n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Ampliamento per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in comune di Minerbio (BO)", proposto dalla Società R.C. Trasporti e Commercio Metalli S.R.L.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE AACM, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/110361 del 30/7/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/531555 del 30/7/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e smi, per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 4/2018, il progetto di Ampliamento per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi , in comune di Minerbio (BO)” dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni - condizioni ambientali di seguito indicate:

Per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico:

1. per non incrementarne la vulnerabilità non potranno essere stoccati rifiuti pericolosi in esterno. Si chiede quindi di allegare all’istanza di Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi, l’elenco delle tipologie che possono essere stoccate nei cassoni a tenuta in esterno, tra le quali non potranno essere ricompresi rifiuti pericolosi.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale/ambientale:

2. In relazione al rifiuto identificato dall’ EER 190812 - Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, essendo potenzialmente putrescibile, si ritiene più corretto, per la natura e la tipologia di rifiuto, prevedere il conferimento diretto dal depuratore all’impianto di destinazione finale, senza la possibilità di stoccaggio presso il centro. Si chiede pertanto di non inserirlo tra i rifiuti oggetto di istanza di autorizzazione.

3. In merito all’organizzazione degli spazi nel fabbricato per le S1 e S2, è necessario, in fase di istanza di AU ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, presentare una tavola in cui siano indicate con maggior dettaglio le aree adibite a stoccaggio, le zone di passaggio ed i corridoi che possono permettere l’accesso e l’ordinato stoccaggio dei rifiuti. Inoltre si chiede di valutare una organizzazione che tenda ad accorpare maggiormente le aree di stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi e quelle di rifiuti solidi non pericolosi.

4. Nelle aree L1 ed L2 in cui è previsto il mantenimento della pavimentazione in cemento esistente, si ritiene necessario prevedere un trattamento antiacido/antiolio almeno per l’area interessata dallo stoccaggio di rifiuti a base di solventi e di oli/emulsioni oleose. Si chiede di dichiarare l’impegno a realizzare tale intervento nell’istanza di AU ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

5. In relazione alla presenza di una cappa di aspirazione nella postazione di travaso, che viene utilizzata saltuariamente, si chiede di riportare in allegato all’istanza di AU ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, una descrizione dettagliata sulle caratteristiche dell’emissione, al fine di consentire l’autorizzazione del punto di emissione e l’eventuale necessità di prevedere sistemi di abbattimento.

6. In fase di autorizzazione dell’impianto dovrà essere presentata una tavola in cui deve essere meglio definito il percorso dei mezzi in entrata ed in uscita per/dai fabbricati 1 di Via Marzabotto n.20 e fabbricato 2, di Via Marzabotto, 18.

La verifica dell’ottemperanza delle presenti prescrizioni compete ad ARPAE.

c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE APAM;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, e al Comune di Minerbio, alla Città Metropolitana di Bologna, all’Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Sanità Pubblica Area Nord e al Consorzio della Bonifica Renana;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.

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