe relative alle prove diagnostiche effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi”;
- il DM 2/7/92, n. 453 “Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”;
- il DM 31/5/1995, n. 292 “Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”;
- il DM 12/8/1997, n. 429 “Regolamento recante modificazioni al DM 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal DM 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al DM 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al DM 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini;
- il Regolamento (CE) n. 535/2002 che modifica l’Allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE;
- il Regolamento (CE) n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, modificato dal Regolamento(CE) n. 1760/2007 e dal Regolamento (CE) n. 933/2007;
- il DM 16/5/2007“Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali»;
Richiamate altresì:
- la L.R 4/04 “Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo” ed in particolare l’art. 4 “Condizioni sanitarie” laddove prevede che gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti;
- la delibera di Giunta 878/01 “Istituzione della figura del veterinario riconosciuto per le aziende che allevano animali destinati alle produzioni alimentari, per l’attuazione di sistemi e piani di sorveglianza e qualificazione sanitaria delle aziende zootecniche”;
Tenuto conto:
- della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2011/277/UE del 10 maggio 2011, che riconosce la Regione Emilia-Romagna territorio ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis);
- che la percentuale di allevamenti ovini e caprini ufficialmente indenni da brucellosi presenti in Emilia-Romagna al termine del 2010 è risultata maggiore del 99%;
Considerata la rilevanza del controllo - sia nella fase di movimentazione che nella strutture di concentramento degli animali - in quanto elemento fondamentale per garantire la prevenzione, la sorveglianza sulla diffusione dell’infezione, la tracciabilità degli animali e delle loro produzioni, la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare;
Atteso che la decisione della Commissione europea sopra richiamata provvede al riconoscimento della qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina sulla base dei dati epidemiologici del territorio dell’Emilia-Romagna;
Ritenuto di poter ridurre la frequenza dei controlli di routine - portandoli a cadenza biennale - per brucellosi degli ovini e dei caprini nelle aziende ufficialmente indenni della regione Emilia-Romagna;
Rilevata la necessità di dotarsi di un piano di controllo la cui attuazione consenta, attraverso un razionale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, di perseguire gli obiettivi di conservazione e miglioramento dello stato sanitario del patrimonio ovino e caprino della regione Emilia-Romagna nonché di mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi ovina e caprina;
Atteso che il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali ha elaborato un documento recante “Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina” concernente la individuazione delle attività essenziali a conseguire gli obiettivi sopra descritti;
Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione del suddetto Piano regionale di controllo della brucellosi ovina e caprina;
Dato atto del parere allegato
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato A “Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina” parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti per lo svolgimento di tutti i compiti necessari all’esecuzione del Piano, ivi compresa la sua pubblicizzazione e trasmissione alle aziende sanitarie e l’esecuzione delle verifiche delle azioni effettuate;
- di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.