n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)

L.R. 3/1999 e s.m.i. art. 167, comma 2, lettera c) - Concessione finanziamento alla Provincia di Parma per interventi urgenti sulle strade di interesse regionale per il ripristino della transibilità in condizioni di sicurezza, a seguito di eventi calamitosi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1.di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 259.000,00 alla Provincia di Parma, quale finanziamento nella misura del 70%, per la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strade provinciali 523R, 665R, 513R, 359R, comportanti un costo complessivo di € 370.000,00, ripartito tra le arterie interessate secondo lo schema riportato in premessa, dando atto che la restante quota di € 111.000,00 è a carico della Provincia stessa; 

2. di imputare la suddetta spesa di € 259.000,00, registrata al n. 1964 di impegno, sul capitolo 45177 “Finanziamenti a Province per opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. C), LR 21 aprile 1999, n.3 e successive modifiche), di cui all’UPB 1.4.3.3. 16200 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di stabilire che il Dirigente regionale competente provvederà, ai sensi degli artt. 51 e 52 della LR n. 40/2001 ed in applicazione della propria delibera n. 2416/2008 e s.m., alla liquidazione della suddetta spesa e all’emissione dei relativi titoli di pagamento a favore della Provincia di Parma in due quote, di cui la prima, pari all’80% del finanziamento regionale, a presentazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo unitamente al certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione; il saldo a conclusione dei lavori dietro certificazione da parte del Responsabile del Procedimento della spesa effettivamente sostenuta e liquidata, con rendicontazione dettagliata della stessa, nonché del relativo provvedimento di approvazione; 

4. di stabilire altresì che la ripartizione del costo complessivo degli interventi tra le varie arterie, come in premessa indicato, potrà essere oggetto di rimodulazione a seguito dei successivi sviluppi progettuali, fermo restando il limite del finanziamento regionale in € 259.000,00 e della percentuale del 70% delle spese effettivamente sostenute; 

5. di pubblicare per omissis il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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