n. 127 del 18.07.2012 periodico (Parte Seconda)
Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/11
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Sostegno all’Osservatorio della Fondazione Antonino Caponnetto ed in particolare progetto di formazione per gli imprenditori locali” della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 17.500,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 35.000,00;
2) di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;
3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 17.500,00 a favore della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/11, a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 17.500,00, registrata con il n. 2088 di impegno sul Capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" - U.P.B. 1.2.3.2.3832, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;
6) di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso e dovrà essere attuato entro il 30/06/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013;
7) di dare atto che:
- alla liquidazione del contributo a favore della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;
- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge regionale 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall’entrata in vigore della Legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;
8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell’Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;
9) di dare atto infine che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
10) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.