n.317 del 10.11.2021 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 27 e 31 - Consorzio Acquedotto Rurale Tugo - Domande 21.12.2015 di rinnovo e 02.04.2021 di variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso consumo umano e zootecnico, da sorgenti in comune di Langhirano (PR), loc. Cozzano. Rinnovo con variante di concessione di derivazione. Proc PRPPA1272/15RN02. SINADOC 12822
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire al CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE TUGO, con sede legale in Provincia di PARMA, STRADA CALESTANO n. 19/1, CAP 43013, Comune di LANGHIRANO (PR), C.F. 92175310348, il rinnovo e la variante sostanziale per incremento del volume di prelievo annuo dell concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgenti, codice pratica PRPPA1272/15RN02, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31.12.2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2021-5004 del 07/10/2021 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31.12.2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)