n.130 del 24.05.2023 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo dell'accreditamento della RTR-E Gaibola con variazione per trasferimento di sede erogativa e numero complessivo dei posti letto accreditati, gestita da ASSCOOP Soc. Coop. Sociale con sede a Bologna
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 1830/2013 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche”;
- n. 1831/2013 “Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 286/2014 “Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n. 1830/2013 e DGR n. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n.624/2013)”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019;
Vista la determinazione n. 15421 del 27/8/2019 ad oggetto “Rinnovo accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica Gabiola ubicata a Bologna e gestita da ASSCOOP SOC.COOP.SOCIALE, con sede legale a Bologna;
Vista la determinazione n. 6068 del 9/4/2020 “Residenza sanitaria psichiatrica Gabiola. Superamento prescrizione di cui alla determinazione n. 15421/2019;
Vista la richiesta di variazione per trasferimento della sede erogativa della RTR-E “Gaibola” da Via Gaibola n.22 a Via Campagnoli n. 11 (BO) e ampliamento del numero di posti letto accreditati da 9 a 12 presentata dalla cooperativa sociale ASSISTENZA SERVIZI SOCIALI SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE in sigla ASSCOOP SOC. COOP. SOCIALE;
Acquisito in merito il parere favorevole dell’Azienda USL di Bologna e rilasciato il relativo nulla osta regionale;
Preso atto della domanda di variazione dell’accreditamento presentata dal legale rappresentante di ASSCOOP SOC. COOP. SOCIALE prot.24.2.2023.0176507.E per trasferimento di sede erogativa delle prestazioni da Via GAIBOLA nr. 22 a via SIGISMONDO CAMPAGNOLI nr. 11, BOLOGNA e ampliamento dei posti letto accreditati presso la RTR-E “Gaibola” da 9 a 12;
Dato atto che il nuovo provvedimento di autorizzazione all’esercizio per la struttura di cui trattasi è stato rilasciato dal Comune competente;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;
Dato atto che la struttura rientra nel fabbisogno dell’Azienda USL territorialmente competente;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Settore regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive e oggettive previste e necessarie;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la delibera di Giunta regionale n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la delibera di Giunta regionale n. 380/23 recante “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la delibera di Giunta regionale n. 2114 del 5/12/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;
determina
per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa
1) di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, il rinnovo con variazione dell’accreditamento per trasferimento di sede erogativa della residenza psichiatrica RTR-E “Gaibola” da Via GAIBOLA nr. 22 a Via Sigismondo Campagnoli nr. 11, Bologna e ampliamento dei posti letto accreditati da 9 a 12 precisando che, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale a far data dall’atto di rinnovo dell’accreditamento n. 15421 del 27/8/2019 (scadenza 26/8/2024), ai sensi del comma 3 dell’art. 23 della L.R. n.22/2019;
2) di prevedere che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
3) di prevedere che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
4) di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013”;
5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.