n.70 del 15.03.2023 periodico (Parte Seconda)
COVID-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche private.modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 823/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato l'art. 2 del D.Lgs. n. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, al comma 2, che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle Aziende Sanitarie, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;
Visti:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i successivi provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19 ed, in particolare:
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (G.U. – Serie Generale n. 190 del 30 luglio 2020), con la quale è stato prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza nazionale;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 (G.U. – Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020), con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale;
- il D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020 che al comma 1, dell’art. 103 dispone: “omissis.... Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”;
Richiamati:
la L.R. n. 22/2019 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ed in particolare:
- Art. 13, comma 1, che stabilisce che “Le funzioni di organismo tecnicamente accreditante deputato alle verifiche di accreditamento sono affidate al direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale al fine di garantire imparzialità, trasparenza nella gestione delle attività e autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento.”;
- Art. 13, comma 2, che stabilisce che “Le modalità organizzative e le risorse umane e strumentali necessarie per il suo funzionamento sono definite dal direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.”;
- Art. 15, comma 4, che stabilisce che: “Le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, sono effettuate dall’organismo tecnicamente accreditante entro sei mesi dalla concessione dell’accreditamento.”;
- la determina dirigenziale n. 8064/2020 con la quale sono state definite, tra l’altro le procedure per l'espletamento delle funzioni di competenza dall’Organismo Tecnicamente Accreditante(OTA);
Richiamata la propria deliberazione n. 823/2020 “COVID-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”, con la quale questa Giunta:
ha preso atto che il termine stabilito dall’art. 15, della L.R. n. 22/2019, comma 4, di sei mesi dalla concessione dell’accreditamento per lo svolgimento delle attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, nell’attuale fase emergenziale da COVID-19 non può essere rispettato;
- ha dato mandato al Direttore della Agenzia sanitaria e sociale regionale di procedere con la ridefinizione del calendario dell'attività di verifica, adottando ogni misura idonea a garantire la sicurezza rispetto al rischio di contagio a tutela della salute pubblica e ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, così come previsto dall’art. 103 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni con L. 27/2020;
- ha disposto che, al fine di superare le difficoltà di reperimento di personale con le qualifiche previste di educatore professionale socio-sanitario e di operatore socio sanitario (OSS), le strutture per pazienti psichiatrici e per pazienti dipendenti da sostanze d’abuso possono procedere, per un massimo di mesi otto a decorrere dalla data di adozione del presente atto, alla sostituzione del personale sopra richiamato assente a vario titolo a causa dell’emergenza COVID-19 e alla variazione temporanea della composizione dell’équipe. In particolare è consentito il ricorso a educatori socio-pedagogici e ad allievi dei percorsi formativi per operatori socio-sanitari che abbiano già svolto almeno il 50% della parte d’aula;
Valutato che:
- le disposizioni transitorie approvate con la propria delibera n. 823/2020 si approssimano alla scadenza;
- allo stato attuale della fase pandemica permangono le criticità già evidenziate nella propria deliberazione n. 823/2020 che hanno portato all’assunzione delle sopra riportate decisioni e che il posticipo di massimo sei mesi dalla data del 31 luglio 2020 per l’effettuazione delle verifiche da eseguire a seguito della concessione dell’accreditamento, ai sensi della L.R. n. 22/2019, mediante sopralluoghi da parte dell’OTA, ivi previsto, non è risultato sufficiente;
Ritenuto pertanto che le disposizioni transitorie in argomento debbano essere messe direttamente in relazione con data di conclusione dell’attuale fase emergenziale da COVID-19, così come definita dai provvedimenti nazionali;
Ritenuto pertanto necessario modificare i termini previsti al punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 823/2020 prevedendo, conseguentemente, che le verifiche su campo da parte dell’OTA, sono posticipate di massimo sei mesi a decorrere dalla data di fine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 così come stabilito dai provvedimenti nazionali, dando mandato al Direttore della Agenzia sanitaria e sociale regionale di dare avvio ad una fase di sperimentazione di nuove modalità di verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, anche a distanza tali da garantire la sicurezza rispetto al rischio di contagio a tutela della salute pubblica e assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, così come previsto dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni con L. n. 27/2020 e dalla L.R. n. 22/2019;
Ritenuto inoltre necessario modificare i termini previsti al punto 6. del dispositivo della propria deliberazione n. 823/2020 prevedendo, al fine di superare le difficoltà di reperimento di personale con le qualifiche previste di educatore professionale socio-sanitario e di operatore socio sanitario (OSS), che le strutture per pazienti psichiatrici e per pazienti dipendenti da sostanze d’abuso possono procedere, per un massimo di mesi otto, a decorrere dalla data di fine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 così come stabilito dai provvedimenti nazionali, alla sostituzione del personale sopra richiamato, assente a vario titolo a causa dell’emergenza COVID-19. In particolare è consentito il ricorso a educatori socio-pedagogici e ad allievi dei percorsi formativi per operatori socio-sanitari che abbiano già svolto almeno il 50% della parte d’aula;
Visti:
la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale” e successive modifiche;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 1839 del 7 dicembre 2020 “linee guida per l'aggiornamento 2021-2023 del piano triennale di prevenzione della corruzione e approvazione del marchio-logo della "rete per l'integrità e la trasparenza";
- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii;
- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di modificare i termini previsti al punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 823/2020 “COVID-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private” prevedendo, conseguentemente, che le verifiche da effettuare mediante sopralluoghi da parte dell’OTA a seguito della concessione dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 15, della L.R. n. 22/2019, sono posticipate di massimo sei mesi a decorrere dalla data di fine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 così come stabilito dai provvedimenti nazionali; 2. di dare mandato al Direttore della Agenzia sanitaria e sociale regionale, per quanto attiene alle funzioni di organismo tecnicamente accreditante (OTA), di dare avvio ad una fase di sperimentazione di nuove modalità di verifica, anche a distanza, del possesso dei requisiti di accreditamento, tali da garantire la sicurezza rispetto al rischio di contagio a tutela della salute pubblica e assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, così come previsto dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni con L. n. 27/2020, al fine di rispettare i termini stabiliti dalla L.R. n. 22/2019; 3. di modificare i termini previsti al punto 6. del dispositivo della propria deliberazione n. 823/2020 prevedendo, al fine di superare le difficoltà di reperimento di personale con le qualifiche previste di educatore professionale socio-sanitario e di operatore socio sanitario (OSS), che le strutture per pazienti psichiatrici e per pazienti dipendenti da sostanze d’abuso possono procedere, per un massimo di mesi otto, a decorrere dalla data di fine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, così come stabilito dai provvedimenti nazionali, alla sostituzione del personale sopra richiamato assente a vario titolo a causa dell’emergenza COVID-19. In particolare è consentito il ricorso a educatori socio-pedagogici e ad allievi dei percorsi formativi per operatori socio-sanitari che abbiano già svolto almeno il 50% della parte d’aula; 4. di confermare la propria deliberazione n. 823/2020 in ogni altra sua parte; 5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico; 6. di disporre, inoltre, la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..