n.157 del 18.06.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Messa in opera, nell'area "impianti sud" della cava Manzona, di impianto fisso di frantumazione per recupero rifiuti non pericolosi", localizzato nel comune di Ravenna e proposto da Impianti Cave Romagna S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Messa in opera, nell’area impianti sud della cava Manzona, di impianto fisso di frantumazione per recupero rifiuti non pericolosi” localizzato nel comune di Ravenna proposto da Impianti Cave Romagna S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate: 

1. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto di recupero rifiuti in progetto, dovranno essere realizzati gli interventi di piantumazione previsti dal progetto quale misura di mitigazione dell’impatto in atmosfera, raccomandando di prevedere la manutenzione degli stessi tramite interventi di innaffiatura e sostituzione delle piante disseccate. A tale scopo il proponente dovrà, sempre prima della messa in esercizio dell’impianto, darne evidenza attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relazioni anche foto documentate, da presentare ad Arpae di Ravenna;

2. entro 6 mesi dall’entrata in esercizio dell’impianto a pieno regime, dovrà essere effettuato un collaudo acustico presso i recettori R1 ed R2 al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal modello previsionale presentato in sede di screening. Le misurazioni dovranno essere effettuate nella condizione peggiorativa. Entro i trenta giorni successivi dovrà essere inviata la relazione tecnica riportante le misure e le conclusioni ad Arpae di Ravenna;

3. in sede di istanza autorizzativa, deve essere presentata una procedura finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse da adottare durante lo svolgimento delle attività, comprensiva di tempistiche in ordine alla frequenza e durata delle operazioni di bagnatura dei cumuli, della viabilità, esplicitando anche le dotazioni disponibili o che saranno rese disponibili in sito, prevedendo l’attivazione del suddetto sistema anche in funzione delle condizioni meteo considerando non solo le giornate di siccità, in cui si dovranno intensificare le operazioni di; bagnatura, ma anche durante le giornate di forte vento alla procedura dovrà essere allegata specifica tavola ove sia rappresentato il sistema di irrigazione finalizzato al contenimento delle emissioni diffuse di polveri comprensiva del posizionamento degli irrigatori;

4. l’aumento del traffico veicolare indotto dall’aumento delle lavorazioni non dovrà interessare la rete stradale che si sviluppa all’interno dell’area protetta; dovranno essere individuati percorsi alternativi a quelli che coinvolgono strade rientranti nel territorio del Parco e dei Siti Rete Natura 2000 limitrofi. Prima dell’inizio del cantiere, dovrà essere presentato, al Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, un elaborato che rappresenti i percorsi che verranno utilizzati in fase di esercizio dell’impianto nel rispetto di quanto sopra;

5. durante lo svolgimento delle lavorazioni in fase di esercizio dovrà essere attentamente valutata l’assenza di dispersioni di materiali percolati dai siti di lavorazione verso corsi d’acqua superficiali e nei terreni circostanti. Prima dell’inizio del cantiere, dovrà essere presentato, al Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, un piano di monitoraggio delle lavorazioni svolte durante l’esercizio dell’impianto che dimostri il rispetto di quanto sopra e gli eventuali accorgimenti da adottare per garantire l’assenza di dispersioni di materiali percolati;

6. il sistema di illuminazione del nuovo sito di lavorazione non dovrà prevedere fasci luminosi direzionati verso l’area protetta ed in generale verso le zone esterne all’impianto; inoltre, l’intensità dei fasci luminosi dovrà essere tale da non interferire con le zone a cielo buio corrispondenti alle aree protette. Il progetto di illuminazione, che dovrà tenere conto di quanto sopra ed essere redatto secondo quanto previsto dalla LR 19/2003 e dalle direttive di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 come modificata dalla Direttiva di Giunta Regionale n.1514 del 12 settembre 2022, dovrà essere presentato nella successiva fase autorizzativa (AUA), valutato e approvato dal comune di Ravenna;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1,2, e 3 dovrà essere effettuata da ARPAE Ravenna, punti 4 e 5 dovrà essere effettuata dal Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, punto 6 dovrà essere effettuata dal Comune di Ravenna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06; 

a) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Impianti Cave Romagna, al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Ravenna, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina e Ravenna, all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, al Consorzio di Bonifica della Romagna, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e a Terna S.p.a;

b) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

c) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

d) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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