n.48 del 27.02.2013 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva "Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna" di cui alla D.G.R. 754/2012
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge regionale del 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- le legge del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti”;
- la delibera di Giunta regionale dell’11 giugno 2012, n. 754 “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
Premesso che l’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011 prevede che l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) relativamente agli impianti privati in cui si svolgono operazioni di smaltimento di cui all’art. 183, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell’Allegato C, Parte IV, del medesimo decreto definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa sulla base di criteri regionali;
Dato atto che:
- con determinazione n. 3891 del 26 marzo 2012 è stato costituito un Gruppo di lavoro interistituzionale in materia di regolazione e gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, formato da funzionari della Regione Emilia-Romagna e da rappresentanti di ANCI e UPI, Confservizi, Confindustria, Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, Comitato consultivo degli utenti, CGIL, CIS e UIL;
- l’attività del gruppo di lavoro è finalizzata alla definizione di uno o più documenti tecnici relativi alla definizione degli elementi utili per la determinazione di un corrispettivo di conferimento agli impianti finali privati del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati (art. 16 della L.R. n. 23 del 2011) e degli elementi relativi alla gestione della fase post operativa delle discariche;
- è stato deciso di trattare separatamente le due tematiche, prevedendo di terminare i lavori relativi alla determinazione del corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati entro il 31 ottobre 2012 e quelli relativi alla gestione della fase post operativa delle discariche entro il 31 marzo 2013;
Preso atto che in data 31 ottobre 2012 è stata depositata agli atti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa la relazione finale del sopraccitato Gruppo di lavoro interistituzionale con protocollo NP.2012.0013252;
Ritenuto opportuno:
- definire quale perimetro di applicazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati gli impianti di cui all’art. 16 della L.R. n. 23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali, ovvero gli impianti privati in cui si svolgono operazioni di smaltimento di cui all'art. 183, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto stesso;
- calcolare il corrispettivo di smaltimento per ogni singolo impianto e successivamente, ai fini della quantificazione del corrispettivo dello smaltimento relativo agli impianti in oggetto da considerare per la definizione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, individuare un corrispettivo totale come somma dei corrispettivi dei singoli impianti oggetto di conferimento dei rifiuti nell’area di gestione ovvero per bacino di affidamento;
- stabilire che i rifiuti urbani e assimilati in uscita da un impianto intermedio di trattamento e diretti agli impianti di smaltimento finali siano considerati come rifiuti urbani e assimilati ai fini della definizione del corrispettivo dell’impianto di smaltimento che li riceve;
- considerare all’interno del corrispettivo totale per area di gestione anche i costi per eventuali impianti integrati nel sistema tenuti in stand-by per periodi limitati di tempo ovvero utilizzati in maniera alternata con altri impianti dello stesso bacino;
- prevedere che il gestore adotti una contabilità analitica articolata per centri di costo per singolo impianto gestito in cui siano conferiti o solo rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali;
- rendicontare, ove possibile, i costi ed i ricavi di ogni singolo impianto separatamente, anche nel caso di impianti “intermedi” situati presso impianti di smaltimento o presso siti separati ma funzionalmente e gestionalmente connessi a singoli impianti, qualora non di mero servizio agli stessi, oppure funzionali alla gestione dei flussi dei rifiuti verso uno o più impianti (ad es. stazioni di trasferenza, impianti di pretrattamento/selezione, TMB);
- rendicontare i dati necessari al calcolo del corrispettivo di smaltimento relativi alle caratteristiche generali e tecnico-gestionali dell’impianto ed ai rifiuti trattati, ai costi operativi, ai costi d’uso del capitale ed i ricavi ai sensi della direttiva regionale di rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati n. 754 del 2012;
- utilizzare per gli impianti di termovalorizzazione, qualora non siano disponibili dati certificati derivanti da misurazioni dirette del potere calorifico inferiore medio annuo dei rifiuti urbani e assimilati ovvero ottenuti con metodi di calcolo validati, ai fini della determinazione dei ricavi derivanti da energia elettrica e termica riferibili ai rifiuti urbani e assimilati un potere calorifico inferiore medio pari a 2.300 kcal/kg;
- utilizzare ai fini della determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati un approccio mixed-till, che non richiede una separazione contabile, alquanto complessa ed onerosa, ma considera le voci di costo e di ricavo complessive dell’impianto e le ripartisce tra l’attività regolata di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e quelle a libero mercato utilizzando dei coefficienti definiti tramite criteri estimativi;
- stabilire che il corrispettivo di smaltimento sia dato in linea concettuale dalla somma dei costi meno i ricavi (ovviamente esclusi quelli derivanti dalla tariffa/tassa) ed individuare una formula di calcolo in cui le voci di ricavo e di costo non derivino da una contabilità analitica separata, ma da stime di ripartizione dei valori totali relativi all’impianto;
- determinare annualmente il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, prevedendo che, qualora l’applicazione iniziale dei criteri di calcolo del corrispettivo ai sensi della presente direttiva comporti un incremento annuo del costo di smaltimento superiore al 10% rispetto al precedente, essa può avvenire gradualmente in un periodo temporale di non più di cinque anni;
- considerare ai fini della determinazione annua del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati le componenti previste dal metodo tariffario relativo ai rifiuti urbani e assimilati vigente;
- riconoscere:
- per quanto riguarda la componente connessa ai costi di capitale unicamente gli oneri che afferiscono direttamente all’impianto di smaltimento, sia relativamente al costo del capitale ed agli ammortamenti, sia relativamente agli accantonamenti, escludendo, quindi, i costi di capitale relativi al patrimonio societario non riferibile direttamente all’impianto;
- per quanto riguarda la componente relativa ai costi operativi solo quelli legati ai centri di costo afferenti all’impianto di smaltimento ed analogamente per i ricavi solo quelli derivanti dall’attività dell’impianto stesso;
- riconoscere, ai fini della definizione del corrispettivo dello smaltimento, quali oneri di mitigazione ambientale esclusivamente i costi connessi alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall’impianto di smaltimento (ad esempio la creazione di aree a verde con funzione di assorbire quota parte delle emissioni e di riduzione dell’impatto visivo, ecc.);
- includere tra i costi operativi anche i costi comuni afferibili a più impianti di smaltimento (ad esempio costi relativi a sistemi di QSA, sistemi gestionali di controllo, omologhe, accettazione rifiuti, costi generali di controllo e coordinamento), definiti in base ai criteri di ripartizione previsti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) e certificati da soggetti abilitati;
- comprendere nel valore del capitale investito anche il valore dei beni comuni allocati sull’impianto applicando gli stessi criteri previsti per i costi comuni;
Dato atto che:
- i criteri di calcolo individuati possono essere applicati anche per regolare le tariffe di accesso agli impianti che trattano rifiuti urbani secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 2012, il quale, nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, dispone che all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debbano essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate;
- nel documento sono state esplicitate le formule relative ai termovalorizzatori ed alla discariche e i coefficienti di attribuzione ai rifiuti urbani assimilati dei costi e dei ricavi sono stati posti pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati ed il quantitativo totale di rifiuti trattati, ad eccezione che per il coefficiente relativo ai ricavi da vendita di energia termica ed elettrica dei termovalorizzatori e per il coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi da fonti rinnovabili;
- il coefficiente relativo ai ricavi da vendita di energia termica ed elettrica dei termovalorizzatori è dato dal rapporto tra il prodotto del quantitativo di rifiuti urbani e assimilati per il loro potere calorifico inferiore medio ed il calore totale generato dall’impianto;
- il coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi da fonti rinnovabili è dato dal rapporto tra i finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell’impianto e l’investimento totale; tale coefficiente deriva dalla scelta di scomputare i ricavi da incentivi da fonti rinnovabili dai costi di smaltimento solo qualora l’impianto sia stato finanziato con contributi pubblici e di sottrarli in modo proporzionale all’entità di tale finanziamento rispetto al capitale investito iniziale, in considerazione del fatto che tali incentivi sono finalizzati a consentire la realizzazione di certe tipologie di impianti che altrimenti potrebbero non risultare sostenibili per gli investitori privati;
- per le altre tipologie di impianti di cui all’art. 16 della L.R. n.23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali si è deciso di applicare la formula generale ponendo i coefficienti di attribuzione dei costi e dei ricavi pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati ed il quantitativo complessivo di rifiuti trattati, ad eccezione che per il coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi da fonti rinnovabili che, anche per questi impianti, è pari al rapporto tra i finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell’impianto ed il relativo investimento totale;
- i criteri di calcolo individuati sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al DPR n.158 del 1999 o del metodo tariffario in vigore, che individua le componenti di costo e definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo complesso, comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica ed alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento;
Valutato che avendo adottato una metodologia mixed-till per la definizione del corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, è necessario per coerenza aggiornare la D.G.R. n. 754 del 2012, che rappresenta lo strumento di acquisizione delle informazioni per il calcolo di tale corrispettivo, nelle parti in cui risulta strutturata in una logica dual-till, basata sulla separazione contabile di costi e ricavi;
Considerato che:
- con nota protocollo PG.2012.0278102 Del 27 novembre 2012 è stata effettuata la consultazione formale relativamente alla proposta di direttiva “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati” di cui all’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011 e contestualmente la consultazione formale sulla proposta di aggiornamento delle “Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna” di cui alla D.G.R. n. 754 del 2012, richiedendo di inviare eventuali osservazioni entro il 20 dicembre 2012;
- sono state acquisite agli atti le osservazioni inviate dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti con nota prot. AT 2012 6015 del 20/12/2012 (PG.2012.0301397 del 21/12/2012) e di Confservizi Emilia-Romagna con nota prot. 190/cb del 19/12/2012 (PG.2012.0299397 del 20/12/2012);
- le osservazioni pervenute e non presentate già in sede di Gruppo di lavoro sono state analizzate dalla Regione Emilia-Romagna;
- in seguito a tale analisi è stata accolta la richiesta di modificare il secondo periodo relativo al sottoparagrafo “Area di applicazione del corrispettivo dello smaltimento” delle “Premesse”, in quanto tale modifica comporta solo un chiarimento del testo senza alcuna variazione del contenuto;
- non sono, invece, state accolte le seguenti richieste di:
- consentire ad ATERSIR, nel caso in cui l’incremento annuo del costo di smaltimento sia maggiore del 10 %, di stabilire un’applicazione graduale senza specificare un limite temporale;
- prevedere dei contratti di smaltimento pluriennali ed un piano economico-finanziario almeno quinquennale per la definizione del costo di smaltimento;
- per le altre tipologie di impianti di cui all’art. 16 della L.R. n. 23 del 2011, diversi da inceneritori e discariche, considerare l’ipotesi in cui parte dei costi operativi o di capitale siano totalmente attribuibili ai rifiuti urbani e assimilati o ai rifiuti speciali;
per i seguenti motivi:
- si ritiene opportuno fissare un limite al periodo temporale di applicazione graduale dei criteri di calcolo del corrispettivo di smaltimento;
- la direttiva prevede che il corrispettivo sia essere determinato annualmente, ma non vieta che possa essere definito in un piano pluriennale soggetto a revisioni;
- ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento è stato scelto di utilizzare un approccio mixed-till (anziché dual-till) poiché la separazione contabile di costi e ricavi è risultata difficilmente effettuabile o impossibile; inoltre, la possibilità di un’attribuzione diretta dei costi richiederebbe una valutazione caso per caso;
- in data 06 febbraio 2013 con protocollo n. PG/2013/33360 è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23 del 2011;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, dall’1 gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tariffaria;
Ritenuto, pertanto, opportuno:
- approvare i criteri di determinazione del corrispettivo di smaltimento presso agli impianti finali privati del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16 della L.R. n.23 del 2011;
- procedere contemporaneamente all’aggiornamento delle “Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna” di cui alla D.G.R. n. 754 del 2012, specificando che relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati i termini “tariffa” e “tariffario” sono riferiti al corrispettivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e s.m.i., determinato in base al D.P.R. n. 158 del 1999;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare la direttiva “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati”, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- di approvare l’aggiornamento delle “Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna” di cui alla D.G.R. n. 754 del 2012, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare integralmente la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.