n.256 del 18.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 - Determinazione in via provvisoria dell'indennità di occupazione d'urgenza, dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione temporanea preordinata all'esproprio

Si avvisa che in data 30/7/2021 è stata adottata con il nr. 458 la delibera di approvazione del “DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 - DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO E DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO relativo alla realizzazione dei seguenti interventi:

- “Realizzazione area di laminazione e messa in sicurezza del rio Enzola”, codice intervento 16948, CUP G55H21000310001;

- “Messa in sicurezza e consolidamento delle arginature del rio Enzola con realizzazione di manufatto derivatore in area di laminazione laterale”, codice intervento 16950, CUP G25H21000120001.

Procedimento disciplinato dai seguenti provvedimenti di carattere straordinario: (i) Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, n. 18 del 24 febbraio 2021 di approvazione del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici OCDPC n. 503 del 26/1/2018; (ii) Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018 e successive modifiche; (iii) OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018; (iv) OCDPC n. 601 del 1 agosto 2019

Testo Decreto:

Visti e richiamati quale parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, da aversi qui trascritti in ogni loro parte:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna 18 del 24/2/2021 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all' articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”", con cui sono stati assegnati al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale due finanziamenti rispettivamente di:

“Realizzazione area di laminazione e messa in sicurezza del rio Enzola”, codice intervento 16948, CUP G55H21000310001 un euro 700.000,00;

“Messa in sicurezza e consolidamento delle arginature del rio Enzola con realizzazione di manufatto derivatore in area di laminazione laterale”, codice intervento 16950, CUP G25H21000120001 euro 1.100.000,00.

- il Decreto 40/2020, all’articolo 2 paragrafo 2.2, sotto la rubrica “Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi”, dispone: “Deroghe. Ai sensi dell’articolo 2 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, tutti gli interventi del presente piano sono attuati con le modalità di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018 e successive modifiche (in particolare le modifiche di cui alla OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018 e dalla OCDPC n. 601 del 01 agosto 2019), anche al fine del tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati in premessa ed in particolare dell’immediato avvio e realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle tempistiche del successivo paragrafo 2.3. Per la realizzazione degli interventi l’articolo 4 dell’OCDPC n. 558/2018 prevede, come modificato dalla OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018 e dalla OCDPC n. 601 del 1/8/2019, la possibilità per il Commissario delegato e per gli eventuali Soggetti Attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, mentre all’art. 14 sono specificate le procedure per l’approvazione dei progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori;

- il paragrafo 2.3 dell'articolo 2 del Decreto 18/2021 che dispone: “Termine ultimo per la stipula dei contratti di affidamento. Entro il 31 dicembre 2021 i soggetti attuatori dovranno aver stipulato i contratti di affidamento o la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti degli interventi programmati nel presente piano al fine dell’attuazioni delle disposizioni previste dall’articolo 2 comma 3-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019. In caso di mancata stipula dei contratti il finanziamento programmato verrà revocato.

dato atto che:

- a seguito della conferenza dei Servizi convocata in prima seduta il 7/6/2021 e conclusasi positivamente in seconda seduta il 24/6/2021, acquisite le autorizzazioni/pareri di rito, il Soggetto attuatore con Delibera Presidenziale n.421 del 7 luglio 2021 ha approvato i progetti definitivi di che trattasi;

considerato che:

- la Delibera Presidenziale n. 421 del 7 luglio 2021 di approvazione degli atti della conferenza dei servizi e dei progetti definitivi e delle varianti urbanistiche, dà altresì atto della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e dell'apposizione del vincolo espropriativo;

- il Soggetto attuatore, nel caso sia necessario effettuare occupazioni d’urgenza e/o espropriazioni debba emettere tutti gli atti necessari al perfezionamento del procedimento di esproprio compreso il decreto di occupazione d’urgenza, la redazione dello stato di consistenza, il verbale di immissione in possesso dei suoli;

- i due interventi in argomento prevedono la realizzazione di opere all’interno di aree private, come riportato negli elaborati relativi al piano particellare d’esproprio (L1 - Piano particellare di esproprio: Relazione e Calcolo indennità e L2 - Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale), redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

- come si desume dalla documentazione in atti, la Regione Emilia-Romagna ha ratificato le posizioni definitive espresse in esito alla Conferenza di servizi comportanti approvazione dei progetti definitivi in variante agli strumenti urbanistici predetti, nonché apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

preso atto che ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 il Soggetto attuatore ha provveduto a comunicare a mezzo PEC o raccomandata A.R. agli interessati, di cui era nota la residenza, l’avvio del procedimento espropriativo, assegnando giorni 7 per le eventuali osservazioni, e che nel predetto termine sono pervenute tre osservazioni da parte di privati:

Considerato che le osservazioni pervenute sono state valutate e, per quanto attiene alla procedura espropriativa, sono state integralmente contro dedotte nell’ambito della Conferenza di Servizi come attestato dal relativo verbale;

Visto il disposto dell’art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 in merito all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

Appurato che ai sensi dell’art. 1, comma 7 dell’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, gli interventi ricompresi nell’ordinanza medesima sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. 14, comma 2 dell’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari delegati e degli eventuali Soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione dell’opera o all’imposizione dell’area di rispetto e comporta vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

Preso atto che alla luce di quanto riportato al punto precedente, le aree interessate dalla procedura di esproprio risultano regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del T.U.E.;

Atteso che il termine utile per l’emanazione del decreto di esproprio, ai sensi di legge è fissato in 5 anni dalla data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera;

Visto i Piani particellare d’esproprio (L1 - Piano particellare di esproprio: Relazione e Calcolo indennità e L2 - Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale) facente parte dei progetti definitivi approvati con Delibera Presidenziale n.421 del 7 luglio 2021, contenente la descrizione degli immobili di cui è previsto l’esproprio, con l’indicazione dell’estensione, dei dati identificativi catastali e dei proprietari iscritti nei registri catastali;

Viste le indennità provvisorie di esproprio, indicate nel piano particellare, determinate in sede di progettazione ai sensi del T.U.E. e riportate negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento (L1 - Piano particellare di esproprio: Relazione e Calcolo indennità e L2 - Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto che per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di esproprio è dovuta ai proprietari l’indennità di occupazione stimata nella misura di 1/12 dell’indennità di esproprio in ragione di anno, e per ogni mese e frazione di mese nella misura di 1/12 di quella annua,

Considerato che ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art. 22-bis del T.U.E., trattandosi di intervento ricompreso tra quelli individuati dall’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018, del 15/11/2018 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

Considerato che trova applicazione il disposto dell’art. 4, comma 1 dell’Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, con cui si dispone che “per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: …..omissis…. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli,;6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 24, 28, e 49”;

Dato atto che la spesa per le procedure espropriative trovano copertura nel quadro economico dei progetti in argomento;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. 37/2002 e s.m.i.;

In esecuzione dell’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale c.f. 91149320359, nel contesto del presente atto indicato con la sigla “CBEC o CONSORZIO o SOGGETTO ATTUATORE“, in persona del Sig. Marcello Bonvicini nato a nato a Reggio Emilia il 18/10/1970 c.f. BNVMCL70R18H223N, nominato Presidente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 276 di data 26 aprile 2021

decreta

1. ai sensi dell’art. 22-bis e dell’art. 49 del T.U.E., per consentire l’esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO ENZOLA” nei Comuni di Bibbiano e Quattro Castella e di “REALIZZAZIONE AREA DI LAMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL RIO ENZOLA” in Comune di Quattro Castella, nell’ambito di interventi urgenti di protezione civile conseguenti a eccezionali eventi meteorologici, di cui ai progetti definitivi richiamati in premessa, è pronunciata in favore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, quale autorità espropriante in nome e in conto del Comune di Bibbiano e del Comune di Quattro Castella, ai sensi del disposto dall’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e l’occupazione temporanea preordinata all’esproprio dei beni indicati nell’allegato piano particellare dei due progetti (Allegati 1 e 2 L1 - Piano particellare di esproprio: Relazione e Calcolo indennità e L2 - Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale), siti nei Comuni di Bibbiano e Quattro Castella, per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di esproprio come riportate nell’allegato piano particellare richiamato (Allegati 1 e 2 L1 - Piano particellare di esproprio: Relazione e Calcolo indennità e L2 - Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale) e parte integrante e sostanziale del presente decreto; per quanto riguarda l'indennità di occupazione temporanea preordinata all’esproprio, è stimata nella misura di 1/12 dell’indennità di esproprio in ragione di anno, e per ogni mese e frazione di mese nella misura di 1/12 di quella annua e verrà liquidata a fine occupazione in ragione della sua durata reale;

2. l’esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell’immissione nel possesso, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all’art. 24, del T.U.E., avrà luogo nei giorni 30 e 31 agosto 2021 alle ore 09.00 alle 18.00 e, ove occorra, nei giorni successivi, data che viene fissata entro e non oltre il termine di tre mesi dall’emanazione del presente provvedimento, e perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine di 5 anni;

3. di incaricare conseguentemente il Dott. Aronne Ruffini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il quale, ove necessario, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, di introdursi nelle sopra indicate proprietà al fine di redigere, al momento dell’occupazione dei terreni e dell’immissione in possesso, lo stato di consistenza dei beni da occupare in concomitanza con la redazione dei verbali di immissione in possesso; detti verbali devono redigersi in contraddittorio con i proprietari o, in loro assenza o in caso di rifiuto, con l’intervento di due testimoni; nel contraddittorio sono ammessi gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti;

4. Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R. ai privati espropriandi, identificati nel pianto particellare d’esproprio;

5. i privati che intendano accettare le indennità di esproprio e di occupazione temporanea preordinata all’esproprio loro attribuite, dovranno darne comunicazione all’autorità espropriante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, nel rispetto del disposto dal comma 1 dell’art. 22 bis del T.U.E.; a tale scopo, dovranno inoltrare nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile. Il pagamento dell’indennità di esproprio avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, con l’individuazione definitiva delle superfici espropriande e sia possibile emanare il decreto definitivo di esproprio;

6. in caso di accettazione delle indennità di occupazione temporanea preordinata all’esproprio come sopra definita, la liquidazione dell’ammontare dell’indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata sarà effettuata soltanto a fine occupazione, pertanto il pagamento diretto ai proprietari delle somme accettate a titolo di indennità di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio avrà luogo, senza alcun’altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale;

7. qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l’accettazione dell’indennità di esproprio. Il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l’esproprio che per l’occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà e, se del caso, depositando un’idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti dall’autorità espropriante in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l’immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso il Servizio Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

8. in caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione temporanea si intenderanno non accettate e pertanto il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal T.U.E.;

9. per gli effetti dell’art. 22-bis comma 1 del T.U. espropri, il privato che non ha accettato la misura dell’indennità di esproprio potrà presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, osservazioni scritte e depositare documenti. Entro il medesimo temine la ditta che intenda rifiutare l’indennità offerta potrà optare per la stima dell’indennità definitiva da redigersi a cura di una terna di tecnici (di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale su istanza di chi vi abbia interesse) ai sensi dell’art. 21 del T.U. espropri. In questo caso, il privato interessato dovrà anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dall’Autorità espropriante a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Ai sensi dell’art. 21 comma 6 del T.U. espropri, le spese della terna sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio”

Allegati del Decreto (omissis)

Allegato 1 - Piano particellare d’esproprio

Progetto: Messa in sicurezza e consolidamento delle arginature del rio Enzola con realizzazione di manufatto derivatore in area di laminazione laterale Codice intervento 16950 CUP G25H21000120001 “Importo €. 1.100.000,00

L1 - Piano particellare di esproprio: Relazione e Calcolo indennità

L2 - Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale

Allegato 2 - Piano particellare d’esproprio

Progetto: Realizzazione area di laminazione e messa in sicurezza del rio Enzola” Codice intervento 16948, CUP G55H21000310001 importo €. 700.000,00

L1 - Piano particellare di esproprio: Relazione e Calcolo indennità

L2 - Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale

Informazione generale: gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la sede del Consorzio di Bonifica in Corso Garibaldi n.42 a Reggio Emilia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e consultabili sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (https://www.emiliacentrale.it/consulta-i-progetti-del-rio-enzola/ e https://mail2.emiliacentrale.it/albo/)

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