n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della IGP "Rubicone"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013, che nella parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo;
  • il Regolamento (UE) n. 1143/2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
  • la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
  • il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
  • il documento unico ARES(2014)1903274 presente nella banca dati europea eAmbrosia;

Dato atto che la citata deliberazione 1523/2022 prevede:

  • ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
  • ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
    • validità socioeconomica della proposta di registrazione;
    • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
    • presenza di eventuali interessi contrapposti;
    • eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Preso atto che:

  • in data 3 giugno 2024, protocollo n. 03/06/2024.0569528.E, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura (Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione), istanza di  modifica del disciplinare di produzione del vino IGP «Rubicone» inoltrata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in via Tebano, 45 – Faenza;
  • alla nota è allegata la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le modifiche sono da considerare ordinarie ai sensi dell’art. 14 del regolamento UE n. 33/2019, redatta su modello di cui all’allegato III B del decreto;

Considerato che la proposta di modifica del disciplinare prevede quanto di seguito elencato:

  • all’articolo 2, l’integrazione della base ampelografica con i vitigni Merlese e Merlot Khorus;
  • all’articolo 4, l’inserimento della resa ad ettaro per le due nuove varietà, quantificate in t/ha 22 per entrambi i vitigni;
  • all’articolo 8, l’eliminazione delle parole “di vetro” a proposito delle bottiglie utilizzate per il confezionamento e con riferimento al tipo di chiusura;

Dato atto che:

  • il giorno 3 luglio 2024 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 215 la comunicazione riguardante la domanda di modifica del disciplinare di produzione della IGT del vino “Rubicone” e il giorno 11 luglio la notizia è stata diffusa nel portale Agricoltura e Pesca della Regione Emilia-Romagna;
  • nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 nonché alle vigenti norme nazionali;

Acquisito agli atti al Prot. 12/08/2024.0868022.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta di modifica sopra menzionata;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è conservata agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Considerato che, in uniformità con quanto riportato dal citato verbale:

  • la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata:
  • dalla possibilità data dai vitigni di cui si richiede l’inserimento in disciplinare di incontrare l’apprezzamento del mercato per produzioni più sostenibili e dal fruttato spiccato, conservandosi aderenti come produzioni a quelle del vitigno d’origine Merlot;
  • dalla possibilità di consentire il confezionamento di vini spumanti anche in PET e materiali di nuova produzione, favorendo la risposta alla domanda commerciale da parte di alcuni paesi nordeuropei di vini in confezioni alleggerite per mitigare gli impatti sull’ambiente;
  • la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è basata sull’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla capacità di innovazione delle produzioni, con conseguente valorizzazione del ruolo dell’agricoltura all’interno della filiera agroalimentare, nonché:
    • dalla rappresentatività assicurata alla richiesta di modifica presentata dal Consorzio di tutela;
    • la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

Considerato infine che, secondo quanto stabilito dal DM 6 dicembre 2021, sono state verificate:

  • la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;
  • la completezza della documentazione come individuata all’art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Igp «Rubicone»;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026”;

Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

  • la L.R. 26 novembre 2001 n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • le deliberazioni della Giunta regionale:
    • n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" nonché le relative circolari applicative PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;
    • n. 1216 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Viste altresì le determinazioni dirigenziali:

  • n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;
  • n. 2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

    1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della IGP «Rubicone», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019, del DM 6 dicembre 2021 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in via Tebano, 45 – Faenza, con riferimento ai seguenti aspetti:

    - validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;

    - coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

    - assenza di interessi contrapposti;

    2) di avere accertato:

    - la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;

    - la completezza della documentazione;

    3) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di integrazione alla modifica del disciplinare;

    4) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

    5) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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