n.342 del 30.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e in particolare la lettera c-bis del comma 4 dell’art. 29, relativa all’obbligo di presentazione del DURC;

- la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”;

Dato atto che la legge regionale 1/2011 prevede che i commercianti su aree pubbliche ottemperino agli obblighi di presentazione del DURC mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000;

Dato atto altresì che l’articolo 7 della legge regionale 1/2011 prevede che, una volta entrato in vigore un sistema che consenta l’acquisizione in via telematica del DURC, la Regione, d’intesa con i Comuni, esoneri gli operatori del commercio su aree pubbliche dalla presentazione del DURC;

Preso atto:

- che sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2015, n. 125, è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante semplificazioni in materia di DURC;

- che il suddetto decreto prevede l’acquisizione del DURC per mezzo di strumenti informatici e mediante la semplice imputazione del codice fiscale dell’impresa oggetto di verifica;

- che il terzo comma dell’art. 10 del citato D.M. 30 gennaio 2015 dispone che il DURC acquisito telematicamente assolve all’obbligo delle dichiarazioni sostitutive di certificato di cui all’art. 46 del DPR 445/2000;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per dare attuazione al citato art. 7 della legge regionale 1/2011, ossia di definire le modalità di verifica del DURC da parte dei Comuni, evitando così la trasmissione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni da parte dei commercianti su aree pubbliche;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 24 novembre 2015;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008 e n. 1222 del 4/8/2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A Voti unanimi e palesi

delibera:

1) di definire, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 1/2011, le seguenti modalità di verifica del DURC da parte dei Comuni a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015:

a) i Comuni verificano la regolarità del DURC con modalità esclusivamente telematiche in tutti i casi previsti dalla legge regionale 1/2011: rilascio di nuovo titolo abilitativo; subingresso; annualmente. Il DURC viene altresì verificato in occasione della presentazione delle comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999 e ss.mm.;

b) la verifica telematica del DURC riguarda anche i commercianti su aree pubbliche iscritti esclusivamente all’INPS. I commercianti non iscritti né all’INPS né all’INAIL presentano al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria situazione assicurativa e contributiva;

c) l’esito delle verifiche comporta le medesime conseguenze previste dalla legge regionale 1/2011 in caso di mancata presentazione del DURC o della dichiarazione sostitutiva di certificato: mancato rilascio del titolo (art. 2, comma 1), inefficacia della SCIA in caso di subingresso (art. 2, comma 1), sospensione del titolo da uno a sei mesi ed eventuale revoca dello stesso in caso di verifica annuale (art. 6, comma 2 e 2bis), revoca del titolo nel caso di irregolarità del DURC verificato dopo centottanta giorni per le imprese non ancora iscritte al registro imprese alla data di rilascio o di subingresso del titolo (art. 2, comma 3, e art. 6, comma 1), mancata partecipazione alle spunte nei mercati e nelle fiere e mancata partecipazione alle fiere con domanda presentata almeno sessanta giorni prima dell’evento;

d) durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo per irregolarità del DURC riscontrata nel corso della verifica annuale, l’intestatario del titolo può fare istanza al Comune affinché questo proceda ad una nuova verifica di regolarità. Resta fermo il periodo minimo di sospensione di un mese previsto dal comma 2bis dell’art. 6 della legge regionale 1/2011;

e) i Comuni svolgono nei mesi da gennaio a marzo di ogni anno le verifiche di cui al secondo comma dell’art. 2 della legge regionale 1/2011;

2) che contestualmente alla comunicazione di cui al punto 1, lett. a), della d.g.r. n.1368/1999 i Comuni indichino gli esiti delle verifiche svolte sulla regolarità del DURC, precisando il numero complessivo delle imprese risultate regolari e di quelle irregolari, nonché il numero di titoli abilitativi conseguentemente sospesi e revocati;

3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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