n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Città di Carpi di Fossoli di Carpi (MO) - Accreditamento in via provvisoria di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 12046 del 24.09.2012

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Poliambulatorio privato Città di Carpi, via Martinelli n. 10, Fossoli di Carpi (MO), già accreditato con proprio atto n. 14059 del 2/12/2010 e in via provvisoria con proprio atto n. 12046 del 24/9/2012, l'ampliamento dell’accreditamento in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso su base documentale:

- Attività di Diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale – attività di TC a fascio conico (cone beam ct);

- Neurologia (visite ed elettromiografia di base);

- Ortopedia (visite);

2) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui alla deliberazione n. 12046/2012 e per quelle di cui al precedente punto 1), ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4) l’ampliamento dell'accreditamento di cui al punto 1) decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

5) di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo degli ampliamenti di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni, meglio specificate negli atti citati):

- Angiologia

- Cardiologia

- Chirurgia generale

- Dermatologia

- Endoscopia digestiva

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale)

- Gastroenterologia

- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia)

- Neurologia (visite ed elettromiografia di base)

- Oculistica

- Ortopedia

- Otorinolaringoiatria

- Urologia

- Attività di diagnostica per immagini (radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct);

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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