n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento con prescrizioni di UOM per trasporto intraospedaliero gestite da Fondazione CATIS

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“; 

- la propria circolare n.6 del 20/03/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009; 

- la nota del Direttore generale dell’AUSL di Bologna Prot. 2013/02225788 del 18/09/2013 con la quale era stato comunicato il quadro riassuntivo del fabbisogno, riferito al Catis, delle UOM e delle ore per il trasporto non urgente ad esclusione di quelle relative ai trasporti intraospedalieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 

- la propria determina n 3674 del 19/03/2014 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla Fondazione Catis con sede legale in Bologna, via dei Lapidari, 1/5, che prevede il fabbisogno annuo di 53.000 ore di trasporto non urgente, non comprensivo, dell’attività di trasporto intraospedaliero dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 

Viste: 

- la nota Prot. 62/2014 del 07/04/2014 con la quale il legale rappresentante di Fondazione Catis ha segnalato che nella determina n 3674 del 19/03/2014 non era stato tenuto conto del trasporto sanitario intraospedaliero svolto dalla suddetta Fondazione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 

- la nota prot. PG 2014/209851 del 15 maggio 2014 a firma Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri di questa Direzione Generale, con la quale è stato chiesto all’Azienda USL di Bologna e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna di comunicare eventuali integrazioni alle note già trasmesse (nota AUSL di Bologna Prot. 2013/02225788 del 18/09/2013) sulla base delle quali erano stati definiti i volumi di attività all’interno delle determine di accreditamento; 

- la nota del Direttore generale dell’AUSL di Bologna Prot. 51152 del 03/06/2014 che, confermava la presenza delle ore di trasporto intraospedaliero dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna nella delibera aziendale di fabbisogno n.407 del 22/12/2010, ma nel contempo comunicava di non averla inserita nella nota Prot. 2013/02225788 del 18/09/2013 con la quale era stato comunicato in modo definitivo il quadro riassuntivo del fabbisogno, riferito al Catis in funzione all’intervenuta separazione degli accordi di fornitura tra le due Aziende; 

- in data 20/06/2014 con nota Prot 19281 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna indicava in prima istanza 18.033 ore, riferito al 2013, in capo a Fondazione Catis di ambulanza di trasporto intraospedaliero; 

- la successiva Deliberazione n.77 del 11/02/2015 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna nella quale il fabbisogno annuo dei trasporti intraospedalieri è rideterminato in complessive 12.625 ore annue per Fondazione CATIS; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, in applicazione dell’art.9, co. 5, L.R. 34/98 e successive modifiche, di concedere l’accreditamento per le UOM gestite da Catis di trasporto non urgente intraospedaliero indicate nella Deliberazione n.77 del 11/02/2015 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per un complessivo di 12.625 ore annue. L'accreditamento in argomento è concesso con prescrizioni al fine di consentire alla Fondazione Catis, di superare le problematiche rilevate entro i termini meglio specificati al punto 1) del dispositivo del presente atto; 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie; 

Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012; 

Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013; 

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri; 

determina: 

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Fondazione CATIS con sede legale in Bologna, via dei Lapidari, 1/5: 

  • le UOM di trasporto non urgente intraospedaliero dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna indicate nella Deliberazione n.77 del 11/02/2015 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per un complessivo di 12.625 ore annue; 

con la seguente prescrizione: 

  • entro dicembre 2015 tutti i trasporti devono essere effettuati con ambulanze che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento;
  • in coerenza con quanto previsto dal contratto di fornitura con l’Azienda Usl di Bologna la formazione del personale dipendente dovrà essere completata entro settembre 2015; 

2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato; 

5) di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare le modalità adottate per la permanenza dei requisiti, di verificare che le prescrizioni siano state superate; 

6) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale; 

7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate 

8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

9) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina