n.145 del 11.05.2020 (Parte Seconda)
COVID-19. Disposizioni in merito alle donazioni
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE
Visti:
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 19/1994 recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L.R. n. 29/2004 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;
Premesso:
- che risulta adottata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;
Richiamati:
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché di Soggetti attuatori;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 659 del 1 aprile 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 664 del 18 aprile 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione medesima;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 05 marzo 2020 ed abrogato, ad eccezione dell’articolo 3 comma 6 e dell’articolo 4, dall’art. 5 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
- il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 recante "Misure urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che prevede, tra l’altro, la proroga dei D.P.C.M. datati 8, 9, 11 e 22 marzo e le Ordinanze del Ministro della Salute datate 20 e 28 marzo, fino alla data del 13 aprile 2020;
- il D.P.G.R. n. 27 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito protezione civile”, di individuazione ed avvalimento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’acquisizione di beni e servizi, rientranti nel proprio ambito di competenza, necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”;
- il D.P.G.R. n. 42 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure organizzative servizio sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza covid-19” di individuazione ed avvalimento delle Aziende Sanitarie ed IRCCS Regionali per l’acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori, rientranti nel loro ambito di competenza, necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”;
- la delibera della Giunta regionale n. 266 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto “Costituzione gruppo inter-direzionale emergenza COVID-19” di individuazione di un gruppo di lavoro, operante a supporto della Giunta Regionale, deputato a risolvere le maggiori criticità emerse in fase di gestione dell’emergenza;
- la delibera della Giunta regionale n. 368 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto “Prime disposizioni inerenti la realizzazione del Programma COVID-19 Intensive Care dell’Emilia-Romagna”;
Considerato:
- che l’art. 1 del Decreto n. 576/2020, sopra richiamato:
- nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dispone che il Soggetto attuatore debba operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 630/2020;
- stabilisce che lo stesso Soggetto attuatore, per l’espletamento dei compiti affidatigli, possa avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’OCDPC 630/2020 e s.m.i. allo scopo di assicurare una tempestiva conclusione dei procedimenti;
- che le disposizioni dell’OCDPC n. 639/2020 sopra richiamata autorizzano l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l’emergenza di cui trattasi, stante l’onere di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del D. Lgs. n. 1/2018;
- che l’art. 99 del D.L. n. 18-2020 infra richiamato prevede che:
- durante lo stato di emergenza l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avvenga mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
- per le erogazioni liberali ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attui apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità;
- al termine dello stato di emergenza la separata rendicontazione sia pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità;
Atteso:
- che è stata aperta, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 6185, intestata a “PRE.R.E.ROM.S.ATT.O.630-639-20”, acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna Soggetto Attuatore Ordinanza 630-639-20;
- che risulta acceso, presso l’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.a., il conto corrente contraddistinto dal seguente codice IBAN IT69G0200802435000104428964, intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, su cui confluiscono erogazioni liberali in denaro di enti privati e pubblici, nonché di imprese e privati cittadini, alcune delle quali vincolate a determinate finalità e a vantaggio di determinate Aziende sanitarie, altre invece dedicate all’emergenza da COVID-19 nel suo complesso;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 1/2018, le somme derivanti da erogazioni liberali in denaro possono confluire sulle contabilità speciali, consentendo perciò al Soggetto attuatore, nominato giusto Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 23 febbraio 2020 Rep. 576, anche in rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 664/2020 infra-richiamata, di procedere al trasferimento delle somme giacenti sul conto corrente codice IBAN IT69G0200802435000104428964 nella contabilità speciale n. 6185;
Valutato:
- che la corretta procedura di utilizzo, nell’ambito dell’emergenza da COVID-19, delle somme derivanti da erogazioni liberali in denaro di enti privati e pubblici, nonché di imprese e privati cittadini, tenuto conto, laddove presenti, dei vincoli di utilizzo definiti dagli stessi, debba prevedere:
- il trasferimento delle somme giacenti, il cui saldo alla data del 29 aprile 2020 ammonta ad euro 10.700.592,24, dal conto corrente acceso presso l’Istituto di credito Unicredit Banca S.p.a. alla contabilità speciale n. 6185 e ciò al fine, tra l’altro, di assoggettare le somme alle deroghe normative previste dall’OCDPC n. 630/2019 e delle successive ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (facilitando le modalità e riducendo le tempistiche degli acquisti), nonché di garantire l’impignorabilità prevista dall’art. 27 commi 7 e 8 del D. Lgs n. 1/2018, così per come previsto dall’art. 99 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- l’assegnazione delle stesse, tenuto conto, laddove presenti, dei vincoli di utilizzo definiti dai donanti, alle Strutture Operative impegnate nell’emergenza;
- la liquidazione delle somme, sulla base di specifici disciplinari che fissano criteri e modalità di rendicontazione circa l’utilizzo delle somme ricevute, mediante la predisposizione atti amministrativi demandati ai competenti Servizi della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Giunta della Regione Emilia-Romagna ed il successivo trasferimento dalla contabilità speciale n. 6185 agli Istituti tesorieri delle singole Strutture Operative, a mezzo di ordinativi di pagamento da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la liquidazione delle somme assegnate all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile, che sarà effettuata secondo quanto previsto per le diverse procedure di acquisizione di beni e servizi di cui ai paragrafi specifici dell’allegato 4 “Disciplinare di rendicontazione”, parte integrante del presente atto;
- la rendicontazione della Contabilità Speciale n. 6185, prevista dall’art. 27 comma 4 del D. Lgs. n. 1/2018, da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la rendicontazione separata prevista dall’articolo 99, comma 5 del D.L. n. 18/2020 da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile congiuntamente con i competenti Servizi della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la pubblicazione, ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza della fonte e dell’impiego delle liberalità, della rendicontazione di cui al punto precedente da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché l’integrale trattamento dei dati personali, anche con riferimento ai riscontri alle richieste degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione dati personali, limitazione e/o opposizione al trattamento, diniego alla pubblicazione, etc.);
Tenuto conto:
- che con il presente atto si intende disporre:
1. il trasferimento delle somme giacenti sul conto corrente acceso presso l’Istituto di credito Unicredit Banca S.p.a. alla contabilità speciale n. 6185;
2. l’individuazione delle Strutture Operative destinatarie dei trasferimenti, come da allegato n. 1 “Elenco donazioni”;
3. l’assegnazione delle somme alle Strutture operative impegnate nell’emergenza, come da allegati n. 2 “Elenco interventi finanziati A” e n. 3 “Elenco interventi finanziati B”;
4. la liquidazione ed il trasferimento delle somme come da disciplinare di cui all’allegato n. 4 “Disciplinare di rendicontazione”;
rinviando ad uno o più decreti successivi l’assegnazione delle risorse per le quali non si dispone con il presente atto;
Ritenuto:
- che le argomentazioni sopra esposte conducano a ritenere assolutamente necessario ed urgente procedere all’adozione di un atto del Soggetto attuatore che consenta di regolamentare e consentire l’effettiva attuazione alla procedura sopra descritta;
Visti:
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
1.di disporre, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 1/2018 ed a seguito dell’adozione dell’OCDPC n. 664-2020, il trasferimento delle somme giacenti, il cui saldo alla data del 29 aprile 2020 ammonta ad euro 10.700.592,24, sul conto corrente acceso presso l’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.a. e contraddistinto dal seguente codice IBAN IT69G0200802435000104428964, intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla contabilità speciale n. 6185, intestata a “PRE.R.E.ROM.S.ATT.O.630-639-20”, aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna;
2.di individuare le Strutture Operative destinatarie dei trasferimenti, come da allegato n. 1 “Elenco donazioni”;
3. di assegnare le somme alle Strutture operative impegnate nell’emergenza, tenuto conto anche dei vincoli di utilizzo assegnati dai donatori, come da allegati n. 2 “Elenco interventi finanziati A” e n. 3 “Elenco interventi finanziati B”;
4. di disporre il successivo trasferimento delle somme dalla contabilità speciale n. 6185 sulla base delle disposizioni previste dal disciplinare di cui dall’Allegato n.4 “Disciplinare di rendicontazione”;
5. di porre in capo ai competenti Servizi della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Giunta della Regione Emilia-Romagna, la verifica della documentazione delle Strutture Operative assegnatarie dei trasferimenti descritti ai punti che precedono, nonché la predisposizione dei relativi atti di liquidazione, a mezzo determinazioni dirigenziali, direttamente sulla Contabilità Speciale n. 6185;
6. di porre in capo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l’emissione degli ordinativi di pagamento in favore delle Amministrazioni destinatarie;
7. di porre in capo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale congiuntamente con i competenti Servizi della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Giunta della Regione Emilia-Romagna, la rendicontazione separata prevista dall’articolo 99, comma 5, del D.L. n. 18/2020;
8. di porre in capo dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la rendicontazione della Contabilità Speciale n. 6185, prevista dall’art. 27 comma 4 del D. Lgs. n. 1/2018;
9. di porre in capo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la pubblicazione, ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza della fonte e dell’impiego delle liberalità, della rendicontazione di cui al punto precedente, nonché l’integrale trattamento dei dati personali, anche con riferimento ai riscontri alle richieste degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione dati personali, limitazione e/o opposizione al trattamento, diniego alla pubblicazione, etc.);
10. di rinviare ad uno o più decreti successivi l’assegnazione delle risorse per le quali non si dispone con il presente atto;
11. di trasmettere il presente atto:
- all’Istituto di credito Unicredit Banca S.p.a.;
- a tutte le Strutture Operative interessate;
- al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
12. di pubblicare il presente atto:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
13. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. art. 7-bis, comma 3 e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti nell’Allegato D alla delibera di Giunta regionale n. 83/2020.
Il Presidente
Stefano Bonaccini