n.272 del 22.08.2018 periodico (Parte Seconda)

Proroga delle misure straordinarie di gestione del cinghiale nell'area situata nella porzione sud est della Città Metropolitana di Bologna di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 16 aprile 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 il quale prevede:

- che le Regioni abbiano la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico e per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche anche nelle zone vietate alla caccia;

- che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l’art. 35 il quale dispone che la gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. Nel territorio dei Parchi è vietata l'attività venatoria, nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di cui all'art. 37;

- l'art. 36 il quale prevede che, allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale, la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale;

- l’art. 37 il quale stabilisce che nel territorio dei Parchi e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica; detti interventi devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati;

- l’art. 38 che ammette l’esercizio venatorio nelle aree contigue dei Parchi regionali nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii. ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l’art. 60, comma 1, a norma del quale i piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamato in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, l’art. 16 recante “Controllo delle specie di fauna selvatica” a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite nei soprarichiamati articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 103 del 16 gennaio 2013 avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche di cui all’art. 4 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e conferma degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica di cui all’art. 5 della L.R. n. 8 del 1994”, che, tra l'altro, ha stabilito che le Province aggiornino i rispettivi Piani, recependo le indicazioni regionali relative alla densità obiettivo della specie di ungulati, ivi compresa la densità prevista in caso di compresenza di più specie in un medesimo territorio e la definizione di una soglia massima di danno tollerabile per unità di gestione, sulla base della quale rapportare il prelievo della specie cinghiale, con la finalità di ridurre i danni prodotti sulle colture agricole;

Visto, altresì, il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Bologna;

Richiamate le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la gestione del cinghiale”, predisposte da ISPRA e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente, che fanno rilevare come sia indispensabile in territori vasti e frammentati, dove sono presenti istituti con differenti finalità (ambiti di caccia pubblici e privati e aree protette) un’armonizzazione degli obiettivi, un coordinamento dell’attività di contenimento della specie e una contemporaneità degli interventi attuati finalizzata ad evitare spostamenti di animali tra le diverse zone;

Dato atto:

- che il territorio della Città Metropolitana di Bologna, se rapportato al restante territorio regionale, è caratterizzato da una presenza molto elevata di cinghiali, da un prelievo annuale di individui, effettuato sia in attività di caccia che in “controllo”, molto consistente ma soprattutto da un impatto sulle produzioni agricole tra i più elevati in ambito regionale;

- che in particolare l’area posta a sud-est del territorio bolognese - comprendente il territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, parte dei Distretti venatori di gestione 1, 2, 4 e 5 dell’Ambito Territoriale di Caccia BO2, le Aziende Faunistico-Venatorie denominate “Garufola” e “San Salvatore di Casola” e i restanti territori contermini al Parco - caratterizzata da un’elevata antropizzazione e dalla presenza di una importante rete viaria, benché classificata negli strumenti di pianificazione faunistica provinciali quale area con densità tendente a zero per la specie cinghiale, rappresenta a tutt’oggi una delle zone maggiormente problematiche;

Dato atto che le attività di contenimento del cinghiale nell’area sopra specificata sono state attuate nelle seguenti modalità:

- attuazione del “Piano di controllo del cinghiale (Sus scrofa) nel territorio della Provincia di Bologna” approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Bologna n. 121/2010, successivamente modificato con deliberazione della Giunta provinciale di Bologna n. 82/2013, tutt’ora vigente;

- attuazione del “Piano di gestione e controllo del cinghiale nel Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 2015-2019” nel territorio di competenza approvato con Deliberazione del Comitato esecutivo n. 78 del 20 dicembre 2014;

- gestione venatoria effettuata con le modalità e nei tempi previsti dalle norme vigenti nei Distretti dell’ATC BO2 e nelle Aziende Faunistico-Venatorie;

Atteso inoltre che, al fine di ricercare una sinergia più incisiva tra i soggetti operanti nella gestione faunistica del territorio interessato, il 30 maggio 2016 presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca si è svolto un incontro i cui esiti sono conservati agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo NP/2018/11162 del 3 giugno 2018;

Preso atto che a seguito di detto incontro si è pervenuti ad un’“Intesa operativa per la gestione coordinata del cinghiale nel comprensorio comprendente il territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, i Distretti venatori 1, 2, 4 e 5 dell’Ambito Territoriale di Caccia BO2, le Aziende Faunistico-Venatorie denominate “San Salvatore di Casola” e “Garufola” ed i territori contermini di competenza della Città Metropolitana di Bologna” che prevede in particolare:

- il rafforzamento e la gestione coordinata degli interventi di controllo della specie cinghiale;

- la formulazione di un piano d’azione sinergico al fine di ridurre la presenza del cinghiale e limitare i danni arrecati alle produzioni agricole nell’area interessata;

- la costituzione di un gruppo di coordinamento operativo composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti interessati;

- la verifica puntuale dei risultati ottenuti nell’ambito di incontri mensili;

Vista la deliberazione n.551 del 16 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale, al fine di rendere maggiormente incisivo il prelievo del cinghiale nella zona di interesse, ha approvato “Misure straordinarie per la gestione coordinata delle attività di prelievo del cinghiale nell’area situata nella porzione sud est della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, Parte dei Distretti venatori di gestione 1,2,4,5 dell’Ambito Territoriale di Caccia BO2, le Aziende Faunistico-Venatorie denominate “Garufola” e “San Salvatore di Casola” e i restanti territori contermini al Parco, ricadente nei Comuni di Pianoro, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro e Bologna” con la quale:

- ha definito la localizzazione territoriale e le finalità del piano;

- gli operatori, le modalità e i tempi di attuazione;

- ha stabilito in tre mesi dalla data di approvazione la durata del piano straordinario, prorogabili senza limiti temporali con atto del Dirigente del Servizio regionale Attività Faunistico-Venatorie e Pesca;

Dato atto che in data 3 luglio 2018 questo Servizio, cui competono le funzioni di coordinamento e verifica dei risultati ottenuti, ha convocato un incontro con tutti i soggetti attuatori del piano stesso, unitamente agli Amministratori pubblici dei Comuni interessati e alle Organizzazioni Professionali Agricole, condividendo la necessità di prorogare le attività previste dal “Piano”;

Ritenuto, per quanto soprariportato e considerato, di provvedere con il presente atto alla proroga del periodo di attuazione delle “Modalità di gestione del cinghiale nell’area sud est di Bologna ricadente nei Comuni di Pianoro, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro e Bologna meglio definita come Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa e zone limitrofe, di cui alla deliberazione n.551/2018 per ulteriori tre mesi, pertanto sino al termine del mese di ottobre.

Visto:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Viste altresì:

- la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di prorogare sino al termine del mese di ottobre 2018 le “Misure straordinarie per la gestione coordinata delle attività di prelievo del cinghiale nell’area situata nella porzione sud est della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, Parte dei Distretti venatori di gestione 1,2,4,5 dell’Ambito Territoriale di Caccia BO2, le Aziende Faunistico-Venatorie denominate “Garufola” e “San Salvatore di Casola” e i restanti territori contermini al Parco, ricadente nei Comuni di Pianoro, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro e Bologna, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 551/2018;
  3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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