n.21 del 01.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) per progetto di modifica stoccaggi in deposito di prodotti fitofarmaci, chimici e chimici pericolosi in comune di Ferrara. Ditta Anriv Srl

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., DLgs 152 e smi l’autorità competente: Provincia di Ferrara, con atto di DGP n. 2840 del 17/1/2012, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA

(omissis)

delibera:

a - Di escludere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, DLgs 152/06, DLgs 4/08 e smi, il progetto presentato dalla ditta Anriv srl relativo alla modifica di stoccaggi in deposito di fitofarmaci, chimici e chimici pericolosi in Ferrara - Via Monari da ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni: 

Gestione acque reflue civili e meteoriche:

1 - in nessun modo le acque potenzialmente contaminate dovranno essere inviate e scaricate alla pubblica fognatura. Con acque potenzialmente contaminate si intendono le acque di spegnimento di eventuali incendi interni e esterni allo stabilimento, e le acque o sostanze derivanti da possibili sversamenti accidentali sia nell’area interna che esterna;

2 - le acque derivanti dallo spegnimento di incendi nell’area interna al fabbricato dovranno essere raccolte negli appositi pozzetti a tenuta stagna, come indicati nelle planimetrie di progetto, e successivamente smaltite seguendo le apposite procedure definite dalle normative vigenti;

3 - nel caso di incendio nell’area esterna al fabbricato o di sversamento accidentale, le acque derivanti dallo spegnimento o dal lavaggio del piazzale, da quanto risulta dalla documentazione consegnata, verranno raccolte nella rete delle acque meteoriche. A seguito di un evento di questo tipo dovranno essere attivate le valvole che impediscono lo scarico di tali acque nella pubblica fognatura e le acque inquinate dovranno essere smaltite con le apposite procedure interne e definite dalle normative vigenti. Prima di azionare gli scarichi in pubblica fognatura dovrà essere eseguito un lavaggio delle condotte interessate al fine di eliminare gli eventuali residui di sostanze potenzialmente inquinanti e pericolose;

4 - nel caso di incidenti interni al fabbricato e/o nell’area esterna, che determinassero la produzione di acque potenzialmente contaminate, dovranno essere attivati tutti i dispositivi atti ad impedire che tali acque siano immesse in pubblica fognatura. La riattivazione dello scarico delle acque in pubblica fognatura dovrà avvenire solo dopo aver accertato, tramite analisi sulle acque da scaricare, da prelevare in un apposito pozzetto da installarsi a monte di ciascuno dei pozzetti di ispezione attualmente presenti e dotati di meccanismi di ritenuta, il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del DLgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;

5 - alla luce di quanto richiesto, dovrà essere modificata la procedura operativa sicurezza PO.SIC.01 “Raccolta e smaltimento acque inquinate in caso di sversamento accidentale”, inserendo la modalità operativa di effettuazione delle analisi chimiche di controllo delle acque di lavaggio della rete interna prima della riapertura delle valvole o dispositivi gonfiabili di intercettazione della rete fognante interna;

6 - i referti dei controlli analitici di cui al precedente punto, eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un tecnico iscritto all’Albo, devono essere tenuti a disposizione dei competenti Organi di controllo. 

Comunicazioni in caso di incidente:

7 - La Ditta dovrà comunicare a mezzo fax ad ARPA, Comune, Provincia e USL, tempestivamente e non oltre 60 minuti, eventuali incidenti. Tale comunicazione dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza, ed entro 15 gg. da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause degli incidenti intercorsi ed i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione;

Dismissione:

8 - All’atto della cessazione dell’attività, il sito su cui insiste l’impianto deve essere ripristinato, se necessario, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;

9 - In ogni caso il gestore dovrà provvedere:

  • a lasciare il sito in sicurezza
  • a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto
  • a rimuovere tutti i rifiuti, provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.

10 - Le operazioni di dismissione e ripristino del sito dovranno essere condotte con le modalità e le tempistiche stabilite da un adeguato progetto di dismissione, redatto dal Gestore e consegnato alle autorità competenti;

Impatto acustico:

11 - In condizioni di regime dell’impianto, dovrà essere eseguito un monitoraggio delle emissioni sonore in corrispondenza dei ricettori potenzialmente impattati. Il monitoraggio relativo alla verifica dei livelli di rumorosità dovrà essere eseguito in condizioni di massima rumorosità dell’impianto. Le misure dovranno essere eseguite nelle condizioni atmosferiche stabilite nel punto 7 dell’Allegato B del DM 16/3/1998. I valori dei livelli di rumorosità dovranno essere valutati, così come stabilito dal DM 16/3/1998, considerando l’intero periodo di riferimento relativo alla fascia oraria diurna (6 – 22). Dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 per quanto concerne il rispetto del limite di zona (ambiente esterno).

12 - Le misure dovranno essere eseguite al fine di verificare anche la presenza o meno di componenti tonali a bassa frequenza;

13 - Nel caso le misure eseguite evidenziassero il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente (assoluto e differenziale) dovrà essere presentato, agli enti competenti, entro 1 (un) mese un progetto delle opere di bonifica acustica che dovrà essere realizzato entro 3 (tre) mesi dall’ottenimento del nulla osta/autorizzazione degli enti competenti;

14 - Nel caso le misure eseguite evidenziassero la presenza di componenti tonali a bassa frequenza, dovranno essere apportati tutti gli accorgimenti di bonifica acustica direttamente sulla sorgente che la determina per l’eliminazione di tale componente tonale;

15 - La Ditta dovrà provvedere a ripetere le misure qualora vengano realizzate delle varianti che possono essere di tipo impiantistico (introduzione di nuove macchine, attivazione di nuove linee, ecc.) o di tipo gestionale che possano incrementare in maniera significativa i livelli sonori prodotti o la propagazione delle onde sonore;

16 - I dati dovranno essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che illustri tutte le condizioni di misura e i risultati ottenuti e che offra un quadro d’insieme dell’aspetto. La relazione dovrà essere trasmessa ad Arpa Sezione Provinciale di Ferrara e al Comune di Ferrara per le valutazioni di competenza;

17 - Il gestore deve inoltre:

  • verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di aspirazione, delle pompe e delle altre apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;
  • intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

18 - Si richiede inoltre alla ditta di provvedere ad una verifica presso i competenti uffici comunali ai fini dell’eventuale acquisizione, aggiornamento o modifica delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa all’attività esercita (es. risulta agli atti una pregressa autorizzazione sanitaria per vendita al dettaglio di fitofarmaci, che nel progetto qui valutato si dichiara non effettuata).

b - Di trasmettere ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione alla ditta Anriv srl, al Comune di Ferrara Servizio Ambiente e Servizio Pianificazione Territoriale, ad Arpa Sezione Provinciale di Ferrara, ad AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

c - Di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed in forma completa sul sito web dell’Ente;

d - Di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3-comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Stante la necessità di provvedere alla conclusione del procedimento in oggetto in ragione dell’esigenza della ditta di procedere con l’iter delle autorizzazioni necessarie alla prosecuzione delle attività,

Con votazione unanime e separata resa in forma palese:

delibera:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del DLgs 267/00.

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