n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda)
Art. 11 della legge regionale 18 luglio 2017, n.14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attrazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 per la gestione degli ungulati che disciplina la caccia di selezione anche della specie cinghiale;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016 recante “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio””, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
Viste inoltre:
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 7 comma 2 che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992;
- la Legge Regionale n. 14 del 18 luglio 2017 che all’art. 11 ha modificato l’art. 56 della già citata Legge Regionale n. 8/1994, introducendo il comma 3 bis, il quale prevede che, per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;
- le indicazioni tecniche pervenute da ISPRA con Pec 7139969 del 16 novembre 2016, acquisite agli atti e registrata al protocollo del Servizio Attività faunistico-venatorie con PG/2016/0721519 in data 17 novembre 2016, relative alla corretta somministrazione di fonti alimentari attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;
Preso atto dei contenuti degli strumenti di pianificazione regionali e provinciali con riferimento all’impatto della specie sulle produzioni agricole, che indicano il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo e il metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola, con particolare riferimento a quelli nei quali è stata superata la soglia di danno tollerabile indicata nei piani faunistici provinciali;
Ritenuto pertanto di provvedere a recepire le indicazioni di ISPRA e contestualmente ad approvare la disciplina per l’utilizzo di esche alimentari nella caccia di selezione al cinghiale, in attuazione delle previsioni di cui al citato art. 56, comma 3 bis della Legge regionale n. 8/1994, nella formulazione contenuta nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Atteso che, con nota prot. PG/2017/554376 del 28 luglio 2017, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha sottoposto ad ISPRA la proposta di disciplina di cui al citato allegato 1;
Acquisito il parere di ISPRA pervenuto al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con nota prot. 38595/T-A23 in data 31 luglio 2017, assunta agli atti con protocollo PG/2017/557162 in pari data;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
- di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare nella formulazione di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale, in attuazione dell’art. 56 comma 3 bis della Legge Regionale n. 8/1994;
- di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.